Cassazione Civile, Ordinanza n. 10254/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato i primi tre motivi e ha accolto il quarto e il quinto motivo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società contribuente contro l’intimazione di pagamento. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e posto le spese del giudizio di legittimità a carico della contribuente soccombente.
Esito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un’intimazione di pagamento relativa a IVA e sanzioni per l’anno 2009. La società contribuente ha impugnato l’atto deducendo, in sintesi, la mancata regolare notificazione della cartella di pagamento presupposta; in corso di giudizio ha ulteriormente sostenuto che la cartella non poteva essere notificata direttamente dall’agente della riscossione a mezzo posta ordinaria e che, comunque, in presenza di contestazione sul contenuto della busta, incombeva sul mittente la prova del contenuto integrale della spedizione, non essendo sufficiente la sola cartolina di ritorno. In appello l’agente della riscossione ha resistito affermando che la raccomandata era stata regolarmente consegnata, che l’avviso riportava il numero della cartella e che, in ogni caso, era stata prodotta la copia della cartella, producibilità ammessa anche in appello ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 546/1992. La CTR ha rigettato l’appello ritenendo irrituale la notifica e inammissibile la produzione postuma della ristampa della cartella. In cassazione l’agente della riscossione ha proposto cinque motivi: omessa pronuncia/violazione dell’art. 112 c.p.c. sulla dedotta nuova domanda; violazione degli artt. 18 e 24 d.lgs. 546/1992 per asserita introduzione di motivi nuovi con memoria; violazione degli artt. 2700 e 1335 c.c. in tema di prova della notificazione della cartella; violazione degli artt. 57 e 58 d.lgs. 546/1992 per la ritenuta inammissibilità della produzione della copia della cartella in appello.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché la CTR aveva implicitamente rigettato l’eccezione di inammissibilità, ritenendo la memoria della contribuente meramente specificativa e non introduttiva di domande nuove.
I motivi di impugnazione nel processo tributario devono essere dedotti nell’atto introduttivo; tuttavia la memoria può avere funzione specificativa di censure già introdotte e non necessariamente integrare domande nuove.
La Corte lo richiama insieme all’art. 18 per escludere che, nel caso concreto, la memoria integrativa abbia introdotto un tema nuovo inammissibile.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla prova documentale della notificazione; la Corte ha comunque valorizzato la prova del perfezionamento della notifica mediante avviso di ricevimento/relazione di notifica.
La Corte ribadisce che la consegna della cartella all’indirizzo del destinatario fa operare la presunzione di conoscenza, superabile solo provando senza colpa l’impossibilità di prenderne cognizione.
La prova del perfezionamento della notificazione della cartella esattoriale e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento o della relazione di notificazione, senza necessità di produrre anche copia integrale della cartella.
La Corte esclude che la produzione in appello della ristampa della cartella integri un mezzo di prova inammissibile, trattandosi di documento producibile nel giudizio di appello tributario.
Nel giudizio tributario i documenti possono essere prodotti anche in appello; non è fondata la distinzione tra 'nuova prova' e 'nuovo documento' utilizzata dalla CTR per escluderne l’ammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario la memoria integrativa può precisare e specificare i motivi già dedotti con il ricorso introduttivo, ma non può introdurre domande o censure del tutto nuove; l’eventuale eccezione di inammissibilità va valutata in concreto alla luce del contenuto complessivo degli atti.
- In tema di notificazione della cartella esattoriale a mezzo posta, la prova del perfezionamento della notifica e della sua data è fornita dall’avviso di ricevimento o dalla relazione di notificazione, senza necessità di produrre anche copia integrale della cartella.
- Quando l’avviso di ricevimento o la documentazione postale riportano elementi idonei a collegare la raccomandata alla cartella contestata, la notificazione può ritenersi provata secondo i principi sulla presunzione di conoscenza dell’art. 1335 c.c.
- Nel processo tributario la produzione documentale in appello è ampia e la distinzione tra 'nuova prova' e 'nuovo documento' non costituisce, di per sé, un criterio per escludere l’ammissibilità del documento prodotto.
- Se la questione decisa dipende esclusivamente da un errore di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, rigettando la domanda originaria del contribuente.
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