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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19727/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato per detenzione di stupefacenti e ricettazione. Con un primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione lamentando che la corte territoriale avesse ritenuto manifestamente infondati i motivi di appello relativi alla qualificazione giuridica del fatto, alla dosimetria della pena, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla recidiva. Con un secondo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica della detenzione di hashish, sostenendo in sostanza che non ricorressero i presupposti per la fattispecie ritenuta dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha però rilevato che entrambi i motivi erano generici, riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, e diretti a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità in assenza di specifici travisamenti della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e volto a una rivalutazione del materiale probatorio, nonché privo di specifica critica rispetto alle argomentazioni della sentenza impugnata. Ha giudicato infondato anche il secondo motivo, osservando che la corte territoriale aveva motivato in modo puntuale la configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla base del quantitativo di hashish, della percentuale di principio attivo, del numero di dosi ricavabili, delle modalità di detenzione e del corredo di strumenti e circostanze sintomatiche dello spaccio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    La configurabilità della fattispecie è stata confermata valorizzando il quantitativo di sostanza, la percentuale di principio attivo, il numero di dosi ricavabili, le modalità di detenzione e gli altri indici fattuali sintomatici della destinazione allo spaccio.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato nella condanna di merito come una delle disposizioni incriminatrici oggetto della decisione impugnata, senza che la Cassazione intervenga sul punto nel merito.

  • art. 648 c.p.

    Richiamato nella condanna di merito come ulteriore titolo di reato oggetto della sentenza impugnata, senza specifico scrutinio di legittimità nel provvedimento qui esaminato.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto veste di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvano in una richiesta di nuova valutazione delle prove o in una diversa lettura del fatto già scrutinato dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata; motivi generici, ripetitivi di deduzioni già esaminate e non confrontati con la ratio decidendi sono inammissibili.
  • Ai fini della configurabilità della detenzione illecita di stupefacenti ai fini di spaccio, il giudice può valorizzare, in modo complessivo, il quantitativo della sostanza, il principio attivo, il numero di dosi ricavabili, la disponibilità di strumenti per il confezionamento e le circostanze concrete della detenzione.
  • La qualificazione del fatto in materia di stupefacenti può fondarsi su elementi indiziari convergenti, purché siano logicamente esposti e non vi sia travisamento della prova specificamente dedotto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRicettazioneImpugnazioni
RamiStupefacentiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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