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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7498/2022 del 08/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

A seguito di un’istanza del Procuratore Generale del 13 ottobre 2021, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con ordinanza del 26 ottobre 2021, dispose nei confronti di un consigliere della Corte d’appello di Messina la sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio e il collocamento fuori dal ruolo organico. La misura si fondava su due incolpazioni disciplinari, riferite alla possibile integrazione dei reati di vilipendio delle istituzioni costituzionali e diffamazione, per dichiarazioni rese dal magistrato durante una manifestazione pubblica a Roma il 9 ottobre 2021, nella quale aveva proclamato l’abrogazione del green pass, invocato un processo e una «nuova Norimberga» e parlato qualificandosi come magistrato. Il ricorrente aveva comunicato dimissioni, prima il 13 maggio 2021 e poi il 18 ottobre 2021, con richiesta di cessazione dal servizio dal 1° novembre 2021; le dimissioni furono accettate dal CSM il 23 novembre 2021 e dal Ministro della Giustizia il 16 dicembre 2021, con efficacia dal 21 dicembre 2021. Il ricorso per cassazione contro l’ordinanza cautelare articolava nove motivi: 1) nullità della notificazione della citazione, consegnata alla figlia, deducendo che non convivesse con il destinatario e risiedesse in altro Comune; 2) la sentenza non sviluppa un autonomo motivo secondo; 3) la sentenza non sviluppa un autonomo motivo terzo; 4) violazione della disciplina sulle dimissioni e sulla cessazione dal servizio, sostenendo che il magistrato avesse già maturato i requisiti per il collocamento a riposo e che le dimissioni, quale atto unilaterale recettizio, avessero estinto il rapporto indipendentemente dall’accettazione; 5) contraddittorietà della motivazione e improcedibilità dell’azione disciplinare, perché il CSM avrebbe attribuito efficacia costitutiva all’accettazione delle dimissioni; 6) insussistenza dell’interesse cautelare e dei relativi presupposti, in particolare per l’assenza di pericolo di inquinamento delle prove o di reiterazione; 7) erronea applicazione delle norme sull’illecito disciplinare conseguente a reato e sulla sospensione cautelare, sostenendo, fra l’altro, che la fattispecie di cui all’art. 290 c.p., punita con sola pena pecuniaria, non potesse giustificare la misura; 8) insufficiente motivazione sulla gravità e incompatibilità dei fatti con le funzioni e contestazione della sussistenza degli elementi dei reati ipotizzati; 9) violazione della libertà di manifestazione del pensiero tutelata dalla Costituzione e dalla CEDU.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso. Hanno preliminarmente riconosciuto la permanenza dell’interesse a impugnare nonostante le dimissioni, divenute efficaci il 21 dicembre 2021, perché la sospensione dello stipendio era stata disposta quando il rapporto di servizio era ancora in essere e la decisione poteva incidere sulla ricostruzione della posizione previdenziale e del trattamento di fine servizio. Il primo motivo è stato rigettato: l’omessa indicazione della convivenza nella relata non determina di per sé nullità quando il rapporto parentale consenta all’ufficiale notificante un affidamento qualificato sulla trasmissione dell’atto; inoltre, la documentazione prodotta non provava la residenza della figlia alla data della notifica. È stato altresì ritenuto che la condizione sanitaria allegata non attestasse un impedimento assoluto a comparire, ma solo un impedimento relativo. I motivi quarto, quinto e sesto sono stati rigettati perché, alla data della misura cautelare, il magistrato era ancora in servizio; inoltre, la gravità dei fatti e la loro incompatibilità con la permanenza nelle funzioni costituivano un’autonoma ragione cautelare, sufficiente anche a prescindere dal rischio di reiterazione. Il settimo motivo è stato rigettato: l’illecito disciplinare conseguente a reato può sussistere anche se il reato è estinto o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita; la sospensione facoltativa può inoltre essere disposta per fatti disciplinarmente rilevanti che, per la loro gravità, siano incompatibili con l’esercizio delle funzioni, anche quando il reato ipotizzato non sia punibile con pena detentiva. Gli ottavo e nono motivi sono stati rigettati. La Sezione disciplinare aveva motivato la gravità richiamando il contenuto delle dichiarazioni, il contesto pubblico e il fatto che il magistrato avesse speso il proprio status; le contestazioni circa gli elementi dei reati richiedevano una rilettura dei fatti, preclusa in cassazione. La libertà di espressione spetta anche ai magistrati, ma il suo esercizio in comportamenti pubblici deve rispettare equilibrio e misura, tenuto conto delle funzioni e dei principi di indipendenza e imparzialità. Nulla è stato disposto per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 1, D.Lgs. 109/2006

    nel caso in cui sia irrogata in via cautelare la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, con erogazione della retribuzione in misura ridotta, permane un interesse concreto alla decisione in ordine alla sussistenza dell’illecito contestato, in ragione del disposto di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 23, comma 1, a tenore del quale il magistrato sottoposto a procedimento penale e sospeso in via cautelare, qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, ha diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore.

