Cassazione Civile, Sentenza n. 7445/2022 del 08/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di nove avvisi di accertamento per gli anni 2003-2005: rettifiche Irap e IVA e imputazione ai soci di maggiori redditi per trasparenza. Le contestazioni riguardavano l'applicazione errata dell'aliquota IVA (uso del 4% anziché 10% per acconti), fatture di acconto emesse a soggetti diversi dall'acquirente finale, mancata documentazione idonea a giustificare l'agevolazione "prima casa", mancato collegamento contabile di somme (circa 66.000 euro) agli atti di vendita, e omessi ricavi stimati anche sulla base dei valori OMI. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) illegittimità di basare l'accertamento soltanto sui valori OMI; 2) errato ribaltamento dell'onere della prova (art. 2697 c.c.); 3) errata interpretazione normativa circa la necessità della dichiarazione "prima casa" già nel preliminare per applicare l'aliquota IVA agevolata.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio per cessata materia del contendere nei confronti della società Rizzo Salvatore & C. s.n.c. e del socio Rizzo Carmelo in quanto hanno aderito alla definizione agevolata (art. 6 d.l. 119/2018). Quanto ai soci Rizzo Enrico e Rizzo Salvatore, ha rigettato i primi due motivi (ritenendo legittimo l'accertamento in presenza di più elementi indiziari: fatture di acconto non intestate correttamente, mancata giustificazione dei versamenti per euro 66.000, e consulenza tecnica d'ufficio che stimava valori superiori) e ha invece accolto il terzo motivo relativo all'agevolazione "prima casa": la CTR aveva erroneamente escluso l'agevolazione per assenza della dichiarazione nel preliminare, mentre la giurisprudenza e la prassi ammettono la dichiarazione anche in un momento successivo (atto definitivo o anche nel corso di un giudizio per esecuzione in forma specifica) e la rettifica delle fatture di acconto. Di conseguenza la Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione per nuovo esame; ha disposto che il giudice di rinvio provveda sulle spese del giudizio di legittimità; le spese relative alla parte estinta restano a carico di chi le ha anticipate.
Norme richiamate
Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6
Regola la definizione agevolata delle controversie tributarie: l'adesione da parte della società e di un socio determina l'estinzione del giudizio per quella posizione; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
Norma centrale sulle presunzioni in materia di imprese e redditi; la Corte ribadisce che la presunzione semplice reintrodotta dalla legge comunitaria non impedisce al giudice di fondare il convincimento su un unico elemento purché grave e preciso, ma chiarisce che i valori OMI da soli non sono sufficienti.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54
Riferimento normativo sulle presunzioni e documentazione IVA; la Corte richiama il principio che valori indiziari (OMI) non bastano da soli per rettifiche IVA senza ulteriori riscontri.
Legge 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, comma 5
Modifica che reintroduce la presunzione semplice circa la corrispondenza tra prezzo e valore normale; la Corte osserva che, nonostante la retroattività, il giudice tributario può basare il convincimento su elementi idonei e gravi oltre ai valori OMI.
Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 35 (conv. L. 4 agosto 2006, n. 248)
Norma che, nella fase precedente, aveva introdotto presunzione legale relativa; citata nel contesto delle modifiche normative che hanno inciso sull'uso dei valori OMI.
D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, art. 1 (conv. L. 17 febbraio 1985, n. 17)
Norma di riferimento per l'aliquota agevolata 'prima casa'; la Corte interpreta che la dichiarazione richiesta per l'agevolazione può essere resa anche successivamente, non necessariamente nel preliminare.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, nota II-bis all'art. 1
Definizione di 'acquisto' e condizioni per le agevolazioni 'prima casa'; la Corte richiama la giurisprudenza che interpreta 'acquisto' come acquisizione del diritto di proprietà e riconosce la possibilità di rendere le dichiarazioni anche in momento successivo al preliminare.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26
Prevede la rettifica delle fatture: la prassi ammette la rettifica delle fatture di acconto già emesse per applicare la corretta aliquota se la dichiarazione 'prima casa' viene resa successivamente.
Codice civile, art. 2697
Regola l'onere della prova; la Corte ha ritenuto che l'onere probatorio dei contribuenti non sia stato soddisfatto, avendo l'Ufficio fornito plurimi elementi indiziari che giustificavano l'accertamento.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3; art. 372
Art. 360 n.3 invocato per vizi di diritto in cassazione; art. 372 richiamato in relazione alla memoria depositata dai ricorrenti che ha precisato adesioni alla definizione agevolata e confermato le censure per i soci non aderenti.
Massime di principio
- I valori OMI costituiscono un indizio utile ma non possono, da soli, costituire base per un accertamento fiscale: devono essere corroborati da ulteriori elementi concreti e gravi (es. consulenza tecnica, inattendibilità delle fatture, versamenti non giustificati).
- L'onere della prova grava sul contribuente quando l'Ufficio fornisce rilievi precisi; il contribuente deve fornire documentazione idonea a spiegare scostamenti tra contabilità/attestazioni e valori di mercato.
- La dichiarazione per l'agevolazione 'prima casa' non è necessariamente esclusa se non resa nel preliminare: può essere resa successivamente (atto definitivo o anche nel corso di un giudizio di esecuzione in forma specifica) e le fatture di acconto possono essere rettificate per applicare l'aliquota corretta.
- La definizione agevolata di una controversia nei confronti della società estingue quella posizione ma non incide automaticamente sulle posizioni fiscali distinte e autonome dei soci che non aderiscono: ogni posizione va valutata separatamente.
- In caso di decisione di merito viziata su punti di diritto rilevanti (es. interpretazione normativa delle agevolazioni), la cassazione comporta rinvio per nuovo esame da parte della Commissione tributaria regionale in diversa composizione.
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