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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05040/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione IVA detratta su acquisti effettuati nel 2012, per un importo di euro 81.046, oltre sanzioni e interessi, ritenendo che le operazioni fossero soggettivamente inesistenti nell'ambito di una frode IVA/carousel. In primo grado la società contribuente aveva ottenuto accoglimento; in appello l'Ufficio era stato soccombente perché la CTR aveva ritenuto che l'Amministrazione non avesse provato la consapevole partecipazione della contribuente alla frode e che, comunque, la società avesse dimostrato la propria buona fede mediante regolarità formale delle fatture, pagamenti tracciati, trasporto tramite vettore terzo, verifica dell'iscrizione camerale della controparte e contatti con un referente commerciale. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme IVA e processuali/probatorie (artt. 17, 19, 21 e 54 d.P.R. 633/1972; artt. 39, comma 1, lett. d), e 41-bis d.P.R. 600/1973; artt. 2697 e 2729 c.c.), sostenendo di avere assolto l'onere probatorio mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (inesistenza della sede, carenza di documentazione e di strutture, mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie, rapporti solo telefonici/telematici) e che la CTR aveva erroneamente svalutato tali indici e attribuito valore decisivo a elementi non concludenti (fatture regolari, bonifici, consegna della merce, iscrizione CCIAA, rapporti telefonici).

La decisione

La Corte ha rigettato le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla società resistente per asserita violazione dell'autosufficienza e dell'art. 369 c.p.c., ritenendo il ricorso sufficientemente specifico e correttamente documentato. Nel merito ha accolto il motivo dell'Agenzia, affermando che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni e indizi oggettivi che dimostrino sia l'inesistenza sostanziale del fornitore sia la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario della partecipazione a un'evasione IVA; una volta raggiunta tale prova, incombe al contribuente dimostrare la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile. La Corte ha ritenuto che la CTR non si sia attenuta a tali principi, avendo trascurato indizi rilevanti posti a base dell'accertamento e attribuito rilievo a circostanze irrilevanti o non decisive, come la regolarità formale della documentazione, i pagamenti tracciati e la consegna effettiva della merce. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame alla luce dei principi indicati.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni semplici e indizi oggettivi, purché gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare sia l'inesistenza sostanziale del fornitore sia la conoscenza o conoscibilità, da parte del cessionario, della partecipazione a una frode.
  • Il diniego del diritto alla detrazione dell'IVA è un'eccezione al principio di neutralità dell'imposta: una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi oggettivi e specifici della frode e della consapevolezza del contribuente, grava su quest'ultimo l'onere di provare la propria buona fede e di aver adottato la massima diligenza esigibile.
  • La regolarità formale della contabilità, la correttezza dei pagamenti o la consegna effettiva della merce non sono, da sole, sufficienti a dimostrare l'estraneità del contribuente alla frode, perché si tratta di elementi intrinsecamente compatibili con l'operazione soggettivamente inesistente.
  • Il giudice di merito deve valutare globalmente gli indizi offerti dal Fisco, non potendo ignorare quelli significativi né ridurre la prova a elementi isolati o a mere apparenze formali; la motivazione deve dar conto della gravità, precisione e concordanza del materiale indiziario.
  • In presenza di elementi sintomatici dell'inesistenza sostanziale del fornitore, il contribuente non può limitarsi a dimostrare la regolarità documentale dell'operazione, ma deve provare di non sapere e di non poter sapere, con l'ordinaria diligenza, che l'affare si inseriva in un'evasione IVA.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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