    La sospensione cautelare dello stipendio può mantenere un interesse concreto alla decisione sull’impugnazione anche dopo la cessazione dal servizio, quando l’esito può incidere sulla ricostruzione economica e previdenziale della posizione del magistrato.

  • art. 22 D.Lgs. 109/2006

    La sospensione cautelare facoltativa è poi applicabile “quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l’esercizio delle funzioni” (art. 22).

    La sospensione cautelare facoltativa può essere disposta anche in presenza di fatti disciplinarmente rilevanti che, per la loro gravità, siano incompatibili con le funzioni, senza che occorra che il fatto di reato ipotizzato sia punibile con pena detentiva.

  • art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. 109/2006

    La disposizione è chiara nel senso che, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, la rilevanza disciplinare del fatto costituente reato non è condizionata alla circostanza della mancanza di una condizione di procedibilità o dell’estinzione del reato. La norma prevede al contrario che vi è rilevanza disciplinare anche in presenza di reato estinto o mancante di condizione di procedibilità dell’azione penale, ma non che tali circostanze subordinino la rilevanza disciplinare del fatto.

    La rilevanza disciplinare del fatto costituente reato è autonoma rispetto alla procedibilità o alla persistente punibilità penale: estinzione del reato o impossibilità di iniziare o proseguire l’azione penale non escludono l’illecito disciplinare.

  • art. 157, comma 1, c.p.p.

    nel caso di notificazione di atti eseguita presso il luogo di residenza dell’imputato, l’omessa menzione, nella relata di notifica, dello stato di convivenza tra il destinatario e il consegnatario dell’atto, non è causa di nullità, quando l’ufficiale giudiziario, per lo stretto e qualificato rapporto parentale tra gli stessi, abbia sicuro affidamento che l’atto sia portato a conoscenza dell’interessato, sicché grava su quest’ultimo l’onere della prova contraria, non desumibile dai certificati anagrafici, che non escludono diverse situazioni di fatto

    La mancata attestazione della convivenza nella relata non comporta nullità se il rapporto parentale fonda un affidamento qualificato sulla conoscenza dell’atto; spetta al destinatario dimostrare il contrario, e i certificati anagrafici non sono da soli decisivi.

  • art. 19, comma 1, D.Lgs. 109/2006

    nel procedimento disciplinare ordinario e cautelare dinanzi alla Sezione” l’incolpato parimenti ha diritto di essere sentito per ultimo

    Il diritto dell’incolpato di essere sentito non comporta che ogni impedimento alla comparizione sospenda il procedimento: il passaggio è richiamato dalla Corte nel distinguere l’impedimento assoluto da quello relativo.

  • art. 18, comma 2, D.Lgs. 109/2006

    la sua partecipazione all’udienza nella sua interezza è solo assicurata dalla normale pubblicità della stessa ex art. 18, comma 2, D.Lgs. cit.

    La pubblicità dell’udienza assicura la possibilità di partecipazione, ma non impedisce la prosecuzione del procedimento in caso di impedimento non assoluto dell’incolpato.

  • artt. 3 e 21 Cost.

    i magistrati debbono godere degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino, ma ha al contempo le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l’ordinamento costituzionale, al fine di stabilire i limiti che possono essere opposti all’esercizio di quei diritti.

    La libertà di manifestazione del pensiero spetta ai magistrati, ma può essere sottoposta a limiti giustificati dalla delicatezza delle funzioni e dai principi di indipendenza e imparzialità.

  • art. 10 CEDU

    L’esercizio dei diritti fondamentali di cui agli artt. 17,18 e 21 Cost. consente al magistrato, continua Corte Cost. n. 170 del 2018, “di manifestare legittimamente le proprie idee, anche di natura politica, a condizione che ciò avvenga con l’equilibrio e la misura che non possono non caratterizzare ogni suo comportamento di rilevanza pubblica”.

    La manifestazione pubblica delle idee, anche politiche, da parte del magistrato deve svolgersi con equilibrio e misura, in considerazione della qualifica e delle funzioni esercitate.

  • art. 101, comma 2, Cost.

    Tali limiti sono giustificati sia dalla particolare qualità e delicatezza delle funzioni giudiziarie, sia dai principi costituzionali di indipendenza e imparzialità (art. 101, comma 2, art. 104, comma 1 e art. 108, all’esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche quali criteri ispiratori di regole deontologiche da osservarsi in ogni comportamento di rilievo pubblico, al fine di evitare che dell’indipendenza e imparzialità dei magistrati i cittadini possano fondatamente dubitare”.

    I principi costituzionali che tutelano l’indipendenza e l’imparzialità giudiziaria giustificano limiti deontologici applicabili anche ai comportamenti pubblici del magistrato.

  • art. 104, comma 1, Cost.

    Tali limiti sono giustificati sia dalla particolare qualità e delicatezza delle funzioni giudiziarie, sia dai principi costituzionali di indipendenza e imparzialità (art. 101, comma 2, art. 104, comma 1 e art. 108, all’esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche quali criteri ispiratori di regole deontologiche da osservarsi in ogni comportamento di rilievo pubblico, al fine di evitare che dell’indipendenza e imparzialità dei magistrati i cittadini possano fondatamente dubitare”.

    L’indipendenza della magistratura contribuisce a fondare regole deontologiche che possono orientare e limitare i comportamenti di rilevanza pubblica dei magistrati.

  • art. 108 Cost.

    Tali limiti sono giustificati sia dalla particolare qualità e delicatezza delle funzioni giudiziarie, sia dai principi costituzionali di indipendenza e imparzialità (art. 101, comma 2, art. 104, comma 1 e art. 108, all’esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche quali criteri ispiratori di regole deontologiche da osservarsi in ogni comportamento di rilievo pubblico, al fine di evitare che dell’indipendenza e imparzialità dei magistrati i cittadini possano fondatamente dubitare”.

    La garanzia costituzionale dell’ordinamento giudiziario concorre a giustificare regole di condotta pubblica volte a preservare la fiducia nell’indipendenza e imparzialità dei magistrati.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni della Sezione disciplinare del CSM è limitato al controllo della congruità, adeguatezza e logicità della motivazione, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito

    Nel ricorso contro le decisioni della Sezione disciplinare, il controllo di legittimità riguarda la congruità, adeguatezza e logicità della motivazione e non consente una nuova valutazione dei fatti.

Massime di principio

  • La cessazione dal servizio intervenuta dopo l’adozione di una sospensione cautelare che incide sullo stipendio non fa venir meno automaticamente l’interesse a impugnare, quando la decisione può incidere sulla ricostruzione della carriera ai fini previdenziali e del trattamento di fine servizio.
  • La notificazione eseguita presso la residenza del destinatario a un prossimo congiunto non è nulla per la sola omissione, nella relata, dell’indicazione della convivenza, se il rapporto parentale consente un affidamento qualificato sulla trasmissione dell’atto; la prova contraria grava sul destinatario e non si esaurisce nella produzione di certificazioni anagrafiche.
  • Nel procedimento disciplinare a carico di un magistrato, il rinvio dell’udienza per impedimento alla comparizione presuppone un impedimento assoluto, non essendo sufficiente uno stato di ansia o una condizione medica che comporti soltanto un impedimento relativo.
  • La sospensione cautelare facoltativa può essere giustificata dalla gravità del fatto disciplinarmente rilevante e dalla sua incompatibilità con la permanenza nelle funzioni; tale ragione può essere autonoma rispetto al rischio di reiterazione della condotta.
  • L’illecito disciplinare conseguente a un fatto costituente reato può sussistere anche se il reato è estinto o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita. La valutazione disciplinare è autonoma e la sospensione cautelare può essere applicata, per la gravità e incompatibilità del fatto, anche quando il reato ipotizzato non è punibile con pena detentiva.
  • Il magistrato gode della libertà di manifestazione del pensiero come ogni altro cittadino, ma, nei comportamenti di rilevanza pubblica, deve esercitarla con equilibrio e misura, in modo compatibile con la delicatezza delle funzioni e con l’esigenza di preservare la fiducia nell’indipendenza e imparzialità della magistratura.
  • Nel controllo di legittimità sulle decisioni della Sezione disciplinare del CSM, la Corte di cassazione verifica la congruità, adeguatezza e logicità della motivazione, senza poter sostituire una propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice disciplinare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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