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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19742/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in parziale riforma della decisione di primo grado, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione. Ha contestato, in sostanza, la congruità della pena inflitta e la mancata esclusione della recidiva. La sentenza di merito aveva ritenuto l'esistenza di fatti oggettivamente gravi, consistiti nella detenzione di cocaina, hashish e marijuana, nonché di una pistola con cinque colpi nel tamburo e di ulteriori proiettili, e aveva determinato la pena base in misura pari al minimo edittale, applicando poi aumenti per le singole condotte e la riduzione per il rito abbreviato. La difesa aveva chiesto in appello la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva; secondo la Cassazione, però, non risultavano specifici motivi di gravame né specifiche richieste in conclusione sulla sussistenza della recidiva o sul diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure sulla congruità del trattamento sanzionatorio non fossero consentite in sede di legittimità, perché la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e non illogica, e aveva adeguatamente esaminato le doglianze difensive. Ha inoltre rilevato che, quanto alla recidiva e al rapporto con le attenuanti generiche, mancavano specifici motivi di appello o richieste conclusive idonee a imporre una motivazione ulteriore sul punto. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per detenzione di sostanze stupefacenti, comprensive di cocaina e di droga leggera.

  • art. 2 legge n. 895 del 1967

    Norma incriminatrice richiamata per la detenzione della pistola con munizioni.

  • art. 7 legge n. 895 del 1967

    Norma richiamata insieme all'art. 2 della legge sulle armi in relazione alla detenzione dell'arma e delle munizioni.

  • art. 697 c.p.

    Norma richiamata per la detenzione delle ulteriori munizioni.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente dalla richiesta di attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato implicitamente in relazione alla contestata recidiva e al bilanciamento con le attenuanti generiche.

  • art. 606 c.p.p.

    È il parametro processuale implicito del ricorso per cassazione, ma la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché dirette a contestare il trattamento punitivo e la motivazione di merito in modo non consentito in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione sufficiente e non manifesta illogicità.
  • Quando il giudice di merito ha determinato la pena in modo ancorato ai dati oggettivi del fatto e al minimo edittale, con aumenti puntualmente spiegati e riduzione per il rito, la doglianza sulla misura della pena non supera il vaglio di ammissibilità se non evidenzia specifici errori di diritto o macroscopiche illogicità.
  • Il giudice non è tenuto a motivare nuovamente sulla recidiva o sul bilanciamento con le attenuanti generiche quando sul punto non siano stati proposti specifici motivi di gravame o formulate puntuali richieste conclusive in appello.
  • La richiesta di attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, se formulata in modo generico e non accompagnata da specifiche deduzioni sul punto, non impone alla corte di merito un'autonoma e più ampia motivazione sulla sussistenza della recidiva o sul mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioDetenzione di armiCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiReati in materia di lavoroReati stradaliStupefacentiArmiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidivaOnere della prova

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