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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22694/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2006 nei confronti di una società, con recupero di IVA, IRES e IRAP e relative sanzioni, fondato sul riscontro di fatture per operazioni inesistenti emerso da un PVC della Guardia di Finanza. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l’annullamento dell’atto per tardività della notifica; in appello, invece, la decisione era stata riformata con riconoscimento della tempestività dell’accertamento in ragione del raddoppio dei termini. In cassazione il contribuente deduceva, con il primo motivo, violazione delle norme sul raddoppio dei termini per asserita decadenza dell’azione accertativa e nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando anche la mancata valutazione della denuncia penale prodotta dall’Ufficio in appello; con il secondo motivo contestava la liquidazione delle spese di lite in favore dell’Agenzia, sostenendo che questa si fosse difesa tramite propri funzionari e che quindi non potessero essere liquidati compensi come se fosse assistita da avvocati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e per il resto infondato, osservando che, nel regime ratione temporis applicabile, il raddoppio dei termini d’accertamento opera al semplice riscontro di fatti che impongono la denuncia penale, indipendentemente dalla sua effettiva presentazione o tempestività; inoltre ha escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva esplicitato il percorso logico fondato su plurimi indizi di fatture fittizie e di condotte fiscalmente penalmente rilevanti estese all’annualità oggetto di accertamento. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, perché nel processo tributario l’art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992 consente, per gli enti impositori assistiti da propri funzionari, la liquidazione secondo i parametri forensi, con riduzione del 20%; la censura non si confrontava con tale disciplina speciale. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973

    Nel regime applicabile alla fattispecie, i termini di accertamento sono raddoppiati in presenza di fatti che fanno insorgere l’obbligo di denuncia penale, a prescindere dalla effettiva e tempestiva proposizione della denuncia.

  • art. 57, comma 3, d.P.R. 633/1972

    Per l’IVA opera la medesima regola del raddoppio dei termini in presenza di seri indizi di reato che impongano la denuncia penale.

  • art. 37 d.l. 223/2006

    Ha modificato i termini di accertamento prevedendone il raddoppio in presenza dei presupposti penal-tributari.

  • art. 331 c.p.p.

    Il mero sorgere dell’obbligo di denuncia penale è sufficiente, nel sistema applicabile, a far operare il raddoppio dei termini.

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    La fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti da parte della società cartiera integra un fatto penalmente rilevante richiamato ai fini dell’obbligo di denuncia.

  • art. 4 d.lgs. 74/2000

    L’utilizzo delle fatture fittizie può integrare quantomeno l’ipotesi di dichiarazione infedele, rilevante ai fini del raddoppio dei termini.

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    La Corte richiama la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti come esempio di condotta penalmente rilevante.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione e il percorso logico seguito dal giudice.

  • art. 111 Cost.

    La sentenza deve rendere percepibile il ragionamento decisorio; in mancanza, ricorre un vizio di motivazione riconducibile alla nullità della pronuncia.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulla liquidazione delle spese non è condivisibile nel processo tributario, ove opera la disciplina speciale che consente la liquidazione dei compensi secondo i parametri forensi anche per l’ente assistito da propri funzionari.

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992

    "Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto"

    Costituisce disciplina speciale del processo tributario e consente la liquidazione delle spese secondo i criteri forensi, con riduzione del 20%, anche quando l’ente impositore si difenda tramite propri funzionari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Sono presenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto per legge.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Ha inserito nell’art. 13 del d.P.R. 115/2002 il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel regime dei termini di accertamento tributario ratione temporis applicabile, il raddoppio opera quando l’Ufficio riscontri fatti che impongono la denuncia penale, senza che sia necessario dimostrare l’effettiva presentazione della denuncia, la sua tempestività o l’esito del procedimento penale.
  • Quando la sentenza di merito dà conto di plurimi indici fattuali da cui desume l’esistenza di operazioni fittizie e di condotte fiscalmente penalmente rilevanti, la censura di decadenza dall’azione accertativa non può tradursi in una rivalutazione del merito se la motivazione rende percepibile il percorso logico seguito dal giudice.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo se la decisione, pur formalmente motivata, non consente di comprendere il fondamento della statuizione; non basta la mera non condivisibilità dell’argomentazione o la sua sinteticità.
  • Nel processo tributario, la liquidazione delle spese in favore dell’ente impositore assistito da propri funzionari segue la disciplina speciale dell’art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992, che richiama i parametri forensi con riduzione del 20%, rendendo non pertinente la sola evocazione dell’art. 91 c.p.c.
  • Le censure di legittimità devono confrontarsi con la norma effettivamente applicabile alla fattispecie; se il motivo non attacca la disciplina speciale che regola il caso concreto, esso è aspecifico e non può essere accolto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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