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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20310/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2004 per IVA e altre somme, sostenendo che la notifica ricevuta nel 2011 fosse tardiva perché oltre il termine triennale previsto per le cartelle emesse ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973. La difesa sosteneva che la pretesa tempestività derivante da una precedente notificazione del 7 gennaio 2008 fosse insussistente, poiché quella notifica era stata eseguita presso un indirizzo non più corrispondente alla sede legale della società, trasferita e comunicata al Registro delle imprese sin dal 2 aprile 2004. Secondo la ricorrente, la cartella del 2008 non si era mai perfezionata e quindi la sola notifica valida era quella del 29 aprile 2011, ormai tardiva. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, la società denunciava omessa valutazione di un fatto storico decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR non avesse esaminato l’erroneità dell’indirizzo della prima notifica.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non investisse un vero vizio motivazionale, ma un errore percettivo del giudice di merito: la CTR aveva deciso assumendo come presupposto che la notificazione del 2008 fosse comunque pervenuta al domicilio della società, mentre la stessa prospettazione difensiva mostrava che l’indirizzo utilizzato non coincideva con il domicilio della destinataria. In tale situazione, secondo la Corte, il rimedio esperibile non era il ricorso per cassazione, bensì la revocazione per errore di fatto davanti al giudice che aveva pronunciato la sentenza impugnata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché le intimate non si sono costituite.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è configurabile quando la censura investe un errore percettivo del giudice di merito, cioè la mancata percezione dell'esatto contenuto fattuale degli atti, anziché l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • L'errore di fatto che presuppone una falsa rappresentazione della realtà integra, in linea di principio, motivo di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. e non di ricorso per cassazione.
  • Quando il giudice di merito decide sul presupposto dell'avvenuta notificazione di un atto in un determinato domicilio, ma dagli atti emerge che l'indirizzo utilizzato non corrispondeva al domicilio del destinatario, la censura riguarda un errore di percezione deducibile con revocazione.
  • In materia di cartelle di pagamento, la verifica della tempestività della riscossione dipende dall'effettivo perfezionamento della precedente notifica utile a evitare la decadenza; se tale notifica è contestata nei suoi presupposti fattuali, occorre una corretta qualificazione del vizio dedotto e del rimedio impugnatorio esperibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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