Sentenza del 02/03/2023 n. 35 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
Querela di falso - Impugnabilità dell'estratto di ruolo - Interesse ad agire- Applicazione ai giudizi pendenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava estratti di ruolo (cartelle di pagamento) consegnati da Equitalia, sostenendo che le notifiche erano false perché risultava la consegna a presunti "dipendenti" mai effettivamente tali; proponeva querela di falso e chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della decisione sulla querela. In appello deduceva violazioni procedurali (art. 39 e art. 19 d.lgs. 546/92) e l'inesistenza giuridica delle notifiche
La decisione
La Corte ha ritenuto la querela di falso irrilevante alla luce dell'art. 12, comma 4‑bis, del DPR 602/1973 (introdotto dall'art. 3‑bis del dl 146/2021), che impedisce l'impugnabilità autonoma dell'estratto di ruolo salvo specifico interesse ad agire. Ha richiamato l'interpretazione delle SS.UU. (n. 26283/2022) che applica la norma anche ai giudizi pendenti. Poiché l'appellante non ha allegato il requisito dell'interesse specifico previsto dalla legge e, in ogni caso, le notifiche successive (intimazioni di pagamento) erano state ricevute e non impugnate (anzi l'intimazione era stata notificata direttamente al destinatario e sono richieste rateizzazioni), le contestazioni sulle notifiche delle cartelle sono state ritenute prive di concreto interesse. Conseguentemente la Corte ha dichiarato irrilevante la querela, revocato l'ordinanza di sospensione, dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo e respinto l'appello. L'appellante è stato condannato alle spese del grado (euro 2.000,00 oltre accessori)
Norme richiamate
DPR 602/1973 art. 12 comma 4‑bis
introdotto dall'art. 3‑bis del dl 146/2021
L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile salvo che la parte alleghi uno specifico interesse ad agire secondo i parametri previsti dalla legge; norma applicabile anche ai giudizi pendenti (secondo Cass. SS.UU. n.26283/2022)
Ha introdotto la limitazione all'impugnabilità autonoma dell'estratto di ruolo, richiedendo l'allegazione di un interesse specifico per poter procedere
Cass. SS.UU. n.26283/2022 (giurisprudenza)
Ha interpretato la disposizione innestata dall'art. 3‑bis del dl 146/2021 nel senso che la nuova regola sull'estratto di ruolo si applica anche ai procedimenti pendenti
d.lgs. 546/1992 art. 39 e art. 19
Richiamati dall'appellante come basi di censura processuale; la Corte ha ritenuto che, anche invocandoli, l'assenza dell'allegazione dell'interesse specifico e la presenza di atti successivi validamente notificati rendessero irrilevanti le doglianze
Massime di principio
- Dopo il dl 146/2021 (art. 3‑bis) l'estratto di ruolo non è più autonomamente impugnabile se il ricorrente non allega e dimostra uno specifico interesse ad agire previsto dalla legge
- La limitazione di impugnabilità prevista dall'art. 12, comma 4‑bis del DPR 602/1973 si applica anche ai giudizi pendenti (Cass. SS.UU. n.26283/2022)
- La querela di falso volta solo a contestare l'estratto di ruolo può essere ritenuta irrilevante quando esistono atti successivi (es. intimazioni di pagamento) notificati e non impugnati che sanano o dimostrano l'effettiva conoscenza/efficacia della notifica
- Per avere successo contro un estratto di ruolo oggi è necessario non solo dimostrare l'inesistenza formale della notifica, ma anche allegare e provare un interesse concreto e immediato che giustifichi l'impugnazione autonoma
- Prima di proporre la querela di falso o chiedere la sospensione del giudizio, valutare se sono stati notificati altri atti non impugnati (che possono rendere priva di efficacia la contestazione) e predisporre precisa allegazione dell'interesse specifico richiesto dalla norma
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