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Sentenza

Sentenza del 05/07/2023 n. 18978 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso per cassazione è stato oggetto di rituale rinuncia da parte del Comune; la Corte ha dichiarato estinto il processo e ha compensato integralmente le spese di giudizio. Ha inoltre precisato che il D.P.R. n.115/2002 art.13 comma 1-quater (contributo unificato aggiuntivo) non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, conformemente a consolidata giurisprudenza di legittimità.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune impugnava la sentenza della CTR Liguria che aveva accolto l'appello della contribuente (Clear Channel) avverso il rigetto della CPT di Genova dell'impugnazione dell'avviso di liquidazione del canone per installazione di mezzi pubblicitari (CIMP) anno 2011. In cassazione il Comune articolava cinque motivi: difetto di giurisdizione del giudice tributario (art. 360 c.p.c. comma 1 n.3); violazione delle norme sul giudicato esterno e ne bis in idem (art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c.) in relazione a pronunce amministrative su deliberazioni tariffarie; nullità per motivazione omessa o apparente (art. 360 c.p.c. comma 1 n.4 e art.132 c.p.c. n.4) per aver ricalcato apoditticamente le argomentazioni della contribuente sull'illegittimità delle tariffe; omesso esame di fatti decisivi (art. 360 c.p.c. comma 1 n.5); e censura di violazione del D.Lgs. n.446/1997 (art.62 comma 2 lett. d) e art.7-octies) per ritenere che le delibere comunali avessero rispettato i limiti di legge.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Contestato dal ricorrente come motivo di cassazione ma non deciso nel merito per effetto della rinuncia; norma indicata quale base per la censura sulla competenza del giudice tributario.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente

    Invocata dal Comune con riferimento all'appello, ma la Corte non ha affrontato il merito essendosi estinto il processo per rinuncia.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    omesso esame di fatti decisivi per il giudizio

    Altra censura di merito sollevata dal Comune, non valutata sostanzialmente a causa della rinuncia al ricorso.

  • art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.

    giudicato esterno e principio del ne bis in idem

    Richiamati per sostenere che pronunce amministrative sulle tariffe avrebbero formato giudicato esterno, ma la questione non è stata risolta dalla Corte di legittimità nella decisione di estinzione.

  • art. 132 c.p.c., n. 4

    Richiamato dal ricorrente per dedurre motivazione omessa o apparente della CTR; non è stata data una decisione sul punto per effetto della rinuncia.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 62, comma 2, lett. d); art. 7-octies allegato alla L. n. 43 del 2005

    norme relative al canone per mezzi pubblicitari (CIMP) e tariffe

    Il Comune sosteneva che le delibere comunali istitutive e tariffarie avessero rispettato i limiti di legge; la Corte non ha deciso sulla fondatezza di tale censura a causa dell'estinzione del processo.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater; L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    contributo unificato aggiuntivo per il ricorrente soccombente

    La Corte ha escluso l'applicazione della sanzione/contributo aggiuntivo in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, richiamando precedente giurisprudenza (Cass. n. 23175/2015) che limita l'ambito di applicazione della norma ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per Cassazione determina l'estinzione del processo: le questioni di merito prospettate restano inesaminate dalla Corte di legittimità.
  • In caso di rinuncia il giudice di legittimità può compensare le spese; l'esito non costituisce vittoria sostanziale né pronunciamento sul diritto sostanziale impugnato.
  • Il contributo unificato aggiuntivo previsto dal D.P.R. n.115/2002 art.13 comma 1-quater non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione: la norma opera nei casi tipici di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità.
  • Se si contestano questioni di giurisdizione o di giudicato esterno (ne bis in idem), occorre prestare attenzione: se il ricorso per cassazione viene ritirato tali questioni non saranno affrontate in sede di legittimità e la decisione impugnata resta efficace.
  • Nelle impugnazioni tributarie contro avvisi di liquidazione e dispute su tariffe comunali è strategico valutare il rischio-processuale della cassazione (compenso spese, possibile contributo unificato) e la solidità delle censure di merito prima di proseguire fino alla legittimità.
  • La compensazione integrale delle spese può essere concordata dalle parti o disposta dal giudice; ciò avviene frequentemente in caso di estinzione del processo per rinuncia.

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