Cassazione Penale, Ordinanza n. 19722/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello alla pena di un anno di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha denunciato violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo e all'affermazione di responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti fosse erronea. Con il secondo ha dedotto vizio di motivazione quanto all'esclusione della causa di non punibilità collegata alla destinazione della droga ad uso personale, contestando la valutazione della prova relativa alla natura e alla quantità della sostanza e alle circostanze del possesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi si limitassero a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza indicare specifici travisamenti del materiale processuale, e mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Quanto alla resistenza a pubblico ufficiale, la sentenza impugnata aveva motivato puntualmente sulla condotta violenta tenuta durante il controllo stradale e successivamente in Questura, ritenendola consapevolmente diretta a sottrarsi ai controlli e a occultare la droga. Quanto alla droga, la Corte ha richiamato gli elementi valorizzati in appello per escluderne l'uso personale: quantitativo di cocaina pari a 15 grammi con principio attivo al 94,8%, ricavabilità di 63 dosi medie singole, ulteriore sostanza gettata a terra, confezionamento in involucri separati, disponibilità di denaro e assenza di attività lavorativa regolare, oltre al comportamento tenuto al controllo. L'imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per la colpa nella proposizione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
La condotta violenta posta in essere durante il controllo e poi in Questura è stata ritenuta corrispondente alla fattispecie tipica di resistenza a pubblico ufficiale, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte richiama la fattispecie di detenzione di stupefacenti e conferma l'esclusione della destinazione ad uso esclusivamente personale in base a quantità, purezza, confezionamento e modalità della condotta.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirino in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle prove, se la sentenza impugnata ha già offerto una motivazione coerente e specifica.
- Per contestare utilmente la motivazione di merito non basta riproporre deduzioni già disattese: occorre indicare specifici travisamenti della prova o un reale vizio argomentativo della decisione impugnata.
- Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale può essere integrato da condotte violente tenute sia nel corso del controllo sia in successive fasi connesse, quando siano consapevolmente dirette a sottrarsi all'attività degli operanti o a perseguire un diverso fine ostativo all'azione pubblica.
- Ai fini dell'esclusione della destinazione a uso personale dello stupefacente, il giudice può valorizzare congiuntamente quantità, grado di purezza, numero di dosi ricavabili, modalità di confezionamento, disponibilità di denaro, assenza di redditi leciti e comportamento serbato al momento del controllo.
- La motivazione sulla natura non personale della sostanza è logicamente sufficiente quando gli indici fattuali considerati, valutati nel loro complesso, rendano non credibile la destinazione esclusiva al consumo individuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19723/2025 del 27/05/2025
- ordinanza_penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19724/2025 del 27/05/2025
- ordinanza_penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19725/2025 del 27/05/2025
- ordinanza_penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19727/2025 del 27/05/2025
- ordinanza_penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19728/2025 del 27/05/2025
- ordinanza_penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19729/2025 del 27/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →