Cassazione Civile, Ordinanza n. 29013/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso del 90% delle imposte IRPEF versate per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, sostenendo di aver diritto al beneficio previsto per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia, poiché all’epoca svolgeva attività lavorativa in un comune dell’area interessata. La CTR aveva però accolto l’appello dell’Ufficio e rigettato la domanda. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies del D.L. n. 91/2017, nonché dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello avesse erroneamente escluso la spettanza dell’agevolazione, interpretando in modo restrittivo la disciplina e trascurando che la norma sarebbe stata diretta a tutti i soggetti che, a seguito di calamità naturali, svolgevano attività in una determinata zona.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico. Ha precisato che, secondo l’ordinanza ministeriale richiamata, il beneficio spettava ai soggetti residenti, prima del 13 dicembre 1990, nei comuni individuati, mentre per i non residenti la previsione riguardava solo coloro che svolgevano in quei comuni attività industriale, commerciale, artigiana o agricola. Poiché il contribuente era un lavoratore dipendente e, come emergeva dalla sentenza impugnata, all’epoca risiedeva a Bronte, comune non compreso tra quelli beneficiari, la CTR aveva correttamente escluso il diritto al rimborso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
richiamato dal contribuente come base dell’istanza di rimborso per le imposte versate
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
norma invocata nel motivo di ricorso per sostenere la spettanza delle agevolazioni fiscali
art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, conv. con modif. dalla L. 3 agosto 2017, n. 123
richiamato quale disposizione modificativa della disciplina agevolativa invocata
dedotto come violato, ma il ricorso è stato ritenuto infondato senza accoglimento della censura processuale
art. 3 dell’ordinanza 21 dicembre 1990, n. 2057 del Ministro per la protezione civile
Possono beneficiare delle sospensioni e delle agevolazioni... i soggetti residenti... nei comuni... Possono altresì beneficiare... i soggetti che svolgono... la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola...
la Corte ne ha dato lettura distintiva: primo comma per i residenti nei comuni individuati; secondo comma solo per chi esercita attività industriale, commerciale, artigiana o agricola nei comuni indicati, anche se residente altrove
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali previste per i soggetti colpiti da eventi calamitosi devono essere interpretate secondo i requisiti soggettivi espressamente indicati dalla disciplina applicabile, senza estendere il beneficio oltre i casi testualmente previsti.
- Quando una norma distingue tra residenti in determinati comuni e soggetti che vi svolgono specifiche attività economiche, tale distinzione va rispettata: la qualifica del contribuente e il tipo di attività svolta incidono in modo decisivo sulla spettanza del beneficio.
- Il lavoratore dipendente non può essere equiparato, ai fini di una disciplina agevolativa che menzioni soltanto attività industriale, commerciale, artigiana o agricola, ai soggetti destinatari di quella specifica previsione se la norma non lo comprende espressamente.
- In sede di legittimità, la censura di violazione di legge è infondata quando la decisione impugnata si è conformata al significato letterale e sistematico della disposizione applicabile e il fatto storico rilevante risulta pacifico o incontestato.
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