Cassazione Civile, Ordinanza n. 40277/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce dall’esecuzione di un appalto di opere pubbliche stipulato nel 1990, a prezzo determinato "a corpo", avente ad oggetto lavori di surrogazione da falde profonde. Nel corso dell’esecuzione erano state approvate due perizie di variante che avevano aumentato l’importo dei lavori; l’appaltatrice aveva però iscritto riserve per ottenere maggiori compensi, indennizzi e danni, lamentando l’abnorme protrazione dei tempi di esecuzione e l’aumento degli oneri. La domanda proposta in primo grado per il pagamento di oltre 6,5 milioni di euro era stata rigettata, e la corte d’appello aveva confermato il rigetto. In cassazione la società appaltatrice ha dedotto, con un unico complesso motivo, violazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo in sintesi che: la pattuizione a corpo non escludeva il diritto a maggiori compensi per oneri sopravvenuti non imputabili all’impresa; la corte d’appello aveva errato nel ritenere che il ritardo nel rilascio dei titoli edilizi e l’attività espropriativa gravassero contrattualmente sull’appaltatrice; la clausola contrattuale che le attribuiva tali oneri sarebbe stata di stile e comunque vessatoria; inoltre il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere che la progettazione esecutiva e gli oneri connessi al rischio geologico fossero stati assunti dall’impresa, e avrebbe applicato in modo scorretto la disciplina dell’art. 30 del d.P.R. n. 1063/1962 e norme successive, anche di epoca posteriore al contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile la prima parte delle censure, perché fondata su una diversa interpretazione del contratto e priva della necessaria specificazione dei canoni ermeneutici asseritamente violati, nonché della trascrizione integrale delle clausole rilevanti; ha inoltre rilevato che il ricorso non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non aveva affermato la colpa dell’appaltatrice, ma aveva escluso la responsabilità della stazione appaltante in base agli obblighi contrattuali assunti dall’impresa. Quanto alla doglianza sulla progettazione e sul rischio geologico, la Corte l’ha ritenuta in parte inammissibile e in parte infondata: inammissibile perché ancora una volta diretta a ottenere una rivalutazione dell’interpretazione contrattuale e dei fatti di merito, infondata perché, alla data del contratto, la disciplina applicabile consentiva che nell’appalto concluso a seguito di licitazione privata fosse prevista anche l’elaborazione di progetti, sicché non era ravvisabile la violazione di legge denunciata; le norme successive invocate dalla ricorrente non potevano applicarsi retroattivamente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 326 legge n. 2248/1865
richiamato dalla ricorrente come base della tesi secondo cui il prezzo a corpo non escluderebbe maggiori compensi per oneri sopravvenuti non imputabili all’appaltatore; la Corte non accoglie tale impostazione perché la censura dipende da una diversa lettura delle clausole contrattuali non validamente dedotta.
d.P.R. n. 1063/1962, art. 1
richiamato dalla Corte per valorizzare la dichiarazione dell’impresa di aver preso conoscenza dei luoghi e delle condizioni locali, con conseguente assunzione del relativo rischio nei limiti del contratto.
d.P.R. n. 1063/1962, art. 30
la Corte d’appello lo aveva applicato per escludere diritti indennitari in caso di sospensioni dovute a circostanze speciali non imputabili alla stazione appaltante; la Cassazione non censura nel merito tale applicazione perché il motivo è inammissibile nella parte in cui presuppone una diversa interpretazione del contratto.
legge n. 584/1977, art. 7
Le prescrizioni tecniche, nonché le descrizioni dei metodi di prova, di controllo, di collaudo e di calcolo vanno inserite nei capitolati speciali e nei documenti contrattuali di ciascun appalto.
la Corte afferma che tale norma, vigente ratione temporis, non impediva che l’appalto potesse comprendere anche attività di progettazione, e che le clausole contrattuali contestate non risultavano contra legem.
legge n. 584/1977, art. 12, comma 1, lett. b
richiamato per evidenziare che, negli appalti affidati mediante licitazione privata, poteva essere compresa anche l’elaborazione di progetti.
legge n. 584/1977, artt. 7, 8, 12 e 24
evocate dalla ricorrente per sostenere che la stazione appaltante dovesse predisporre una progettazione adeguata; la Corte non accoglie la censura.
richiamato dalla ricorrente in relazione ai titoli edilizi; la Corte lo reputa non pertinente perché il contendere riguarda gli oneri contrattuali di predisposizione degli atti, non la titolarità del potere di rilascio.
legge n. 1150/1942, art. 41 quater
evocato dalla ricorrente fra le norme asseritamente violate; non assume un ruolo decisivo nella decisione.
citato dalla ricorrente fra le norme richiamate nel motivo; non è oggetto di una specifica applicazione decisoria nella motivazione della Corte.
invocati per sostenere doveri di buona fede e correttezza nella cooperazione contrattuale; la Corte osserva che la censura non supera il vaglio di ammissibilità perché presuppone una lettura diversa delle clausole contrattuali.
cod. civ., art. 1664 e seguenti
richiamati dalla ricorrente per l’adeguamento del sinallagma e i maggiori oneri dell’appalto; la Corte non li applica in modo favorevole alla ricorrente, ritenendo assorbita la censura nella diversa interpretazione del contratto.
cod. proc. civ., artt. 99 e 112
evocati per lamentare la violazione del principio della domanda e del divieto di ultrapetizione; la Corte ritiene la doglianza priva di decisività perché la ratio della sentenza impugnata è l’allocazione contrattuale degli oneri, non l’affermazione di responsabilità dell’impresa per i ritardi.
cod. proc. civ., art. 360, comma 1, n. 5
richiamato dalla Corte per ribadire che il vizio motivazionale è censurabile solo nei limiti del modello legale, con indicazione del fatto storico omesso, del dato da cui risulta, del come e del quando sia stato discusso e della sua decisività.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
applicato per dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità l’interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente apparente/incongrua; non è consentito sollecitare una mera rilettura alternativa delle clausole.
- La parte che denunci l’erronea interpretazione di un contratto deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e trascrivere integralmente le clausole rilevanti, non essendo sufficiente una riproduzione parziale o il richiamo astratto a norme di legge.
- La censura di vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo, del dato testuale o extratestuale da cui esso risulti, del momento processuale in cui sia stato discusso e della sua decisività; in mancanza il motivo è inammissibile.
- Quando la decisione di merito fonda il rigetto della pretesa sull’allocazione contrattuale degli oneri e dei rischi, il ricorso che non si confronti con tale ratio decidendi è inammissibile.
- In un appalto di opere pubbliche concluso secondo la disciplina previgente, non è di per sé illegittimo che il contratto preveda, in capo all’appaltatore, anche attività progettuali o oneri connessi alla predisposizione degli atti necessari all’esecuzione, se ciò risulta dalle pattuizioni e dal quadro normativo ratione temporis applicabile.
- Le norme sopravvenute non possono essere applicate retroattivamente per sindacare la validità o l’interpretazione di un contratto stipulato sotto una disciplina anteriore, salvo diversa previsione espressa.
- La qualificazione di una sospensione dei lavori come legittima o illegittima dipende, in primo luogo, dagli obblighi contrattuali concretamente assunti dalle parti e dall’allocazione convenzionale dei rischi, oltre che dalla disciplina normativa applicabile.
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