Cassazione Civile, Ordinanza n. 21293/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione a una istanza di rimborso di un credito IVA relativo all'anno 1985, reiterata nel 2012. La commissione provinciale aveva accolto il ricorso della società, riconoscendo il diritto al rimborso e facendo decorrere gli interessi dalla data in cui si era definito un precedente giudizio sul fermo amministrativo delle somme. In appello l'Agenzia aveva sostenuto che il diritto al rimborso fosse prescritto, perché l'istanza del 2012 sarebbe stata tardiva rispetto al termine decennale, e che il provvedimento di sospensione/fermo non valesse come riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione. La società, con ricorso incidentale, aveva invece dedotto che l'eccezione di prescrizione fosse nuova e quindi inammissibile in appello, oltre a contestare la decorrenza degli interessi, che a suo dire dovevano maturare dal novantesimo giorno successivo alla dichiarazione IVA e non dalla data del giudicato sul fermo amministrativo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale della società sul primo motivo, ritenendo che l'eccezione di prescrizione decennale fosse una eccezione in senso stretto, non proposta ritualmente in primo grado e comunque non proponibile per la prima volta in appello nel processo tributario. Ha poi accolto anche il secondo motivo del ricorso incidentale sulla decorrenza degli interessi, affermando che il fermo amministrativo non esclude la maturazione degli interessi sul credito IVA quando venga accertata l'insussistenza dei controcrediti a cautela dei quali il fermo era stato disposto. Il ricorso principale dell'Agenzia è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte ha dichiarato che gli interessi sono dovuti dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione. Le spese di merito sono state compensate e quelle di legittimità poste a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
norma richiamata dall'Agenzia come disciplina residuale; la Corte, in sostanza, la ritiene non decisiva per l'eccezione di prescrizione dedotta, perché il tema riguarda la proponibilità dell'eccezione nel processo tributario e il termine decennale di prescrizione del credito.
disciplina la prescrizione ordinaria decennale richiamata dall'Amministrazione per sostenere la tardività dell'istanza di rimborso.
richiamato per escludere che il fermo/sospensione del rimborso integri un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione.
invocato nel ricorso incidentale per censurare la decisione di merito nella parte in cui avrebbe esaminato una eccezione nuova o non ritualmente introdotta.
nel processo tributario vieta in appello le nuove eccezioni in senso stretto; la Corte qualifica l'eccezione di prescrizione decennale come eccezione in senso stretto e quindi non proponibile per la prima volta in appello.
impone al resistente di proporre nelle controdeduzioni le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio entro il termine di costituzione.
prevede che sugli importi rimborsati di IVA maturino interessi dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione, con specifica disciplina del periodo di sospensione per richiesta documentale.
art. 69 R.D. 2440/1923
il fermo amministrativo opera come misura cautelare finalizzata alla compensazione, ma non priva il credito del diritto agli interessi una volta venuta meno la ragione cautelare.
richiamato nei gradi di merito per sostenere la decorrenza degli interessi dalla certezza, liquidità ed esigibilità del credito; la Corte invece applica la disciplina speciale dell'IVA.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'eccezione di prescrizione decennale del credito va qualificata come eccezione in senso stretto e, se non proposta ritualmente nel primo grado nei termini di legge, non può essere introdotta per la prima volta in appello.
- La mera produzione documentale non equivale automaticamente alla proposizione dell'eccezione sostanziale cui il documento si collega; occorre una chiara deduzione difensiva della causa estintiva o impeditiva del diritto.
- In materia di rimborso IVA, la disciplina sugli interessi è speciale: gli interessi maturano dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione, salvo le specifiche sospensioni previste dalla norma.
- Il fermo amministrativo disposto dalla pubblica amministrazione ha funzione cautelare e si collega alla possibile compensazione con controcrediti; quando tali controcrediti risultino insussistenti, il fermo non esclude il diritto agli interessi sul credito rimborsabile.
- Quando la causa è definibile sulla base degli accertamenti già compiuti, la Corte di cassazione può cassare e decidere nel merito senza rinvio.
- La decorrenza degli interessi su un credito tributario va individuata secondo la disciplina speciale applicabile al rimborso, non in base alla sola regola generale dell'art. 1282 c.c. se incompatibile con la fattispecie specifica.
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