Cassazione Civile, Ordinanza n. 20019/2022 del 21/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava il credito contributivo dell'INPS nei confronti di una lavoratrice autonoma iscritta alla Gestione separata per l'anno 2007. La Corte d'appello aveva ritenuto legittima l'iscrizione e, al tempo stesso, prescritto il credito contributivo perché la richiesta di pagamento era stata notificata oltre cinque anni dopo la scadenza del termine di pagamento. L'INPS ha impugnato la decisione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. in relazione alla disciplina della Gestione separata e alla normativa sul quadro RR, sostenendo che l'omessa compilazione di tale quadro nella dichiarazione dei redditi avrebbe integrato una condotta dolosa di occultamento del debito contributivo, idonea a sospendere la prescrizione del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto non configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR e l'occultamento doloso del debito contributivo; l'eventuale accertamento dell'occultamento doloso è un apprezzamento di merito, censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale, che però non era stato dedotto ritualmente. Conseguentemente è rimasta ferma la declaratoria di prescrizione del credito contributivo e l'INPS è stato condannato alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È stata invocata come norma sul vizio di violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inidonea a contestare un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
Richiamato dall'INPS in tema di decorrenza della prescrizione del credito contributivo.
Richiamato per sostenere la sospensione della prescrizione in caso di occultamento doloso del debito.
art. 2, commi 26-31, L. n. 335 del 1995
Richiamato quale base normativa della Gestione separata e dell'obbligo contributivo contestato.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011, conv. in L. n. 111 del 2011
Richiamato dall'INPS nel quadro della disciplina del versamento e dell'accertamento dei contributi.
Citato quanto alla comunicazione della proposta del relatore e alla trattazione camerale.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma introduttiva dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Non esiste un automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo.
- La sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. richiede un accertamento in concreto dell'occultamento doloso, riservato al giudice di merito.
- Una censura che miri a rimettere in discussione tale accertamento non può essere proposta come semplice violazione di legge, ma deve confrontarsi con i limiti del vizio motivazionale nei termini consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
Come è indicizzato
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