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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19728/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che lo aveva condannato per l'ipotesi di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019 e per il reato di cui all'art. 316-ter c.p., alla pena di un anno e otto mesi di reclusione. Con due motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione del compendio probatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze riproducessero censure già esaminate e disattese nel merito, mirassero a una rivalutazione del materiale probatorio e non indicassero specifici travisamenti delle risultanze processuali. Ha inoltre dato atto che la sentenza impugnata aveva motivato in modo puntuale la riferibilità all'imputato delle condotte contestate, valorizzando l'omessa indicazione del suo stato detentivo in due dichiarazioni e la sua posizione di unico destinatario diretto del reddito di cittadinanza, nonché percettore delle somme erogate nel periodo dicembre 2019-gennaio 2021 per complessivi euro 19.861,02.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano non consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di deduzioni già vagliate dal giudice di merito e perché finalizzati a ottenere una nuova valutazione delle prove. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 4/2019

    Norma posta a fondamento di uno dei capi di imputazione; dalla sentenza emerge solo che la condotta contestata riguardava l'omessa indicazione di un dato rilevante nelle dichiarazioni ai fini dell'erogazione del reddito di cittadinanza.

  • art. 316-ter c.p.

    Norma incriminatrice posta a fondamento del secondo capo di imputazione; la sentenza richiama la corretta ascrizione della condotta all'imputato in relazione a dichiarazioni omissive e alla percezione di somme pubbliche.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende è disposta in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso e della ritenuta colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, se non accompagnate da una specifica critica alle ragioni della decisione impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle fonti di prova, salvo che siano dedotti specifici travisamenti delle emergenze processuali effettivamente valorizzate dal giudice di merito.
  • Quando la motivazione della sentenza di merito dia conto in modo puntuale e congruo delle ragioni dell'attribuzione del fatto all'imputato, il ricorso che non confronti specificamente tali passaggi motivazionali è destinato all'inammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIndebita compensazione
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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