Cassazione Civile, Sentenza n. 22026/2020 del 13/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR di Taranto che aveva respinto l'appello dell'Agenzia e aveva accolto l'appello della contribuente in ordine alla revisione del classamento (nuovo classamento e rideterminazione delle rendite catastali) di unità immobiliari site nella microzona n.4 del Comune di Castellaneta, disposta ai sensi dell'art. 1, comma 335, legge 311/2004. L'Agenzia deduce la violazione dell'art.7 della legge 212/2000 e sostiene che l'avviso di accertamento fosse adeguatamente motivato richiamando la determinazione direttoriale e la procedura di revisione parziale; i controricorrenti eccepivano inammissibilità e infondatezza del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della CTR, rigettando il ricorso dell'Agenzia. Il Collegio ha ritenuto che l'avviso di riclassamento fosse carente di motivazione idonea e specifica: mancava l'individuazione chiara e provata dei presupposti per l'applicazione della revisione per microzone (microzona "anomala"), l'indicazione delle fonti, dei modi e dei criteri impiegati per determinare i valori medi di mercato e catastali e la descrizione delle operazioni e dei criteri utilizzati per tradurre il riallineamento della microzona in variazioni delle singole rendite catastali. Tale vizio motivazionale è stato ritenuto grave e invalida l'atto nella sua interezza; le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, legge 311/2004 (finanziaria 2005)
"La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, e' richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato e' aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima."
La norma disciplina una procedura specifica di revisione del classamento per microzone "anomale" basata sul confronto fra rapporto valore di mercato/valore catastale della microzona e quello medio comunale; impone che l'amministrazione specifichi i presupposti, i criteri e i calcoli usati per identificare l'anomalia e per ripartire l'aumento delle rendite sulle singole unità.
art. 7 legge 212/2000 (statuto del contribuente)
Richiesto l'onere motivazionale dell'atto tributario: l'accertamento deve esporre presupposti di fatto e di diritto in modo che il contribuente possa comprendere, valutare e contestare l'operato dell'Amministrazione; la mancata motivazione sostanziale configura violazione del principio.
Il regolamento richiamato non fornisce criteri applicativi concreti per la determinazione dei valori medi di mercato; la Corte rileva l'inadeguatezza della norma regolamentare rispetto alle necessità applicative della procedura di revisione per microzone.
art. 3, comma 58, legge 662/1996
Individua una diversa ipotesi di revisione del classamento (su iniziativa comunale per classamenti non aggiornati o incongrui) distinta dalla revisione per microzone; le diverse procedure hanno presupposti e oneri motivazionali non interscambiabili.
Cass. sez. un. 18 aprile 2016, n. 7665 (giurisprudenza)
Precisa che, nel riclassamento d'ufficio, l'Agenzia deve specificare se la variazione è dovuta a risistemazione dei parametri della microzona e indicare l'atto che ha rivisto tali parametri; è confermato l'onere di motivazione puntuale.
Corte costituzionale, 1 dicembre 2017, n. 249
Conferma la legittimità dello strumento normativo ma sottolinea l'obbligo di motivazione rigorosa, posto il carattere "diffuso" dell'operazione, per consentire la conoscibilità delle ragioni del provvedimento da parte del contribuente.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3
Principio di accessibilità e trasparenza degli atti amministrativi; la motivazione non può essere etero-integrata se gli elementi indicati dall'Amministrazione sono lacunosi o non concretamente disponibili.
legge finanziaria 2008, art. 1, comma 361 (Determinazione direttoriale 28/11/2010)
Riferimento alla determinazione direttoriale che regolamenta aspetti procedurali; nel caso concreto la determinazione è risultata troppo laconica per integrare la motivazione dell'avviso di riclassamento.
Massime di principio
- La revisione del classamento ex art.1, comma 335 L.311/2004 richiede nell'avviso di accertamento una motivazione completa e specifica: individuazione della microzona "anomala", indicazione dell'atto che ha disposto la revisione e dei criteri e dati utilizzati.
- Occorre indicare fonti, metodi e calcoli per il valore medio di mercato e il valore medio catastale, così come il criterio percentuale utilizzato per trasferire il riallineamento della microzona sulle singole rendite catastali (es. la riduzione dello scostamento entro il 35%).
- Non è possibile per l'Amministrazione fondare in giudizio la propria pretesa su ragioni diverse da quelle esplicitate nell'atto: i motivi addotti in giudizio non possono sostituire la motivazione dell'avviso.
- Se la motivazione è meramente formale, generica o riproduttiva di norme astratte senza dati concreti, il vizio è grave e invalida l'atto di riclassamento nella sua interezza.
- Le tre procedure di revisione del classamento (legge 662/1996, commi 336 e 335 L.311/2004) sono autonome: i presupposti e le esigenze probatorie/ motivazionali non sono interscambiabili.
- Il contribuente deve poter conoscere e verificare gli elementi concreti che giustificano la revisione per poter esercitare effettivamente il diritto di difesa; la pubblicazione o disponibilità di un atto di regolazione non supplisce a una motivazione specifica e dettagliata nell'avviso.
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