Cassazione Civile, Sentenza n. 7437/2022 del 08/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa a un avviso di pagamento con il quale l'Agenzia delle dogane ha recuperato accise ritenute dovute su un quantitativo di litri di prodotti alcolici sottratti con rapina dai locali del deposito fiscale autorizzato. La società contribuente aveva chiesto l'abbuono d'imposta ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 504/1995 (come novellato dall'art. 59 della L. 342/2000), sostenendo che la sottrazione era dovuta a un caso fortuito/forza maggiore; i giudici di merito avevano dato ragione alla contribuente fino alla pronuncia impugnata in Cassazione, promossa dall'Agenzia delle dogane che sosteneva che la rapina non determina distruzione o perdita irrimediabile e quindi non legittima l'abbuono.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle dogane. Ha ritenuto che, alla luce della normativa comunitaria e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la responsabilità del depositario autorizzato in caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo è di tipo oggettivo e che l'abbuono dell'accisa è ammesso solo quando si sia verificata la distruzione totale o la perdita irrimediabile del prodotto, ossia quando i prodotti siano divenuti inutilizzabili come prodotti soggetti ad accisa. La sottrazione mediante furto o rapina, che determina lo svincolo e la possibile immissione in consumo, non consente pertanto l'abbuono. Ne è seguita la cassazione della decisione favorevole alla contribuente e il rigetto del ricorso originario della stessa, con compensazione delle spese processuali.
Norme richiamate
Direttiva 92/12/CEE, art. 14
Il depositario autorizzato beneficia di un abbuono d'imposta per le perdite verificatesi durante il regime sospensivo, imputabili a casi fortuiti o di forza maggiore e accertate dalle autorità di ciascuno Stato membro. Egli beneficia, inoltre, ... per le perdite inerenti alla natura dei prodotti ... Ogni Stato membro fissa le condizioni alle quali tali abbuoni sono concessi
La Corte ha richiamato la direttiva per evidenziare che l'abbuono è limitato alle perdite effettive e che gli Stati possono fissare condizioni; la giurisprudenza UE ha poi precisato che l'abbuono opera solo per distruzione totale o perdita irrimediabile e non per semplice sottrazione che determina immissione in consumo
D.lgs. n. 504/1995, art. 4 (testo novellato dall'art. 59 L. 342/2000)
In caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. Qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile ...
La Corte ha interpretato la norma alla luce del diritto UE: l'abbuono non può essere riconosciuto per il semplice furto/rapina quando ciò comporta immissione in consumo; l'abbuono richiede distruzione totale o perdita irrimediabile; inoltre la sospensione della riscossione in caso di procedimento penale rimane operativa fino a definizione
Direttiva 2020/262, art. 6 par. 5-6
La distruzione totale o la perdita irrimediabile, totale o parziale, dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa per un caso fortuito o per causa di forza maggiore ... non è considerata immissione in consumo. ... si considera che i prodotti hanno subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando sono inutilizzabili come prodotti sottoposti ad accisa
La Corte ha richiamato la successiva direttiva come conferma e chiarimento della nozione di perdita/distruzione utile per l'abbuono; pur non applicabile al fatto storico, essa conferma l'orientamento interpretativo comunitario
D.lgs. n. 504/1995, art. 1 lett. g) e art. 2 comma 2
Richiamate nel ragionamento: l'art. 1 lett. g) definisce il regime sospensivo e i momenti di esigibilità (immissione in consumo o causa estintiva); l'art. 2 disciplina le ipotesi in cui si considera avvenuta l'immissione in consumo
Massime di principio
- La sottrazione dei prodotti mediante furto o rapina che determina lo svincolo dal regime sospensivo e la possibile immissione in consumo non dà automaticamente diritto all'abbuono dell'accisa; l'abbuono è ammesso solo ove si provi la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti
- La responsabilità del depositario autorizzato in materia di accise ha natura prevalentemente oggettiva: la prova dell'assenza di colpa non sempre è sufficiente a esonerare dall'obbligo di pagamento se il bene può essere immesso in consumo
- La denuncia del reato e l'avvio di procedimento penale sospendono la procedura di riscossione fino a definitiva archiviazione o sentenza irrevocabile, ma non determinano automaticamente l'abbuono se non è dimostrata la perdita irrimediabile
- Per ottenere l'abbuono è necessario documentare in modo chiaro e probatorio la distruzione o l'inutilizzabilità dei prodotti come beni sottoposti ad accisa; semplici attestazioni di sottrazione non sono sufficienti
- In contesti simili è opportuno che il depositario curi misure preventive e documentali (sicurezza del deposito, polizze assicurative, inventari e registrazioni) per tutelarsi sia rispetto alla responsabilità finanziaria sia in ordine alla prova dell'evento distruttivo o irreversibile
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