Sentenza n. 1866/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione terza, n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decisione della Commissione disciplinare per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso la Corte d'appello di Salerno, depositata il 5 gennaio 2021, che aveva irrogato la sanzione disciplinare della censura
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare aveva impugnato la sanzione disciplinare della censura inflittagli per avere, quale comandante di una stazione dei carabinieri, intrattenuto rapporti particolarmente confidenziali con il responsabile dell'ufficio tecnico comunale e, in particolare, per avere violato il dovere di segretezza e riservatezza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria. Il procedimento penale originato dall'analisi di conversazioni WhatsApp era stato archiviato perché le condotte, pur ritenute deprecabili e suscettibili di rilievo disciplinare, non integravano reati. Il procedimento disciplinare davanti alla Commissione aveva dichiarato la responsabilità limitatamente al capo a) dell'incolpazione, assolvendo l'interessato dagli altri addebiti. In appello sono stati dedotti cinque motivi, tra cui error in iudicando e in procedendo, difetto ed erroneità della motivazione, violazione degli artt. 16, 17 e 18 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., dell'art. 5 l. n. 97/2001, degli artt. 55 e seguenti c.p.p., degli artt. 24 e 97 Cost., dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 120 d.P.R. n. 3/1957, nonché violazione dei principi in materia di avvio e conclusione del procedimento disciplinare. In particolare, l'appellante ha sostenuto che il procedimento fosse stato concluso oltre il termine perentorio di 180 giorni previsto dall'art. 5, comma 4, l. n. 97/2001 e, inoltre, oltre il termine di 90 giorni dall'ultimo atto procedimentale previsto dall'art. 120 d.P.R. n. 3/1957.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR, accogliendo il ricorso di primo grado. Ha ritenuto applicabile, per colmare la lacuna dell'art. 17 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., la disciplina generale dell'art. 5, comma 4, l. n. 97/2001, che impone la conclusione del procedimento disciplinare entro 180 giorni dal suo inizio. Il termine decorreva, quantomeno, dalla notificazione dell'atto di incolpazione, avvenuta l'8 luglio 2020, e la decisione disciplinare era stata adottata il 5 gennaio 2021: erano così trascorsi 181 giorni. Il Collegio ha chiarito che il termine non era sospeso né dalla disciplina emergenziale connessa alla pandemia da Covid-19, poiché il termine aveva iniziato a decorrere dopo il 15 maggio 2020, né dalla sospensione feriale dei termini, applicabile ai soli termini processuali e non a un procedimento amministrativo disciplinare. Il termine di 180 giorni è stato qualificato come perentorio, in ragione della formulazione legislativa secondo cui il procedimento "deve concludersi" entro tale termine; il suo superamento ha quindi inficiato irrimediabilmente il provvedimento finale. È stato annullato, nei limiti della parte impugnata, il provvedimento disciplinare del 5 gennaio 2021, limitatamente alla dichiarazione di responsabilità per il capo a) e alla conseguente sanzione della censura. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 5, comma 4, l. 27 marzo 2001, n. 97
Il procedimento disciplinare deve concludersi entro centottanta giorni
La disposizione è applicabile al procedimento disciplinare relativo a ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, per integrare la lacuna dell'art. 17 delle disposizioni di attuazione del c.p.p.; il termine di 180 giorni è perentorio e il suo superamento rende illegittimo il provvedimento conclusivo.
art. 17 disp. att. c.p.p. di cui al d.lgs. n. 271/1989
La norma disciplina i procedimenti disciplinari nei confronti degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ma non prevede un termine di conclusione; tale lacuna deve essere colmata mediante l'applicazione della disciplina generale della l. n. 97/2001.
art. 103, commi 1 e 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27
La sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e disciplinari durante l'emergenza Covid-19 non si applica al termine di 180 giorni, iniziato a decorrere dopo il 15 maggio 2020.
art. 37 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla l. 5 giugno 2020, n. 40
La proroga della sospensione emergenziale dei termini fino al 15 maggio 2020 non incide sul termine disciplinare decorrente successivamente.
art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742
La sospensione feriale riguarda esclusivamente i termini processuali e non si applica al termine di conclusione di un procedimento amministrativo disciplinare.
artt. 24 e 97, commi 2 e 3, Cost.
Le garanzie costituzionali del diritto di difesa e del buon andamento impongono che anche il procedimento disciplinare regolato dall'art. 17 disp. att. c.p.p. sia soggetto a un termine finale di conclusione.
art. 18, comma 5, disp. att. c.p.p. di cui al d.lgs. n. 271/1989
La sentenza della Corte costituzionale n. 394 del 1998, richiamata dal Collegio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione che configurava l'impugnazione delle decisioni della Commissione disciplinare mediante ricorso per cassazione, confermando la natura amministrativa del procedimento.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale sul procedimento disciplinare degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria non prevede un termine finale di conclusione, la lacuna deve essere colmata applicando la disciplina generale di garanzia prevista dall'art. 5, comma 4, l. n. 97/2001.
- Il termine di 180 giorni previsto dall'art. 5, comma 4, l. n. 97/2001 per la conclusione del procedimento disciplinare è perentorio; l'adozione del provvedimento finale oltre tale termine determina l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio.
- Nel calcolo del termine di conclusione di un procedimento amministrativo disciplinare non si applica la sospensione feriale dei termini prevista per i termini processuali.
- La sospensione emergenziale dei termini dei procedimenti amministrativi e disciplinari prevista dalla normativa Covid-19 non opera quando il termine disciplinare abbia iniziato a decorrere dopo la cessazione del periodo di sospensione emergenziale.
- Il superamento del termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare determina autonomamente l'illegittimità del provvedimento finale, rendendo assorbibili gli ulteriori motivi rivolti contro la responsabilità disciplinare e la motivazione della sanzione.
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