Cassazione Civile, Sentenza n. 7497/2022 del 08/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (magistrato)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Sezione disciplinare del CSM del 13 settembre 2021, n. 98/2021, pronunciata in sede di rinvio dopo Cass. S.U. n. 8563/2021. La decisione impugnata aveva dichiarato la sua responsabilità per più illeciti disciplinari e le aveva inflitto la censura, assolvendo soltanto dall’addebito relativo alla gestione di un procedimento nel quale un avvocato aveva redatto la denuncia. Gli addebiti riguardavano, da un lato, l’omessa astensione in procedimenti nei quali era coinvolto un avvocato penalista dello stesso foro con cui la magistrata aveva intrattenuto una relazione sentimentale: in particolare, aveva svolto funzioni di pubblico ministero all’udienza camerale del 19 gennaio 2011 nel procedimento n. 487/2010, nel quale l’avvocato era difensore, e aveva emesso il 27 luglio 2016 decreto di citazione a giudizio nel procedimento n. 943/2015, nel quale l’avvocato era persona offesa. Dall’altro lato, le era stato contestato che nel maggio 2016 avesse autorizzato, su richiesta di un sovrintendente di polizia con il quale aveva un rapporto di particolare vicinanza, il rilascio di copie di atti di un procedimento nel quale l’azione penale era già stata esercitata con decreto di citazione a giudizio, benché la competenza autorizzatoria spettasse al giudice di pace; le era inoltre contestata l’omessa astensione nell’adozione di tale provvedimento. Il primo motivo denunciava motivazione omessa o illogica e inosservanza dei principi fissati dalla precedente sentenza di rinvio, contestando la prova del conflitto d’interessi e dell’interferenza delle condotte sulla funzione giudiziaria, anche in ragione del limitato ruolo svolto in una delle udienze. Il secondo censurava la responsabilità per il procedimento del 2016, deducendo che la relazione con l’avvocato era cessata prima dell’atto, che non sussistevano ragioni di risentimento e che la decisione era stata un atto doveroso. Il terzo contestava la ricostruzione della relazione con il sovrintendente, sostenendo che il rapporto sentimentale fosse iniziato solo nel luglio 2016 e che non fosse provata una particolare vicinanza già nel maggio. Il quarto denunciava l’erronea esclusione dell’esimente della scarsa rilevanza del fatto, deducendo che gli episodi erano singolarmente poco significativi, eterogenei e distanti nel tempo.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi. Ha ritenuto che la relazione sentimentale, per durata e notorietà nell’ambiente professionale, determinasse un conflitto d’interessi e un obbligo di astensione, anche per il pubblico ministero; ai fini dell’illecito non occorre un intento di favorire o danneggiare una parte, essendo sufficiente la consapevolezza delle circostanze di fatto che impongono l’astensione e l’adozione volontaria dell’atto. La cessazione della relazione non escludeva, nel caso contestato, l’interesse personale; inoltre, il limitato contributo del pubblico ministero all’atto non eliminava l’obbligo di astensione. È stata dichiarata inammissibile la memoria personale depositata come memoria ex art. 378 c.p.c., in quanto introduceva argomentazioni non limitate a illustrare i motivi già proposti. È stato rigettato anche il terzo motivo: la Sezione disciplinare aveva accertato, sulla base degli elementi probatori, una familiarità e vicinanza con il sovrintendente già anteriori alla relazione sentimentale dichiarata, e aveva collegato tale rapporto all’autorizzazione al rilascio di copie che la magistrata non era competente a disporre. La Corte ha invece accolto il quarto motivo. La mera reiterazione di condotte eterogenee, incidenti sullo stesso bene giuridico, non determina una presunzione assoluta di offensività né esclude automaticamente l’esimente prevista dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 109/2006. La Sezione disciplinare, pur avendo riconosciuto la scarsa significatività dei singoli episodi, non aveva motivato adeguatamente perché la loro valutazione complessiva producesse un’effettiva e più grave compromissione dell’immagine del magistrato e dell’ordine giudiziario; non aveva inoltre considerato adeguatamente la distanza temporale, l’eterogeneità dei fatti e l’assenza di ricadute processuali o di ulteriori elementi offensivi. Non occorrendo altri accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha assolto la ricorrente da tutti gli addebiti per scarsa rilevanza del fatto. Le spese sono state integralmente compensate; non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato, trattandosi di procedimento esente.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109
