Cassazione Civile, Ordinanza n. 20889/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano proposto opposizione avverso il sequestro amministrativo del veicolo disposto per violazione dell'art. 213, comma 8, cod. strada; soccombenti in primo grado e in appello, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, in sostanza, che dovesse applicarsi il principio della retroattività della legge più favorevole, assumendo la natura sostanzialmente penale della sanzione e del sequestro amministrativo. La Corte osserva però che la questione sulla natura penale della misura e sulla conseguente applicabilità del favor rei era nuova, non risultando trattata nella sentenza impugnata né adeguatamente introdotta nel giudizio di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la sanzione e il sequestro in questione hanno natura amministrativa e non penale, con conseguente inapplicabilità del principio di retroattività della norma più favorevole previsto in materia penale. Ha inoltre rilevato che la censura introduceva una questione nuova non dedotta nei gradi di merito. Nulla sulle spese, poiché la parte intimata non si è costituita. Disposto altresì l'obbligo, se dovuto, dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 213, comma 8, cod. strada
La violazione della norma ha dato luogo al sequestro amministrativo oggetto dell'opposizione.
Utilizzato per la definizione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore in caso di manifesta inammissibilità o infondatezza.
Richiamato insieme all'art. 380-bis c.p.c. per la trattazione camerale del ricorso.
art. 1 L. 24 novembre 1981, n. 689
Consacra il principio di legalità e irretroattività in materia di sanzioni amministrative; non consente l'applicazione della legge successiva più favorevole, salvo espresso richiamo legislativo.
art. 2, commi 2 e 3, cod. pen.
I principi ivi contenuti, derogatori della regola dell'irretroattività, non si applicano fuori dalla materia penale, se non espressamente richiamati dal legislatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni mai trattate nel giudizio di merito, salvo che risultino rilevabili d'ufficio; la parte che le deduca deve anche indicare specificamente dove e quando le abbia già prospettate, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso.
- Il principio di retroattività della legge più favorevole, proprio della materia penale, non si applica alle sanzioni amministrative, le quali restano soggette alla legge vigente al momento della violazione.
- Le garanzie dell'art. 2 cod. pen. non sono estensibili in via analogica alle sanzioni amministrative, salvo espresso rinvio legislativo o disciplina che, in concreto, assuma natura punitiva in senso convenzionale nei limiti riconosciuti dall'ordinamento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi della normativa processuale speciale.
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