Cassazione Penale, Ordinanza n. 19723/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello per lo svolgimento dell'attività di parcheggiatore abusivo, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, contestando la ricostruzione dei fatti relativa alla condotta di agevolazione del parcheggio. Dal testo emerge che il ricorrente sosteneva, in sostanza, una diversa lettura delle risultanze probatorie e lamentava che la decisione di merito non avesse correttamente escluso la responsabilità per la condotta contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero non consentite in sede di legittimità perché riproponevano questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica ai passaggi decisivi della motivazione, e miravano invece a una rivalutazione del compendio probatorio. La sentenza impugnata aveva infatti evidenziato che l'imputato era stato direttamente visto dai Carabinieri mentre agevolava le manovre delle autovetture e indicava i posti liberi agli automobilisti, oltre a risultare già sanzionato in via amministrativa per la medesima violazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285 del 1992
disposizione posta a base della condanna per la condotta di parcheggiatore abusivo; la Corte non ne sviluppa l'interpretazione, limitandosi a richiamarla come norma incriminatrice contestata.
art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017
disposizione anch'essa posta a base della condanna per la medesima condotta; il testo non ne offre un'interpretazione autonoma, ma la richiama come secondo titolo di reato contestato.
art. 616 c.p.p.
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese in appello, senza una specifica critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una lettura alternativa delle prove, salvo che si deduca specificamente un travisamento di decisive emergenze processuali.
- Quando la motivazione di merito abbia fondato l'affermazione di responsabilità su una diretta percezione della condotta da parte degli operanti e su ulteriori elementi convergenti, la contestazione meramente assertiva della ricostruzione fattuale non è idonea a superare il vaglio di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso, se determinata da profili di colpa del ricorrente, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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