Queste Sezioni Unite hanno invero da tempo chiarito che ad integrare l’elemento psicologico dell’illecito non è necessaria la coscienza dell’antigiuridicità del comportamento costituente violazione del precetto, ma è sufficiente “la conoscenza di quelle circostanze di fatto in presenza delle quali, in considerazione della ricorrenza dell’interesse proprio o di un proprio congiunto, sussista l’obbligo di astensione, nonché l’adozione, cosciente e volontaria, dell’atto medesimo, pur versandosi in quella situazione”; così il D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. c), consistente nella “consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge” non richiede infatti sotto il profilo soggettivo – “uno specifico intento trasgressivo, tantomeno finalizzato a favorire o danneggiare una delle parti, essendo sufficiente la consapevolezza nell’agente di quelle situazioni di fatto, in presenza delle quali l’ordinamento esige, al fine della tutela dell’immagine del singolo magistrato e dell’ordine di appartenenza nel suo complesso, che lo stesso non compia un determinato atto, versando in una situazione tale da ingenerare, se non il rischio, quantomeno il sospetto di parzialità di chi lo compie”
L’illecito di consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione non richiede la coscienza dell’antigiuridicità né uno specifico intento di favorire o danneggiare qualcuno. È sufficiente che il magistrato conosca le circostanze di fatto che impongono l’astensione e compia volontariamente l’atto nonostante il rischio o il sospetto di parzialità.
art. 3-bis D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109
La scarsa significatività, investendo tutte le condotte, ne permette un identico censimento alla stregua del principio per cui è ben possibile l’accertamento della condotta disciplinarmente irrilevante in applicazione dell’esimente di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis – “da identificarsi in quella che, riguardata “ex post” ed in concreto, non comprometta l’immagine del magistrato senza sovvertire il principio di tipizzazione degli illeciti disciplinari” (Cass. S.U. 29823/2020) – pur se il bene giuridico individuato specificamente dal legislatore in rapporto al singolo illecito disciplinare non coincide con quello protetto dal citato art. 3-bis..
L’esimente richiede una valutazione ex post e in concreto: il fatto tipico può essere disciplinarmente irrilevante se non compromette l’immagine del magistrato, senza che ciò comporti il superamento della tipizzazione degli illeciti. La valutazione va riferita alla concreta offensività della condotta.
art. 3-bis D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109
In realtà, alla affermazione della scarsa significatività della violazione processuale in sé ed anzi di ciascuno dei “singoli episodi” avuto riguardo alla “rilevanza nell’attività giudiziaria posta in essere” non ha fatto seguito un apprezzamento del tratto comune delle condotte che ne rivelasse come effetto unitario un più grave appannamento dell’immagine del P.M., nella percezione della comunità professionale o del contesto giudiziario.
La valutazione dell’esimente deve considerare se le condotte, valutate globalmente, abbiano prodotto un effettivo e più grave pregiudizio all’immagine del magistrato. Non basta richiamare la reiterazione o la violazione della stessa norma: occorre motivare sulla concreta offensività complessiva.
art. 36, comma 1, lett. h), c.p.p.
il magistrato, il quale risulti “avere, o avere avuto, una relazione sentimentale con una qualsiasi delle parti dei processi nei quali è chiamato a giudicare o con taluno dei legali che tali parti assistono”, viene a trovarsi in una situazione in cui, per gravi ragioni di convenienza, egli – a norma dell’art. 36 c.p.p., comma 1, lett. h), e art. 51 c.p.c., comma 1 – ha l’obbligo deontologico di astenersi
La relazione sentimentale attuale o pregressa con una parte o con il suo difensore integra, per gravi ragioni di convenienza, una situazione che impone al magistrato l’astensione; il principio è applicato dalla Corte anche ai doveri di condotta del pubblico ministero.
il magistrato, il quale risulti “avere, o avere avuto, una relazione sentimentale con una qualsiasi delle parti dei processi nei quali è chiamato a giudicare o con taluno dei legali che tali parti assistono”, viene a trovarsi in una situazione in cui, per gravi ragioni di convenienza, egli – a norma dell’art. 36 c.p.p., comma 1, lett. h), e art. 51 c.p.c., comma 1 – ha l’obbligo deontologico di astenersi
La relazione sentimentale attuale o pregressa con una parte o con il suo difensore costituisce una grave ragione di convenienza idonea a fondare l’obbligo deontologico di astensione.
