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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31262/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione finanziaria. In appello la CTR aveva escluso l’operatività del raddoppio dei termini di decadenza per la notifica dell’accertamento, ritenendo applicabile la disciplina sopravvenuta del D.Lgs. n. 128/2015, art. 2, e in particolare la clausola di salvaguardia solo per gli accertamenti notificati entro il 31.12.2015, sulla base della data di notifica indicata nell’atto di gravame come 8.6.2017. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/illogica, perché la CTR avrebbe fondato la decisione su una data di notifica errata, frutto di un mero refuso; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver attribuito rilievo determinante a un dato di fatto smentito dagli atti; 3) violazione dell’art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 e del D.Lgs. n. 128/2015, art. 2, comma 3, per non avere correttamente applicato la normativa ratione temporis, poiché l’avviso risultava notificato il 4.6.2015, quindi entro il perimetro della clausola di salvaguardia.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse affetta da motivazione apparente né da violazione delle regole sulla valutazione della prova nei limiti deducibili in cassazione. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando dagli atti che la notifica dell’avviso di accertamento era avvenuta il 4.6.2015 e non l’8.6.2017; pertanto l’atto rientrava nel regime di salvaguardia previsto dal D.Lgs. n. 128/2015, art. 2. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato come parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione nel processo tributario.

  • art. 61 D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato unitamente alle norme processuali civili sulla motivazione della sentenza.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato quale norma che impone la motivazione della sentenza e che, in caso di motivazione apparente o mancante, determina nullità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come norma sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro del ricorso per cassazione per nullità della sentenza.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la sua violazione è deducibile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o non rispetti il prudente apprezzamento.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità al solo omesso esame di un fatto storico decisivo, non più alla semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 111 Cost., comma 6

    Evocato come parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione.

  • art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come norma sui termini di decadenza per l’accertamento fiscale, oggetto della censura di violazione di legge.

  • art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 128/2015

    Interpretato come clausola di salvaguardia che fa salvi gli effetti degli accertamenti notificati entro il 31.12.2015, impedendo l’applicazione della nuova disciplina al caso concreto.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è configurabile solo quando la sentenza sia priva di motivazione, presenti motivazione apparente, perplessa o manifestamente contraddittoria; non sono più ammesse censure di semplice insufficienza o contraddittorietà fuori dai limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è denunciabile in cassazione solo se il giudice di merito abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto, oppure abbia dichiarato di valutare una prova legale secondo prudente apprezzamento; non basta contestare la mera valutazione del materiale istruttorio.
  • In materia tributaria, ai fini dell’applicazione di una clausola di salvaguardia sui termini di decadenza dell’accertamento, rileva la effettiva data di notifica dell’avviso desumibile dagli atti; se l’atto è stato notificato entro il termine previsto dalla clausola, la nuova disciplina non può escludere gli effetti dell’accertamento.
  • Quando dagli atti risulti un errore meramente materiale nell’indicazione della data di notifica, il giudice di merito deve valutare complessivamente il fascicolo processuale; la decisione fondata su un dato cronologico erroneo è censurabile per violazione di legge se conduce all’applicazione di un regime normativo non pertinente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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