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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11662/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori Pinto)

La controversia

Gli istanti avevano proposto davanti alla Corte d'appello una domanda di equa riparazione ex legge n. 89/2001 per l'irragionevole durata di un precedente giudizio di equa riparazione, iniziato nel 2010 e definito solo nel 2019. Il decreto monitorio aveva riconosciuto un indennizzo, poi revocato in sede di opposizione su iniziativa del Ministero, sul rilievo che nel giudizio presupposto gli istanti avessero maturato consapevolezza della infondatezza/temerarietà della pretesa prima del superamento del termine ragionevole, con conseguente insussistenza del patema d'animo indennizzabile. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto violazione dell'art. 2 l. n. 89/2001, sostenendo che nel c.d. giudizio 'Pinto su Pinto' la mera soccombenza nel primo giudizio non esclude il diritto all'indennizzo per la durata irragionevole del secondo, e che la consapevolezza dell'esito sfavorevole del giudizio originario non elimina il danno da ritardo nel successivo procedimento; hanno inoltre richiamato precedenti in tema di non temerarietà della lite e di compensazione delle spese. Il Ministero ha resistito e ha proposto ricorso incidentale contro la disciplina applicata dalla Corte d'appello, articolando censure sull'art. 4 l. n. 89/2001 e sulla tempestività/proponibilità della domanda, nonché su ulteriori profili collegati alla struttura del procedimento e alla sospensione feriale dei termini.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dei richiedenti, ritenendo erronea la decisione della Corte d'appello che aveva escluso in radice l'indennizzabilità per la ritenuta consapevolezza della infondatezza della lite. Ha affermato che, nel giudizio di equa riparazione, l'infondatezza della domanda nel processo presupposto non è di per sé ostativa all'indennizzo, essendo necessario accertare una consapevolezza originaria o sopravvenuta della temerarietà prima del superamento del termine ragionevole; nel caso concreto la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato su tale consapevolezza, e anzi risultava che nel precedente giudizio vi fosse stata compensazione integrale delle spese. Il ricorso incidentale del Ministero è stato dichiarato inammissibile perché le censure si ponevano contro un orientamento consolidato della Corte, secondo cui il termine semestrale dell'art. 4 l. n. 89/2001 ha natura decadenziale ma si computa con sospensione feriale, e le altre argomentazioni non erano idonee a mutare tale indirizzo. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, L. n. 89/2001

    la durata irragionevole del processo può dare luogo a equa riparazione, ma occorre verificare se vi sia stata concreta sofferenza indennizzabile; l'infondatezza della domanda nel processo presupposto non esclude automaticamente il diritto all'indennizzo.

  • art. 4, L. n. 89/2001

    il termine di sei mesi per proporre la domanda di equa riparazione è termine decadenziale; la sua disciplina, secondo la giurisprudenza richiamata, è compatibile con la sospensione feriale dei termini.

  • art. 1, L. n. 742/1969

    la sospensione feriale dei termini si applica anche al termine semestrale per proporre domanda di equa riparazione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso incidentale è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata e i motivi non offrono argomenti per mutarla.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente incidentale, ma ritenuto non decisivo per escludere la natura decadenziale e processuale del termine dell'art. 4 l. n. 89/2001.

  • artt. 2964 e ss. c.c.

    richiamati per qualificare il termine di cui all'art. 4 l. n. 89/2001 come termine stabilito a pena di decadenza.

  • art. 24 Cost.

    la lettura della normativa sulla sospensione feriale è stata ricostruita in chiave costituzionalmente orientata a tutela del diritto di azione.

Massime di principio

  • Nel giudizio per equa riparazione, la mera soccombenza nel processo presupposto non esclude automaticamente l'indennizzo per la sua durata irragionevole: occorre accertare se la parte fosse consapevole, al momento utile, della temerarietà o infondatezza della pretesa.
  • La consapevolezza dell'infondatezza della domanda nel processo presupposto rileva solo se è originaria o sopravvenuta prima che il procedimento ecceda il termine di ragionevole durata; una valutazione generica o apodittica non è sufficiente.
  • La valutazione del patema d'animo e della indennizzabilità va compiuta separatamente per ciascun procedimento, anche quando il secondo giudizio abbia a oggetto la durata del primo.
  • La compensazione integrale delle spese nel giudizio presupposto può costituire un indice della non temerarietà della lite, da valutare nel complessivo apprezzamento della situazione concreta.
  • Il termine di sei mesi per proporre la domanda di equa riparazione ha natura decadenziale ma, in base all'interpretazione consolidata, si computa tenendo conto della sospensione feriale dei termini.
  • Le sopravvenienze normative o processuali invocate per negare la sospensione feriale non sono sufficienti, da sole, a sovvertire un orientamento giurisprudenziale consolidato sulla natura del termine e sulla tutela del diritto di azione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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