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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25411/2026 del 16/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all'IVA per l'anno d'imposta 2016, con il quale era stata contestata alla società contribuente l'indebita detrazione dell'imposta in relazione a operazioni di importazione infracomunitaria di merci, ritenute soggettivamente inesistenti. Le fatture risultavano emesse da una società considerata dall'Amministrazione finanziaria non operativa; le operazioni sarebbero state procurate tramite un broker. La società contribuente ha impugnato l'avviso deducendone, tra l'altro, la nullità o annullabilità per difetto di motivazione, mancata allegazione degli atti richiamati, omessa motivazione sul mancato invito al contraddittorio preventivo e mancata redazione e notificazione del processo verbale di constatazione, chiedendo inoltre in subordine la non applicazione delle sanzioni. I giudici tributari di primo e secondo grado hanno respinto le doglianze preliminari ma accolto il ricorso nel merito, ritenendo non adeguatamente provata dall'Amministrazione la soggettiva inesistenza delle operazioni e ritenendo che la contribuente avesse agito senza la dovuta diligenza. L'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: il primo ha denunciato l'apparenza della motivazione della sentenza d'appello; il secondo l'omesso esame di un fatto decisivo relativo all'effettiva attività del broker e alla natura fittiziamente interposta della società fatturante; il terzo la violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione al principio di non contestazione; il quarto la violazione delle norme sull'onere della prova, sulle presunzioni semplici e sulla detrazione IVA, con riferimento alle operazioni soggettivamente inesistenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza d'appello, anche mediante motivazione per relationem, avesse indicato in modo conciso ma sufficiente il percorso logico seguito e le ragioni della conferma della decisione di primo grado, nel rispetto del minimo costituzionale della motivazione. Ha invece accolto il quarto motivo, ritenendo erronea la valutazione del quadro indiziario e il riparto dell'onere della prova applicati dal giudice tributario. In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare sia la fittizietà soggettiva del fornitore sia la consapevolezza, o conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza professionale, da parte del contribuente dell'inserimento dell'operazione in un'evasione IVA. Tale prova può essere fornita mediante presunzioni semplici, valutate prima analiticamente e poi complessivamente. La sentenza impugnata aveva valorizzato essenzialmente le note di accredito per resi di merce, ritenute elemento formale e non decisivo, senza confrontarsi adeguatamente con ulteriori elementi indicati dall'Amministrazione: il mancato rapporto diretto della contribuente con il fornitore, l'assenza di verifiche sulla sede e sul legale rappresentante, il ruolo del broker, la tempistica dell'apertura della partita IVA di quest'ultimo, il valore ingente delle operazioni e la possibile logica economica dell'interposizione ai fini della detrazione IVA. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizi processuali, tra cui l'apparenza della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato sul vizio motivazionale è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che incida sull'esistenza stessa della motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiede che la sentenza contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione ai requisiti motivazionali della sentenza tributaria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme alle disposizioni sulla motivazione della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    Rileva quale fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta violazione del principio di non contestazione.

  • art. 2697 c.c.

    Disciplina il riparto dell'onere della prova; nelle operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità dell'evasione da parte del contribuente.

  • art. 2727 c.c.

    Definisce le presunzioni e fonda il ricorso agli elementi indiziari per risalire da un fatto noto a uno ignoto.

  • art. 2729 c.c.

    Richiede che le presunzioni semplici siano gravi, precise e concordanti e impone una valutazione complessiva degli indizi.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Disciplina il diritto alla detrazione IVA, contestato in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134

    Ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., limitando il controllo di legittimità sulla motivazione alle anomalie riconducibili al minimo costituzionale.

Massime di principio

  • In materia di operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA, l'Amministrazione finanziaria deve provare non soltanto la fittizietà soggettiva del fornitore, ma anche che il cessionario o committente sapeva, oppure avrebbe dovuto sapere usando l'ordinaria diligenza professionale, che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'imposta.
  • La prova della conoscenza o conoscibilità dell'evasione può essere fornita mediante presunzioni semplici fondate su elementi oggettivi e specifici.
  • Nella valutazione delle presunzioni semplici il giudice deve procedere dapprima all'esame analitico dei singoli indizi, per individuare quelli dotati di parziale o potenziale efficacia probatoria, e successivamente alla loro valutazione complessiva, verificando gravità, precisione e concordanza nel reciproco contesto.
  • Il contribuente deve fornire la prova contraria di avere adottato, dopo l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'Amministrazione, la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle circostanze concrete.
  • Elementi meramente formali e facilmente falsificabili, considerati isolatamente, non sono sufficienti a dimostrare l'effettività sostanziale del fornitore né a escludere la soggettiva inesistenza delle operazioni.
  • La motivazione per relationem della sentenza d'appello è ammissibile quando il giudice indica, anche sinteticamente, le ragioni della conferma in rapporto ai motivi di gravame e consente, mediante la lettura coordinata delle decisioni, di ricostruire un percorso argomentativo coerente; è invece apparente l'adesione acritica alla decisione di primo grado priva di confronto con le censure d'appello.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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