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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17820/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

L'agente della riscossione aveva notificato alla società un'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, riferita a due cartelle esattoriali per complessivi euro 31.034,91. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, l'omessa notifica delle cartelle presupposte, il difetto di motivazione dell'intimazione, l'omessa indicazione del calcolo di interessi e aggio e la prescrizione della pretesa. In primo grado era stata dichiarata cessata la materia del contendere per una cartella stralciata e accolto il ricorso per l'altra cartella per vizio di notifica. In appello, l'agente della riscossione aveva contestato la regolarità della notificazione della cartella residua, ma la CTR aveva dichiarato l'appello inammissibile ritenendo invalida la costituzione in giudizio dell'ente perché effettuata tramite avvocato del libero foro senza apposita delibera ex art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ha cassato la sentenza della CTR Lombardia perché ha erroneamente dichiarato inammissibile l'appello dell'ente per il solo fatto che fosse stato conferito mandato a un avvocato del libero foro senza delibera ex art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933. La Corte ha chiarito che, nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro senza necessità di tale delibera, poiché il vincolo convenzionale di patrocinio esclusivo dell'Avvocatura dello Stato non opera per il contenzioso tributario di merito. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato solo come base normativa dell'intimazione di pagamento notificata al contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    usato come parametro del vizio dedotto in cassazione, per violazione di norme processuali sulla rappresentanza e difesa dell'ente.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato tra le norme che disciplinano la rappresentanza e difesa in giudizio nel processo tributario.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato tra le norme che disciplinano la rappresentanza e difesa in giudizio nel processo tributario.

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato tra le norme che disciplinano la rappresentanza e difesa in giudizio nel processo tributario.

  • art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016

    richiamato per la disciplina dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dei criteri generali di funzionamento anche in tema di patrocinio.

  • art. 4-novies d.l. n. 34 del 2019

    interpretato come norma di interpretazione autentica che circoscrive la necessità della delibera ex art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933 ai soli casi in cui l'ente intenda sottrarsi al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi riservati convenzionalmente ad essa.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    la delibera motivata è necessaria solo nei casi in cui l'Agenzia non intenda avvalersi dell'Avvocatura dello Stato in giudizi riservati convenzionalmente; non è richiesta per i giudizi tributari di merito quando l'ente può scegliere il libero foro.

  • artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamati come criteri da rispettare per l'affidamento del patrocinio a professionisti esterni.

  • art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016

    richiamato come base per gli atti di carattere generale relativi alla disciplina del patrocinio esterno dell'Agenzia.

Massime di principio

  • L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non è soggetta, nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie di merito, a un vincolo di patrocinio esclusivo dell'Avvocatura dello Stato; può quindi stare in giudizio mediante avvocati del libero foro senza necessità di apposita delibera ex art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933.
  • La delibera motivata prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933 è richiesta solo quando l'ente intenda derogare al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in controversie a questa riservate su base convenzionale; non opera nelle controversie non riservate o nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura ad assumere il patrocinio.
  • Nel processo tributario di merito, la costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo di avvocato del libero foro è valida se la controversia non rientra tra quelle convenzionalmente riservate all'Avvocatura dello Stato; l'assenza della delibera non comporta, di per sé, l'inammissibilità dell'atto introduttivo.
  • La regola del patrocinio convenzionale dell'Avvocatura dello Stato per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione opera invece nel giudizio di cassazione, con conseguenze d'invalidità della procura al libero foro solo nei casi riservati e in difetto dei presupposti previsti.
  • La nullità o l'invalidità del mandato al difensore non può essere affermata in astratto, ma va verificata alla luce del regime specifico del tipo di giudizio e della concreta riserva di patrocinio applicabile alla controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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