Sentenza n. 4064/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 664 del 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia che aveva respinto il ricorso contro l’aggiudicazione di una procedura aperta per la concessione del servizio di pronto intervento, ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali nei territori di Trieste e Padova
Esito
Favorevole al resistente (aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione alla prima classificata e il verbale di valutazione dell’offerta tecnica, contestando l’attribuzione dei punteggi relativi ai subcriteri C.3, B.1 e B.2 del disciplinare. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. 36/2023, nonché eccesso di potere, difetto di motivazione e illogicità manifesta, sostenendo che la certificazione di parità di genere ai sensi della UNI/PdR 125:2022 fosse stata rilasciata il 29 gennaio 2024 da un organismo che aveva ottenuto lo specifico accreditamento Accredia soltanto il 30 settembre 2024 e che, pertanto, la dichiarazione dell’aggiudicataria fosse falsa o comunque inidonea a giustificare i cinque punti premiali attribuiti. Con il secondo motivo ha contestato la veridicità della dichiarazione relativa alla disponibilità di sette veicoli polifunzionali attrezzati aggiuntivi e, in particolare, di tre veicoli detenuti in comodato, nonché l’assenza sulle carte di circolazione del tagliando relativo al comodato. L’aggiudicataria ha eccepito anche l’inammissibilità dell’appello per la temporanea perdita, da parte dell’appellante, del requisito generale di capacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni, ma il Consiglio di Stato ha assorbito tale eccezione, ritenendo infondato l’appello nel merito. L’aggiudicataria ha inoltre proposto appello incidentale per ottenere l’esclusione o la decurtazione del punteggio delle altre concorrenti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello principale e dichiarato improcedibile quello incidentale, confermando integralmente la sentenza del TAR. Quanto alla certificazione di parità di genere, ha ritenuto che il disciplinare richiedesse il possesso della certificazione alla data di scadenza delle offerte e non necessariamente che lo specifico accreditamento dell’organismo certificatore fosse già sussistente alla data materiale di rilascio del certificato. Alla scadenza delle offerte l’organismo risultava accreditato secondo la norma ISO/IEC 17021-1 e aveva ottenuto, prima di tale scadenza, anche l’accreditamento specifico per la UNI/PdR 125:2022. La certificazione era valida, in corso di efficacia, riferita al sistema di gestione per la parità di genere e pertinente alle attività oggetto della concessione. Inoltre, trattandosi di requisito premiale, assumeva rilievo la verifica sostanziale dell’effettiva conformità dell’organizzazione aziendale allo standard; l’audit di mantenimento svolto nel settembre 2025 aveva confermato la permanenza della certificazione. Il disciplinare doveva comunque essere interpretato in conformità all’Allegato II.8 al d.lgs. 36/2023, che impone l’accettazione di certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti, senza richiedere necessariamente l’accreditamento esclusivo presso Accredia al momento del rilascio. Quanto ai veicoli, il disciplinare non imponeva la disponibilità materiale attuale dei mezzi al momento della presentazione dell’offerta, ma richiedeva l’indicazione dei veicoli che sarebbero stati messi a disposizione della concessione. I veicoli detenuti in comodato risultavano nella disponibilità dell’aggiudicataria, poiché il comodato attribuisce il godimento temporaneo del bene e consente al comodante di richiederne la restituzione per sopravvenute necessità urgenti e impreviste, ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c. L’assenza del tagliando di comodato sulle carte di circolazione non ha quindi inciso sulla veridicità della dichiarazione né sulla legittimità dell’attribuzione dei punteggi. L’appello incidentale è divenuto improcedibile perché l’appello principale non ha modificato la posizione dell’aggiudicataria, rimasta prima classificata. L’appellante principale è stata condannata alle spese, liquidate in euro 5.000 per ciascuna delle due parti vittoriose, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
La controversia è stata trattata secondo il rito speciale relativo alle procedure di affidamento.
art. 107, comma 3, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa dell’inversione procedimentale adottata dalla stazione appaltante per procedere alla verifica della documentazione amministrativa della sola prima classificata.
art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023
Invocato dall’appellante in relazione alla pretesa falsità o inattendibilità delle dichiarazioni rese dall’aggiudicataria; il giudice ha escluso che le dichiarazioni sulla certificazione e sui veicoli fossero false o inidonee.
Allegato II.8 al d.lgs. 36/2023
Impone alle stazioni appaltanti di accettare certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti; il disciplinare è stato interpretato in conformità a tale previsione.
Richiamato dal disciplinare quale riferimento della certificazione in materia di parità di genere utilizzabile come requisito premiale.
Consente al comodante di richiedere la restituzione del bene in presenza di sopravvenute necessità urgenti e impreviste; tale facoltà è stata ritenuta compatibile con la disponibilità dei veicoli ai fini dell’offerta.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate.
Massime di principio
- Quando una lex specialis richiede il possesso di una certificazione alla data di scadenza delle offerte, la verifica deve concentrarsi sulla validità e sull’effettiva disponibilità della certificazione a tale data; il successivo conseguimento, da parte dell’organismo certificatore, dello specifico accreditamento può essere rilevante se intervenuto prima della scadenza delle offerte e se la certificazione risulta sostanzialmente conforme agli standard richiesti.
- Le clausole di gara relative alle certificazioni devono essere interpretate in conformità alla disciplina che impone l’accettazione di certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti; non è legittimo attribuire alla lex specialis un significato che richieda necessariamente la certificazione rilasciata esclusivamente da un organismo accreditato da uno specifico ente nazionale, quando la normativa ammette organismi equivalenti.
- Per l’attribuzione di un punteggio premiale fondato su una certificazione organizzativa, assume rilievo non soltanto il dato formale del documento, ma anche la verifica sostanziale dell’effettiva conformità dell’organizzazione dell’impresa allo standard certificato.
- Se il disciplinare richiede di indicare i mezzi che saranno messi a disposizione dell’appalto, senza imporre il materiale possesso degli stessi alla data di presentazione dell’offerta, la disponibilità può essere comprovata anche mediante un contratto di comodato, purché il concorrente possa concretamente assicurare l’impiego dei mezzi nell’esecuzione del servizio.
- La detenzione di un bene in comodato non esclude, di per sé, la disponibilità del bene ai fini della partecipazione a una gara, anche quando il comodante conservi la facoltà di chiederne la restituzione per sopravvenute necessità urgenti e impreviste ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c.
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