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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7446/2022 del 08/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cavanna ha chiesto il rimborso dell'imposta sulle somme ricevute in occasione della cessazione del rapporto, qualificandole come "incentivo all'esodo" agevolato ai sensi dell'art.19, comma 4-bis del d.P.R. n.917/1986. L'Agenzia ha impugnato la sentenza di merito che aveva accolto il ricorso, sostenendo che le somme non derivavano da un piano di esodo rivolto a una platea di dipendenti ma da una riorganizzazione/attuazione di normativa regionale (L. Reg. Liguria n.1/2006) e che spettava al contribuente provare che l'erogazione fosse effettivamente un incentivo all'esodo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale. La Corte ha ritenuto applicabile l'agevolazione prevista dall'art.19, comma 4-bis DPR 917/1986 anche nel caso in cui l'incentivo sia disposto con delibera regionale rivolta a una categoria di dirigenti per motivi di riorganizzazione/adeguamento (esubero), e ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui non è necessario che l'azienda preveda piani generalizzati o rivolti a pluralità di destinatari. La Corte ha altresì osservato che la materia è attratta dall'ordinamento civile e dalla contrattazione sindacale (richiamo a Corte Cost. n.62/2019). Non essendosi difeso l'intimato, non sono state disposte spese a suo carico; è stato escluso l'obbligo di pagamento del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • d.P.R. n.917/1986, art.19, comma 4-bis

    "per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini... l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto..."

    La Corte ha confermato che la norma attribuisce un'aliquota agevolata alle somme corrisposte come incentivo all'esodo in occasione della cessazione del rapporto e che tale agevolazione si applica anche quando l'incentivo non derivi da piani generalizzati ma sia rivolto a categorie individuate (es. dirigenti) nell'ambito di riorganizzazioni.

  • d.P.R. n.917/1986, art.16, comma 1, lett. a)

    "trattamento di fine rapporto di cui all'art.2120 del codice civile e indennità equipollenti... altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti..."

    Definisce le somme soggette a tassazione separata; le indennità percepite una tantum alla cessazione rientrano nell'ambito fiscale disciplinato dall'art.16 salvo che siano riconducibili alla previsione agevolativa dell'art.19 comma 4-bis quando siano espressamente incentivi all'esodo.

  • d.P.R. n.917/1986, art.51

    Principio generale secondo cui il reddito di lavoro dipendente comprende tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro: le somme corrisposte a titolo di incentivo rientrano dunque nel reddito di lavoro dipendente salvo la disciplina agevolativa specifica.

  • Legge regionale Liguria n.1/2006

    Atto normativo regionale che ha disciplinato la riorganizzazione e i prepensionamenti nel caso concreto; la Corte ha ritenuto che la delibera regionale attuativa potesse legittimamente configurare l'erogazione come incentivo all'esodo ai fini dell'agevolazione fiscale.

  • Corte Costituzionale, sent. 21 marzo 2019, n.62

    La Corte costituzionale ha affermato che la materia degli incentivi all'esodo è attratta dall'ordinamento civile e trova sede nella contrattazione sindacale; ciò non ostacola l'applicabilità dell'agevolazione fiscale anche quando l'incentivo sia previsto in atti rivolti a specifiche categorie nell'ambito di riorganizzazioni.

  • Cass. sentenze richiamate (es. Cass. 17/09/2014 n.19626; Cass. 27/06/2007 n.14821; Cass. 24/07/2013 n.17986)

    Giurisprudenza consolidata secondo cui le somme erogate per indurre la cessazione anticipata del rapporto costituiscono reddito di lavoro dipendente e che l'agevolazione dell'art.19 comma 4-bis può essere riconosciuta anche in assenza di piani aziendali generalizzati.

  • Sezioni Unite Cass. sent. n.20181/2019 (richiamo sulla interpretazione dei contratti)

    Principi di interpretazione contrattuale che la Corte indica come riferimento se si volesse censurare l'interpretazione di atti (delibere) configurati come contrattuali; la Corte però ritiene che la questione fosse sostanzialmente risolta dalla normativa e dalla giurisprudenza fiscale.

  • d.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater e L. n.228/2012 (art.1, comma 17)

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha escluso l'applicazione dell'obbligo di versamento addizionale nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-amministrazione dello Stato, confermando l'esenzione mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto possono beneficiare dell'aliquota agevolata di cui all'art.19, comma 4-bis DPR 917/1986 se sono effettivamente erogate come incentivo all'esodo, anche quando previste da atti rivolti a specifiche categorie (non è necessario un piano generalizzato rivolto alla totalità dei dipendenti).
  • Per qualificare un'erogazione come "incentivo all'esodo" rilevano la finalità e la funzione della somma (indurre la risoluzione anticipata del rapporto) più che la forma dell'atto che la dispone; atti amministrativi o accordi collettivi che prevedono prepensionamenti/uscite possono rientrare nella disciplina agevolativa.
  • Il reddito derivante da somme legate alla cessazione del rapporto rientra nel reddito di lavoro dipendente (art.51 DPR 917/1986) ma può essere assoggettato a tassazione separata o a aliquota agevolata se ricorrono i presupposti normativi specifici.
  • La giurisprudenza consolidata esclude la necessità che il lavoratore abbia i requisiti per la pensione ordinaria: l'agevolazione può spettare anche a lavoratori che superino la soglia anagrafica prevista dalla norma, indipendentemente dall'effettivo diritto alla pensione.
  • In caso di domande di rimborso d'imposta il contribuente deve proporre elementi per dimostrare la natura dell'erogazione, ma la Corte dà rilievo anche alla concreta disciplina attuativa (delibere, accordi) che dimostri la finalità di incentivo.
  • Le amministrazioni dello Stato sono esenti dall'obbligo di versare il contributo unificato addizionale, per effetto del meccanismo della prenotazione a debito stabilito per le PA.

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