Cassazione Civile, Sentenza n. 7501/2022 del 08/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era imputato in procedimento disciplinare per violazione dei doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza (art. 9 CDF), per accaparramento di clientela (art. 37 CDF) e per utilizzo di mandati professionali senza verifica dell'identità del mandante (art. 23 CDF). Il Consiglio Distrettuale ha ritenuto la responsabilità per l'art. 37 e ha irrogato la sanzione dell'avvertimento. Il CNF ha rigettato l'appello ritenendo che sul sito del "Comitato 26 Gennaio" fosse scaricabile un modulo di nomina a difensore da sottoscrivere e inviare all'avv. Giuliano: la disponibilità dell'avvocato a essere nominato e la conoscenza/consenso alla pubblicazione del modulo configuravano un'offerta di prestazioni professionali al pubblico, vietata dall'art. 37, comma 4, del Codice deontologico (divieto di offrire prestazioni direttamente o per interposta persona in luoghi pubblici o aperti al pubblico). Il ricorrente ha impugnato in Cassazione sostenendo vizi di diritto (artt. 99 e 324 c.p.c.) e la non applicabilità dell'art. 37 alla fattispecie (si trattava di mera denuncia) nonché sollevando, in subordine, questione di legittimità costituzionale dell'art. 37.
La decisione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso. Primo motivo (vizio di giudicato interno) dichiarato inammissibile perché attaccava argomentazioni non decisive della motivazione. Sul merito, la Corte ha ritenuto che la pubblicazione del modulo scaricabile con la nomina a difensore costituiva offerta di prestazioni professionali e che la presentazione dell'esposto con la nomina come "difensore della persona offesa" integra prestazione professionale disciplinata dalla normativa forense (art. 101 c.p.p. e art. 1, commi 5-6, legge n. 247/2012). La Corte ha inoltre precisato che le norme del codice deontologico hanno natura normativa integrativa della legge e, pertanto, sono sindacabili in Cassazione sotto il profilo dell'interpretazione e applicazione di legge; la questione di legittimità costituzionale sollevata è stata ritenuta inammissibile perché diretta solo alla norma interposta (codice deontologico) e non alla norma di rinvio legislativa. Infine è stata disposta l'ulteriore iscrizione del contributo unificato previsto per il ricorso.
Norme richiamate
Codice deontologico forense
art. 9; art. 23; art. 37, comma 4
L'art. 37, comma 4 vieta l'offerta di prestazioni professionali al domicilio degli utenti o in luoghi pubblici; la pubblicazione di un modulo che consente la nomina a difensore e la conseguente disponibilità dell'avvocato configurano offerta e quindi accaparramento di clientela.
La nomina come "difensore della persona offesa" prevista dall'art. 101 c.p.p. qualifica la nomina risultante dal modulo come atto funzionalmente riconducibile all'esercizio della professione forense.
Legge n. 247 del 2012 (ordinamento forense)
art. 1, commi 5 e 6; art. 36
La professione forense include anche attività di consulenza e assistenza stragiudiziale (tra cui la redazione di esposti) e le norme del codice deontologico integrano il precetto legislativo attribuendo potere disciplinare al CNF; l'art. 36 disciplina i rimedi contro le decisioni del CNF.
artt. 99 e 324 (censiti dal ricorrente); art. 360, comma 1, n. 3 richiamato
Gli artt. 99 e 324 sono invocati dal ricorrente per profili di vizio processuale; ai fini del sindacato in Cassazione, le Sezioni Unite possono esaminare la violazione di legge ai sensi dell'art. 360 quando riguarda l'interpretazione/applicazione delle norme deontologiche.
Costituzione
art. 111; art. 21; art. 24 (richiamati nella censura)
L'art. 111 tutela il diritto alla motivazione delle decisioni; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato sulle decisioni disciplinari. Le censure fondate su libertà di espressione o di azione collettiva (artt. 21 e 24) sono state ritenute non fondate nella forma proposta.
art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla l. n. 228/2012)
Regola l'ulteriore contributo unificato da versare in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30/1/2013; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo del versamento.
Massime di principio
- La pubblicazione diretta o la messa a disposizione al pubblico di moduli o inviti che facilitano la nomina di un avvocato può configurare offerta di prestazioni professionali (accaparramento) se il professionista è consapevole o ha consentito la pubblicazione.
- La presentazione di un esposto che comprenda la nomina a difensore integra, in concreto, una prestazione professionale rilevante ai fini deontologici, anche se non si tratta di costituzione in giudizio civile.
- Le norme del codice deontologico forense, essendo fonti integrative della normativa legislativa, possono essere interpretate e sindacate in sede di legittimità rispetto alla legge; tuttavia gli accertamenti di fatto del CNF sono sindacabili solo limitatamente a casi di palese sviamento di potere o di errata interpretazione/applicazione di norma.
- Per contestare la costituzionalità di pratiche disciplinari basate su un codice deontologico è necessario rivolgere la censura anche alla norma legislativa di rinvio che conferisce efficacia precettiva al codice, non limitarsi a impugnare soltanto la disposizione del codice interposta.
- In casi analoghi, l'avvocato dovrebbe evitare di rendersi disponibile pubblicamente (o tacitamente consentire la pubblicazione) a modalità di acquisizione dell'incarico che possano essere percepite come offerta al pubblico; se un terzo pubblica materiale che lo riguarda, il professionista deve dimostrare di aver adottato misure idonee per impedirne la diffusione.
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