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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36462/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché ha preso atto dell'intervenuta transazione tra le parti e della rinuncia al giudizio depositata dalla ricorrente e notificata all'Agenzia delle entrate. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere sul ricorso, rilevando che la controversia era ormai interamente regolata dall'accordo negoziale intervenuto tra le parti. Le spese sono state compensate integralmente.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva notificato a una contribuente un avviso di accertamento Irpef per maggior reddito relativo all'anno 2006, fondato sul possesso di una partecipazione del 36,4% in una società lussemburghese ritenuta in realtà residente in Italia e sull'asserita distribuzione di redditi di capitale non tassati. La contribuente aveva impugnato l'atto, ma in appello la sentenza di primo grado era stata riformata. In cassazione la ricorrente ha proposto sette motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e travisamento di elementi probatori in tema di esterovestizione della società; 2) violazione della disciplina sulla residenza fiscale delle società e delle norme UE e convenzionali, per mancato accertamento dell'effettiva residenza; 3) omesso esame del fatto che la società era già estinta al momento della notifica dell'avviso; 4) questione analoga, con richiamo anche al giudicato ex art. 2909 c.c., per l'annullamento dell'atto emesso nei confronti della società; 5) omessa pronuncia sulla censura di carenza di motivazione dell'avviso; 6) omessa pronuncia sulla censura relativa al mancato contraddittorio procedimentale; 7) omesso esame e violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 per nullità dell'avviso per difetto di delega del sottoscrittore. Tuttavia, prima dell'esame dei motivi, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al giudizio, allegando la transazione intervenuta tra le parti nel 2016 e il consenso dell'Amministrazione alla rinuncia con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Invocato dalla ricorrente per contestare la residenza fiscale della società e, quindi, il presupposto dell'imputazione del maggior reddito.

  • art. 49 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente come parametro di libertà di stabilimento, in relazione alla contestata esterovestizione della società.

  • art. 54 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 49 TFUE a sostegno della censura sulla residenza fiscale della società.

  • art. 4 della Convenzione fra Italia e Lussemburgo del 3 giugno 1981

    Richiamato per contestare l'attribuzione della residenza fiscale in Italia alla società lussemburghese.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato quale fondamento del motivo relativo all'annullamento dell'atto emesso nei confronti della società e ai suoi effetti preclusivi.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Richiamato per denunciare omessa pronuncia, omesso esame di fatti decisivi e violazioni di legge nei capi impugnati.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Invocato per dedurre la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di delega del funzionario sottoscrittore.

  • Sez. U, sent. n. 8980 dell'11/04/2018

    Richiamata dalla Corte per affermare che, in presenza di transazione intervenuta tra le parti, la materia del contendere deve ritenersi cessata.

Massime di principio

  • Quando le parti rappresentano alla Corte di avere definito la lite con un accordo transattivo sopravvenuto e la parte ricorrente rinuncia al ricorso, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere senza esaminare il merito dei motivi.
  • La cessazione della materia del contendere assorbe ogni censura sul merito della controversia, inclusi i vizi dell'atto impositivo, le doglianze sulla motivazione, sul contraddittorio e sulla delega di firma.
  • In caso di definizione negoziale integrale della controversia, le spese possono essere compensate secondo l'accordo delle parti o per effetto della sopravvenuta cessazione dell'interesse alla decisione.
  • Le questioni sulla residenza fiscale di una società estera, sulla sua eventuale esterovestizione e sugli effetti di precedenti annullamenti o estinzioni dell'ente restano assorbite se il giudizio viene meno per intervenuta transazione tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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