In ciò, la sentenza è conforme al principio di Cass. S.U. 18302/2020 secondo cui, ai fini della configurazione dell’illecito ad opera del magistrato del pubblico ministero, rileva esclusivamente l’omessa astensione in presenza di un conflitto, anche solo potenziale, “tra l’interesse pubblicistico al perseguimento dei fini istituzionali di giustizia ad esso affidati dall’ordinamento e l’interesse alieno a tali finalità (privato o personale) di cui egli sia portatore in proprio o per conto di terzi, non essendo altresì necessaria l’effettiva realizzazione di tale ultimo interesse”.
Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente; nel caso, il principio applicato è che l’illecito del pubblico ministero sussiste per l’omessa astensione in presenza anche di un conflitto solo potenziale, senza necessità che l’interesse privato si realizzi.
L’atto depositato può essere riqualificato o introdotto come memoria di parte, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., ammissibile solo se e in quanto “si limiti ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l’atto di costituzione e a confutare le tesi avversarie, nell’ambito delle argomentazioni già prospettate e sviluppate nell’atto introduttivo” (Cass. S.U. 15110/2021), evenienza questa non verificatasi nel caso in esame.
La memoria ex art. 378 c.p.c. può illustrare e chiarire le ragioni già dedotte e confutare le tesi avversarie nell’ambito delle argomentazioni introdotte; non è ammissibile quando introduce motivi o argomentazioni nuove.
Il ricorso va conclusivamente rigettato, quanto ai primi tre motivi, accolto quanto al quarto e, decidendo ai sensi dell’art. 384 c.p.c. nel merito in assenza di necessità di altri accertamenti di fatto, poiché i fatti ascritti alla ricorrente sono di scarsa rilevanza ex D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis, la stessa va assolta dagli addebiti ascritti.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito dopo la cassazione; qui ha applicato direttamente l’esimente della scarsa rilevanza e assolto la ricorrente dagli addebiti.
Massime di principio
- Per integrare l’illecito disciplinare di consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione non occorre la coscienza dell’antigiuridicità né uno specifico intento di favorire o danneggiare una parte: sono sufficienti la conoscenza delle circostanze fattuali che impongono l’astensione e l’adozione volontaria dell’atto.
- La relazione sentimentale, attuale o pregressa, tra il magistrato e una parte del processo o il suo difensore può integrare una grave ragione di convenienza e imporre l’astensione. Il principio vale anche per il pubblico ministero, quando la situazione determina un conflitto, anche solo potenziale, tra l’interesse istituzionale e un interesse privato o personale.
- Ai fini dell’obbligo di astensione, non è necessario che l’interesse privato si sia effettivamente realizzato; rileva il conflitto potenziale e il conseguente rischio o sospetto di parzialità. La cessazione della relazione non esclude automaticamente l’interesse personale, da valutare in rapporto ai fatti contestati.
- Il limitato contributo del magistrato all’adozione di un atto non è di per sé scriminante rispetto all’obbligo di astensione, quando sussista un conflitto d’interessi.
- L’esimente della scarsa rilevanza del fatto richiede una valutazione d’ufficio, globale, ex post e concreta, diretta a verificare se l’illecito abbia effettivamente compromesso l’immagine del magistrato. La mera reiterazione di condotte eterogenee o la comune violazione della stessa norma non comportano una presunzione assoluta di offensività.
- Nel valutare l’offensività complessiva rilevano le caratteristiche oggettive degli episodi, la loro eterogeneità e distanza temporale, le eventuali ricadute sull’attività giudiziaria e la presenza di ulteriori circostanze capaci di aggravare il pregiudizio all’immagine.
- La memoria ex art. 378 c.p.c. nel giudizio di cassazione può chiarire e illustrare le ragioni già svolte e confutare le tesi avversarie, ma non può introdurre motivi o argomentazioni nuove.
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