Cassazione Civile, Ordinanza n. 27415/2023 del 26/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a una lavoratrice il 30 dicembre 2016 nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società datrice di lavoro. La lavoratrice aveva chiesto di dichiarare la nullità o comunque l'illegittimità del recesso, con reintegrazione e risarcimento, sostenendo vizi della procedura ex L. n. 223/1991, in particolare sulla comunicazione di avvio, sulla delimitazione della platea degli esuberi, sulla mancata comparazione con altri lavoratori e sulla comunicazione individuale di licenziamento. La Corte d'appello aveva respinto il reclamo confermando la decisione di primo grado. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva tre motivi: 1) violazione degli artt. 4, comma 3, e 5 L. n. 223/1991 e dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse mal valutato la legittimità dei criteri di scelta e travalicato il chiesto; 2) violazione dell'art. 4, comma 9, L. n. 223/1991, dell'art. 434 c.p.c. e dell'art. 5 L. n. 223/1991, sostenendo che la sentenza avesse omesso di pronunciarsi sulla mancata indicazione dei punteggi e dei criteri di comparazione; 3) violazione degli artt. 4, comma 3, e 5 L. n. 223/1991, dell'art. 2103 c.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, contestando la legittimità dei trasferimenti offerti ad alcuni lavoratori e la mancata considerazione della propria posizione rispetto ad altre lavoratrici trasferite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero in larga parte inammissibili perché non specificavano in modo chiaro le violazioni denunciate, tendevano a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e ignoravano o travisavano gli accertamenti già compiuti dalla Corte d'appello. La Suprema Corte ha richiamato precedenti resi sulla medesima procedura collettiva, ribadendo la legittimità della delimitazione della platea degli esuberi a specifiche unità produttive e la possibilità di adottare, con accordo sindacale, criteri di scelta difformi da quelli legali purché obiettivi e razionali. Ha inoltre confermato che la comunicazione individuale di recesso era conforme all'art. 4, comma 9, L. n. 223/1991 e che i trasferimenti volontari proposti per contenere gli effetti sociali della procedura non erano incompatibili con la disciplina applicabile. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3
La comunicazione di avvio della procedura deve indicare le ragioni della crisi e la platea interessata; nella specie la Corte ha ritenuto la comunicazione conforme perché esplicitava crisi aziendale, esuberi e criteri di scelta.
L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9
La comunicazione individuale di recesso, dopo l'accordo o l'esaurimento della procedura, deve essere effettuata per iscritto; non è richiesto che indichi i punteggi attribuiti ai singoli lavoratori.
I criteri di scelta possono essere applicati secondo valutazione globale e, se sorretti da obiettività e razionalità, possono privilegiare esigenze tecnico-produttive e organizzative; è legittima la delimitazione della comparazione in presenza di infungibilità e di ragioni organizzative concrete.
La censura è stata ritenuta non specificamente articolata; la Corte ha escluso una reale violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato solo indirettamente dalla ricorrente; la Corte ha escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse sotto il minimo costituzionale.
Richiamato nel secondo motivo senza specificazione puntuale della dedotta violazione; la censura è stata giudicata inammissibile.
Invocato dalla ricorrente a sostegno del tema dei trasferimenti; la Corte non ha ravvisato un vizio nella gestione dei trasferimenti volontari prospettati dalla società.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 49
È la norma processuale che regola la fase sommaria del rito applicato all'opposizione al licenziamento; il riferimento serve a collocare la vicenda nel rito speciale.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo i criteri di scelta possono essere concordati con le organizzazioni sindacali anche in deroga a quelli legali, purché presentino caratteri di obiettività e razionalità e non siano elusivi o discriminatori.
- La delimitazione della platea dei lavoratori interessati dal licenziamento collettivo a specifiche unità produttive è legittima quando sia sorretta da concrete esigenze tecniche, produttive e organizzative e da una comprovata infungibilità delle mansioni rispetto ad altre sedi o profili.
- Ai fini della validità della procedura collettiva non è necessario che la comunicazione individuale di licenziamento rechi i punteggi attribuiti a ciascun lavoratore o ai non licenziati, essendo sufficiente il rispetto del contenuto richiesto dall'art. 4, comma 9, L. n. 223/1991.
- In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto veste di violazione di legge o nullità della sentenza, si risolva in una richiesta di nuova valutazione del merito o in una contestazione generica della motivazione.
- La comparazione tra lavoratori può essere esclusa quando il mantenimento in servizio di alcuni dipendenti comporterebbe trasferimenti collettivi o interferenze rilevanti sull'assetto organizzativo, purché tale scelta sia concretamente giustificata e non pretestuosa.
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