Cassazione Penale, Ordinanza n. 19724/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale alla sola pena di 10.000 euro di ammenda per il reato previsto dagli artt. 6, commi 1 e 4, della legge n. 150 del 1992. L'impugnazione è stata proposta formalmente come appello, ma è stata riqualificata come ricorso per cassazione, essendo l'unico mezzo di controllo consentito contro una sentenza di condanna alla sola ammenda. La Corte ha però rilevato che il ricorso era sottoscritto da un difensore non abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione, quindi da soggetto privo di legittimazione. Il motivo decisivo dell'ordinanza è processuale: l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di valida sottoscrizione da parte di avvocato iscritto nell'albo speciale, regola che opera anche quando l'atto sia stato erroneamente qualificato come appello ma debba essere convertito in ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la sottoscrizione dell'impugnazione da parte di un difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione integri una causa di inammissibilità anche nel caso in cui l'atto sia stato originariamente proposto come appello e poi riqualificato come ricorso per cassazione. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in ragione di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
artt. 6, commi 1 e 4, legge n. 150 del 1992
norma incriminatrice sulla base della quale l'imputato era stato condannato alla sola pena dell'ammenda; la natura della pena ha reso il ricorso per cassazione l'unico mezzo di controllo consentito
richiamato implicitamente nella regola sull'abilitazione al patrocinio in Cassazione: il ricorso deve essere sottoscritto da difensore iscritto nello speciale albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori
base della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta da soggetto privo di legittimazione processuale
fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di inammissibilità colposa
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi siano sottoscritti da un avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, poiché manca una valida legittimazione tecnica del difensore.
- La regola di inammissibilità per difetto di abilitazione del difensore opera anche quando l'atto sia stato erroneamente qualificato come appello ma debba essere riqualificato come ricorso per cassazione; altrimenti si eluderebbero gli oneri e le sanzioni previsti per l'impugnazione correttamente proposta.
- Quando l'inammissibilità è determinata da profili di colpa dell'impugnante, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Contro una sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, il controllo di legittimità esperibile è quello del ricorso per cassazione, non l'appello.
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