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Sentenza

Sentenza del 02/03/2023 n. 239 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contestazione dell'avviso di accertamento per omesso pagamento del bollo auto relativo all'anno 2017. La Regione ha ritenuto che l'esenzione per autovetture storiche, prevista dall'art. 63, commi 1 e 2 della legge 342/2000, sia stata abrogata dall'art. 1, comma 666, della legge 190/2014 e che, pertanto, l'obbligo di versamento del bollo sia ricominciato in capo a tutte le autovetture interessate a partire dal 1° gennaio 2015. Il contribuente ha invece sostenuto che la decorrenza dell'obbligo fiscale dovesse farsi coincidere con la data di immatricolazione/acquisizione del veicolo (12/03/2014) e non con il 1° gennaio dell'anno, contestando la possibilità per la Regione di anticipare/modificare la decorrenza del pagamento.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello della Regione Veneto, riformando integralmente la sentenza della Commissione Tributaria provinciale. Ha dichiarato legittimo l'avviso di accertamento relativo all'omesso pagamento del bollo per l'anno 2017 (importo indicato nell'atto: € 357,32 oltre sanzioni e interessi) e ha condannato il contribuente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00. La Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui l'abrogazione dell'esenzione opera con decorrenza dal 1/01/2015 e che l'assoggettamento al tributo per i veicoli precedentemente esenti deve essere fissato in modo uniforme al 1° gennaio di ciascun anno a partire dal 2015, per evitare disparità di trattamento.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 666, legge 190/2014

    Norma abrogativa dell'esenzione per alcune autovetture storiche; la sua efficacia è stata interpretata come operante a decorrere dal 1° gennaio 2015, determinando l'inizio dell'obbligo tributario a partire da tale data per tutte le autovetture interessate.

  • art. 63, commi 1 e 2, legge 342/2000

    Previgente norma che prevedeva l'esenzione dalle tasse automobilistiche per veicoli che avevano raggiunto il 30° (o 20°) anno dalla costruzione; la norma è stata interpretata dalla Corte nel senso che l'esenzione è riferita all'anno in cui si compie il requisito anagrafico del veicolo e non alla data di immatricolazione, giustificando quindi una decorrenza uniforme al 1° gennaio.

Massime di principio

  • Quando una legge abroga un'esenzione fiscale con decorrenza esplicita (es. 1° gennaio di un anno), l'obbligo tributario si considera ricominciato uniformemente da quella data per tutti i soggetti/beni interessati, indipendentemente dalle date individuali di immatricolazione o acquisizione.
  • Le esenzioni previste in base all'età del veicolo (es. 20° o 30° anno dalla costruzione) devono essere interpretate con riferimento all'anno in cui il requisito anagrafico si realizza, non necessariamente alla data di immatricolazione.
  • Per evitare disparità di trattamento tra contribuenti, le amministrazioni regionali possono applicare una data uniforme di decorrenza dell'assoggettamento tributario quando la normativa abrogativa o modificativa lo prevede o lo comporta.
  • Il contribuente che impugna un avviso di accertamento per decorrenza del tributo deve dimostrare che la norma abrogativa non produce l'effetto di uniformare la decorrenza o che vi sia un diverso principio normativo che leghi l'obbligo alla data di immatricolazione/acquisizione.
  • In assenza di disposizioni specifiche che colleghino l'obbligo alla data di immatricolazione, l'interpretazione favorevole alla uniformità e alla certezza dell'adempimento è normalmente preferita per motivi di parità di trattamento.

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