Cassazione Civile, Ordinanza n. 02523/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
Una società utilizzatrice di un immobile acquisito in leasing per la costruzione di un capannone industriale ha agito per ottenere il risarcimento dei maggiori costi sostenuti a causa della scoperta, durante gli scavi sul proprio fondo, della sporgenza sotterranea delle fondazioni di un edificio confinante. L’edificio confinante era stato realizzato su un’altra particella acquistata dalla società convenuta in un’analoga operazione di leasing. La pretesa era diretta contro la società concedente, ritenuta proprietaria e committente dell’opera che aveva determinato l’occupazione abusiva del sottosuolo del fondo confinante. Il tribunale aveva accolto la domanda qualificandola come extracontrattuale; la corte d’appello, invece, aveva rigettato la domanda ritenendo che l’utilizzatrice non fosse proprietaria del fondo e che il fatto lesivo si fosse verificato prima del suo acquisto della detenzione qualificata, sicché la pretesa risarcitoria non le spettasse. Nel ricorso per cassazione l’utilizzatrice ha dedotto violazione dell’art. 2043 c.c. e delle norme in tema di occupazione del sottosuolo, distanze e accessione, sostenendo di essere comunque legittimata ad agire come danneggiata, quale detentrice qualificata del bene, senza necessità di surroga nei diritti del concedente; ha inoltre censurato l’interpretazione del contratto di leasing che, secondo la corte territoriale, avrebbe implicato una necessaria autorizzazione della concedente per agire. La concedente ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo l’erronea declaratoria di tardività di un’eccezione fondata su un accordo integrativo del leasing che, a suo dire, avrebbe estinto o comunque assorbito le ulteriori pretese risarcitorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che i motivi non colpissero la vera ratio decidendi della sentenza di appello, fondata non tanto sulla qualità soggettiva dell’utilizzatrice o sulla necessità di una surroga, quanto sul fatto che l’evento lesivo si era già verificato prima dell’acquisto da parte della ricorrente della detenzione qualificata del bene. In altri termini, la Corte territoriale aveva escluso che il diritto al risarcimento fosse sorto in capo all’utilizzatrice, perché il fatto costitutivo del credito risarcitorio era anteriore al suo subentro nel godimento del fondo. La Suprema Corte ha richiamato, in via incidentale, il principio secondo cui il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto sul bene al momento dell’evento dannoso. Conseguentemente è rimasto assorbito il ricorso incidentale condizionato. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Invocato come base della responsabilità aquiliana; la Corte non esclude in astratto la tutela risarcitoria extracontrattuale, ma rileva che nel caso concreto non è stata censurata la ratio decisiva sull'anteriorità del fatto lesivo rispetto all'acquisto della detenzione qualificata.
Richiamato dalle parti e nella motivazione di merito in relazione all'occupazione del sottosuolo; la Corte di cassazione non si pronuncia nel merito sul suo ambito soggettivo perché il ricorso è inammissibile.
Richiamato in tema di violazione delle distanze legali; anche su questo profilo la Corte non entra nel merito per effetto dell'inammissibilità.
Richiamato in relazione all'accessione e alla tutela del proprietario; non costituisce la base decisiva della pronuncia di legittimità.
Evocato per qualificare la detenzione dell'utilizzatrice nel leasing; la Corte non fonda la decisione su tale disposizione.
Richiamato solo per escludere che la ratio decidendi fosse quella del termine annuale dell'azione di reintegrazione nel possesso.
Richiamato nel secondo motivo per sostenere un'erronea interpretazione del contratto di leasing.
Richiamato nel secondo motivo come criterio ermeneutico contrattuale.
Richiamato nel secondo motivo come criterio di buona fede nell'interpretazione del contratto.
Richiamato nel secondo motivo come criterio di conservazione del contratto.
Richiamato nel secondo motivo come criterio residuale di interpretazione del contratto.
Richiamato dal ricorso incidentale per contestare la declaratoria di tardività di un'eccezione sollevata in appello.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Indicato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.
Norma che ha disciplinato la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non aggrediscono tutte le autonome rationes decidendi che sorreggono la decisione impugnata; basta che una ratio rimanga intatta perché la sentenza sia comunque confermata.
- In tema di responsabilità aquiliana per danni subiti da un bene, il diritto al risarcimento spetta al soggetto titolare del diritto sul bene al momento in cui si verifica l'evento dannoso, e non segue automaticamente chi subentra successivamente nella detenzione o nel godimento.
- La legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni derivanti da un illecito non può essere costruita sulla sola qualità di detentore qualificato se il fatto generatore del danno è anteriore all'acquisto della detenzione.
- Quando la Corte d'appello fonda il rigetto della domanda sull'anteriorità del fatto lesivo rispetto all'acquisto della disponibilità del bene, il ricorso deve specificamente censurare tale accertamento decisivo; la mera contestazione di profili ulteriori o marginali non è sufficiente.
- Il diritto al risarcimento del danno da bene leso è autonomo rispetto alla proprietà, ma la sua titolarità va individuata temporalmente con riferimento al momento in cui il danno si produce.
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