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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09703/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un’iscrizione ipotecaria eseguita sui propri beni, insieme alle cartelle e ai ruoli presupposti. La C.t.p. aveva accolto parzialmente il ricorso, dichiarando nulla l’iscrizione ipotecaria solo per alcune cartelle relative a tributi per i quali il pagamento era stato sospeso in applicazione della disciplina agevolativa per gli eventi sismici del 2002. In appello, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’estensione di tali agevolazioni e dedotto che il contribuente, svolgendo attività economica con partita IVA, non potesse rientrare tra i beneficiari, anche alla luce delle decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1011, L. 296/2006, del D.M. 14 novembre 2022, dell’ordinanza n. 3442/2005, nonché degli artt. 107 e 108 TFUE, censurando la sentenza d’appello per avere ritenuto applicabili le agevolazioni sismiche del 2002. La Corte ha però rilevato che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché l’appello aveva già accolto le ragioni dell’Ufficio sulle cartelle oggetto di interesse dell’Agenzia, confermando che i relativi ruoli dovessero restare efficaci per decadenza dal beneficio in caso di mancato versamento rateale. Poiché il ricorso contestava un presupposto diverso e non spiegava quale concreta statuizione fosse ancora sfavorevole all’Agenzia sulle cartelle indicate, è stato ritenuto inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. Ha inoltre dato atto della ritualità della notifica e dell’assenza di necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’ente di riscossione, ma tali profili non hanno inciso sull’esito finale. Non è stata disposta la condanna alle spese per mancanza di difese dell’intimato. È stato altresì escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indica il vizio denunciato in ricorso, ossia la violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 1, comma 1011, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    norma richiamata dall’Agenzia come base della disciplina agevolativa per gli eventi sismici del 2002.

  • D.M. 14 novembre 2022

    richiamato dall’Agenzia nel quadro della disciplina agevolativa e degli aiuti di Stato.

  • ordinanza n. 3442 del 10 giugno 2005

    richiamata come fonte della disciplina di favore per gli eventi sismici del 2002.

  • art. 107 TFUE

    richiamato in tema di aiuti di Stato per sostenere l’incompatibilità dell’agevolazione con la posizione del contribuente.

  • art. 108 TFUE

    richiamato in tema di controllo comunitario sugli aiuti di Stato.

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    non esclude la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti, che resta regolata dalle norme del codice di procedura civile.

  • art. 331 c.p.c.

    applicabile nelle cause scindibili per stabilire se debba integrarsi il contraddittorio in appello.

  • art. 332 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 331 c.p.c. per il regime delle cause scindibili.

  • art. 330 c.p.c.

    disciplina il luogo della notificazione del ricorso per cassazione avverso sentenze delle commissioni tributarie regionali.

  • art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    consente l’ultrattività dell’indicazione della residenza/sede o dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, rendendo valida la notifica presso tali luoghi se la parte non si sia costituita in appello o non abbia dato nuove indicazioni.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    non si applica l’ulteriore importo del contributo unificato alla parte soccombente che sia amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e deduce una censura astratta o diversa da quella decisiva per la decisione.
  • Nel processo tributario, l’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non abroga le categorie processualcivilistiche delle cause inscindibili, scindibili e dipendenti: nelle cause scindibili non è sempre necessario integrare il contraddittorio nei confronti delle parti che non abbiano più interesse alla partecipazione all’appello.
  • Per la notificazione del ricorso per cassazione avverso sentenze delle commissioni tributarie regionali si applica l’art. 330 c.p.c.; se la parte non si è costituita in appello o non ha modificato i dati di domicilio/residenza indicati in primo grado, resta valida la notifica eseguita presso quei luoghi in forza dell’ultrattività dell’elezione di domicilio prevista dall’art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.
  • Quando una decisione di merito accoglie la pretesa dell’ufficio su specifiche cartelle o ruoli, il ricorso per cassazione che deduca la mancanza del diritto al beneficio agevolativo deve misurarsi con quella effettiva statuizione, altrimenti difetta di pertinenza e risulta inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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