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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07135/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato, che aveva assistito una parte in un precedente giudizio e aveva chiesto la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., domandava l'equa riparazione per asserita irragionevole durata del procedimento collegato al recupero di tali spese. Deduceva che la domanda di distrazione avesse dato vita a un autonomo procedimento nel quale egli sarebbe stato parte in senso proprio; sosteneva inoltre che la fase di cognizione e quella di esecuzione dovessero essere considerate unitariamente, secondo i principi elaborati in materia di legge Pinto e di pendenza della fase esecutiva fino all'effettivo soddisfacimento del credito. Impugnava quindi il decreto della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile la domanda per la fase di cognizione e infondata per la fase esecutiva, lamentando violazione degli artt. 93, 100 e 112 c.p.c., della legge n. 89/2001, dell'art. 6 CEDU e dei principi di legittimità richiamati.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato il decreto impugnato. Ha escluso che l'istanza di distrazione delle spese introduca un autonomo giudizio o attribuisca al difensore la qualità di parte, precisando che essa resta accessoria e incidentale rispetto al giudizio principale. Ha inoltre osservato che i principi invocati sulle fasi cognitiva ed esecutiva come unicum riguardavano una fattispecie diversa, relativa all'equa riparazione per la durata di un precedente giudizio Pinto, non applicabile al credito per spese di lite distratte. Ha infine rilevato che, in ogni caso, il ricorrente non aveva allegato elementi idonei a dimostrare un danno da ritardo, né aveva specificamente censurato l'accertamento della Corte d'appello secondo cui il giudizio di ottemperanza non aveva superato la durata ragionevole. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente al difensore di difendersi personalmente, ma non trasforma la pretesa relativa alla distrazione delle spese in un autonomo giudizio per un diritto all'equa riparazione.

  • art. 93 c.p.c.

    la domanda di distrazione delle spese è richiesta accessoria e incidentale, non introduce una nuova domanda fondata su un distinto rapporto sostanziale.

  • artt. 93 – 100 e 112 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente come norme asseritamente violate per travisamento della domanda e omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso la fondatezza delle censure.

  • art. 1-bis L. n. 89/2001

    richiamato dal ricorrente insieme all'art. 3, comma 1, della medesima legge; la Corte ha escluso che la fattispecie rientrasse nell'ambito applicativo invocato.

  • art. 3, comma 1, L. n. 89/2001

    norma sull'equa riparazione richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la pretesa non fosse azionabile nella forma prospettata.

  • art. 6, par. 1 CEDU

    il diritto al processo in tempi ragionevoli tutela il "proprio" processo e non quello altrui, anche se vi sia un interesse del difensore alla sua definizione.

Massime di principio

  • L'istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. ha natura accessoria e incidentale: non costituisce un'autonoma domanda giudiziale e non apre un distinto giudizio nel quale il difensore assuma la qualità di parte in senso sostanziale.
  • Il difensore distrattario non può invocare l'equa riparazione per la durata del giudizio principale nel quale ha assistito la parte, perché il diritto alla ragionevole durata del processo spetta a chi è parte del processo stesso.
  • I principi sulla unitarietà tra fase cognitiva ed esecutiva elaborati in materia di legge Pinto per il credito indennitario non sono automaticamente estensibili ai crediti da spese di lite distratte, salvo che ricorrano presupposti analoghi e specificamente allegati.
  • Chi deduce un pregiudizio da irragionevole durata nella riscossione di un credito professionale deve allegare elementi concreti sulla mancata soddisfazione del credito e sull'impossibilità o inutilità di agire direttamente verso il debitore originario.
  • In sede di legittimità non è sufficiente invocare un principio astratto se la censura non si confronta specificamente con l'accertamento del giudice di merito sulla durata ragionevole della fase esecutiva o con le condizioni poste nel procedimento di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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