Cassazione Civile, Ordinanza n. 27876/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2005 emesso da un Comune su terreni qualificati come aree edificabili. In primo grado la CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente, riducendo del 25% l'accertamento; in appello la CTR aveva confermato solo in parte la decisione e aveva rideterminato i valori dei cespiti. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per non avere la CTR esaminato la censura di insufficienza/illogicità della sentenza di primo grado; 2) ancora omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sui motivi d'appello relativi alla motivazione della decisione di primo grado e alla determinazione della riduzione del 25%; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'obbligo di motivazione; 4) violazione del divieto di reformatio in peius, perché la CTR avrebbe aumentato i valori degli immobili rispetto a quelli fissati in primo grado in assenza di appello incidentale del Comune; 5) violazione delle norme sull'ICI e sullo Statuto del contribuente, per avere ritenuto sufficientemente motivato l'avviso nonostante fosse, secondo la ricorrente, un mero elenco di aree con richiamo astratto al PRG e senza riferimenti concreti alle singole aree.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi tre motivi e il quinto, ritenendo infondate le censure sull'omessa pronuncia, sulla motivazione apparente e sulla motivazione dell'avviso di accertamento ICI. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che nel caso concreto la CTR aveva rideterminato i valori dei beni in misura superiore a quella fissata in primo grado, in violazione del divieto di reformatio in peius, poiché il Comune, pur vittorioso solo in parte, non aveva proposto appello incidentale idoneo a ottenere una riforma peggiorativa per la contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è respinta perché la CTR ha esaminato le questioni devolute; non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se radicalmente mancante o incomprensibile; nella specie la motivazione della CTR è ritenuta sufficiente e intellegibile.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile la ratio decidendi; il requisito è soddisfatto nel caso esaminato.
art. 111 Cost.
È richiamato in relazione al minimo costituzionale della motivazione, che la sentenza impugnata non ha violato.
È richiamato come parametro della motivazione della decisione.
art. 7 Statuto del Contribuente
L'avviso di accertamento ICI è ritenuto sufficientemente motivato se consente al contribuente di conoscere la pretesa e di difendersi efficacemente.
È richiamato in tema di presupposto e qualificazione dei beni come aree edificabili ai fini ICI.
Il valore imponibile delle aree edificabili va ricondotto ai parametri normativi richiamati dalla giurisprudenza e ai dati concreti del bene.
Richiamato dalla parte ricorrente come norma violata nella determinazione della base imponibile.
artt. 52 e 59, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 446/1997
Richiamati dalla ricorrente in relazione ai criteri di calcolo e alla disciplina locale dell'ICI.
È richiamato quale norma da cui si ricava, insieme all'art. 342 c.p.c., il divieto di reformatio in peius nel sistema delle impugnazioni.
Concorre a fondare il principio secondo cui l'appellato non può ottenere un risultato peggiorativo per l'appellante senza proporre appello incidentale.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'avviso di accertamento ICI è sufficientemente motivato quando indica gli elementi essenziali della pretesa, i riferimenti catastali, il valore venale, l'aliquota e l'imposta dovuta, consentendo al contribuente di contestare efficacemente an e quantum dell'imposta.
- La motivazione della sentenza è nulla solo se manca radicalmente o è meramente apparente, ossia non consente di ricostruire la ratio decidendi; non è sufficiente che la parte ritenga la motivazione sintetica o non condivisibile.
- L'omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice non si sia effettivamente pronunciato su una domanda o eccezione devoluta, non quando la censura sia stata implicitamente disattesa attraverso la motivazione complessiva della decisione.
- Nel giudizio di appello, anche tributario, l'appellato parzialmente soccombente che voglia ottenere una riforma in senso a lui più favorevole o peggiorativa per l'altra parte deve proporre appello incidentale; in mancanza non può conseguire un effetto di reformatio in peius rispetto alla decisione di primo grado.
- Il divieto di reformatio in peius opera anche nel processo tributario e impedisce al giudice di appello di peggiorare la posizione dell'appellante in assenza di un'adeguata impugnazione incidentale della parte interessata.
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