Cassazione Civile, Ordinanza n. 29034/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce dall'incarico professionale conferito a un'avvocata per assistere una società in una lite contro un istituto di credito. L'avvocata agì per il pagamento dei compensi asseritamente maturati; la società resistette e propose domanda riconvenzionale, deducendo l'inadempimento professionale, chiedendo la risoluzione del contratto, la restituzione di somme già pagate e il risarcimento del danno. Il tribunale accolse la riconvenzionale e la corte d'appello confermò. Nel ricorso per cassazione l'avvocata dedusse: 1) violazione delle norme processuali e dell'art. 2697 c.c. per la mancata ammissione della prova testimoniale, che avrebbe dimostrato di aver informato il cliente dei rischi della causa, e per la ritenuta rinuncia alla prova; inoltre denunciò vizio motivazionale; 2) violazione degli artt. 1176 e 2236 c.c., sostenendo che il giudice non avesse considerato il contesto giurisprudenziale dell'epoca e che l'azione promossa non fosse negligente; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla c.d. teoria controfattuale e sul nesso causale, assumendo che una diversa consulenza tecnica avrebbe potuto portare a esito favorevole nella lite originaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la prova testimoniale non era stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, con conseguente abbandono dell'istanza; inoltre, trattandosi di "doppia conforme", era preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. senza l'indicazione delle diverse ragioni di fatto tra primo e secondo grado. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché generico e non idoneo a confrontarsi con la ratio decidendi, fondata sulla modesta possibilità di successo dell'azione e sull'inadeguatezza della prospettazione tecnica. Infine ha escluso il vizio di omessa pronuncia sul terzo motivo, osservando che la doglianza investiva in realtà il mancato accoglimento di un'istanza istruttoria e una valutazione di merito sul nesso causale, non una domanda autonoma rimasta priva di decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
ricorso ex art. 702 - bis c.p.c.
richiamato come base del procedimento sommario di cognizione introduttivo della domanda del professionista.
art. 14 d.lgs. 150 del 2011
richiamato per il rito relativo alla liquidazione dei compensi professionali.
ai sensi dell’art. 39 c.p.c.
richiamato in tema di pendenza di altra controversia e prevenzione tra giudici.
art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c.
richiamato per delimitare i motivi di ricorso; la Corte ha dichiarato inammissibili le censure che non si confrontavano con la ratio decidendi o che erano precluse dalla doppia conforme.
l'omessa pronuncia è stata esclusa perché la doglianza riguardava istanze istruttorie e valutazioni di merito, non un capo di domanda autonomo.
articoli 112, 115, 116, 187, 188 e 346 c.p.c. e 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente nella censura sulla prova testimoniale.
articoli 112, 115, 116, 187, 188 e 346 c.p.c. e 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente nella censura sulla prova testimoniale.
articoli 112, 115, 116, 187, 188 e 346 c.p.c. e 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente nella censura sulla prova testimoniale.
articoli 112, 115, 116, 187, 188 e 346 c.p.c. e 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente nella censura sulla prova testimoniale.
articoli 112, 115, 116, 187, 188 e 346 c.p.c. e 2697 c.c.
richiamato per la questione della riproposizione delle istanze istruttorie non accolte.
articoli 112, 115, 116, 187, 188 e 346 c.p.c. e 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sulla correttezza dell'informazione resa al cliente.
articoli 1176 e 2236 c.c.
richiamato come parametro della diligenza professionale dell'avvocato.
articoli 1176 e 2236 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità del professionista in problemi tecnici di speciale difficoltà.
art. 348- ter, ultimo comma, c.p.c.
applicato per affermare la preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di doppia conforme, salvo specifica indicazione della diversità delle ragioni di fatto.
ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
comma 1-bis, dello stesso articolo 13
richiamato come parametro per l'importo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 111 Cost.
richiamato per il requisito del minimo costituzionale della motivazione.
Massime di principio
- L'istanza istruttoria rigettata dal giudice di merito deve essere riproposta in modo espresso e specifico in sede di precisazione delle conclusioni; in mancanza, essa si considera abbandonata e non può essere riproposta utilmente in impugnazione.
- In caso di "doppia conforme" di merito, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando manchi una decisione su una domanda, eccezione o capo autonomo di merito; non ricorre quando la censura riguarda il mancato accoglimento di un'istanza istruttoria o l'insufficiente esame delle argomentazioni difensive.
- Nella responsabilità professionale dell'avvocato, il giudizio sulla negligenza deve tener conto della concreta consistenza della pretesa azionata e della ragionevole probabilità di successo dell'iniziativa intrapresa, oltre che della completezza dell'informazione resa al cliente sui rischi dell'azione.
- Per censurare efficacemente la valutazione di merito sulla responsabilità professionale o sul nesso causale, il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non limitarsi a riproporre in modo generico la tesi difensiva originaria.
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