Cassazione Penale, Ordinanza n. 19725/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello per detenzione di sostanza stupefacente di lieve entità, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Sosteneva, in sostanza, che la condotta e il fatto avrebbero dovuto essere ritenuti di minima offensività e quindi non punibili.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze replicassero censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una specifica critica alle ragioni della decisione, e che fossero comunque manifestamente infondate. La sentenza impugnata aveva infatti valorizzato elementi indicativi di una non modesta gravità del fatto: il quantitativo di sostanza detenuta, pari a circa 50 grammi di hashish, idoneo a ricavare non meno di 150 dosi medie singole, e la condotta di occultamento della droga mediante lancio dell'involucro dal finestrino dell'auto prima del controllo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per detenzione di stupefacenti di lieve entità.
art. 131-bis c.p.
La Corte conferma il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo non modesta la gravità concreta della condotta.
art. 616 c.p.p.
È il fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, con valutazione della colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice di merito individui e valorizzi elementi concreti che escludano la minima offensività della condotta, come la consistenza quantitativa della sostanza detenuta e le modalità del comportamento tenuto dall'imputato.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre deduzioni già esaminate e motivate dal giudice di merito, senza una specifica critica delle ragioni della decisione impugnata.
- Nel ricorso per cassazione contro il diniego dell'art. 131-bis c.p., la manifestata infondatezza delle censure e la mancanza di specificità possono condurre alla declaratoria di inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in presenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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