Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 38241/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da uno sversamento di gasolio nella condotta comunale di scarico delle acque meteoriche, a seguito del quale erano stati eseguiti interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale. In primo grado era stata riconosciuta una condanna del Comune al pagamento di una somma in favore dell'esecutore dei lavori, mentre in appello il Comune aveva ottenuto la riforma della decisione con affermazione della debenza integrale a carico della sola società proprietaria dello stabilimento da cui proveniva l'inquinamento. Il ricorrente principale ha dedotto in cassazione la violazione dell'art. 17 d.lgs. 22/1997, dell'art. 1292 c.c. e degli artt. 1337 e 2043 c.c. per avere la Corte d'appello escluso la responsabilità solidale del Comune, sostenendo che l'ente avesse impartito il primo incarico e poi emesso l'ordinanza di completamento della bonifica, così da essere corresponsabile del debito. Il Comune, con ricorso incidentale, ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado e, inoltre, violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. per mancato riconoscimento anche delle spese per consulenza tecnica di parte sostenute nel giudizio di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondata la censura sulla pretesa solidarietà passiva del Comune, perché la Corte territoriale aveva correttamente ricostruito la vicenda alla luce dell'art. 17 d.lgs. 22/1997 e della giurisprudenza in tema di obblighi di bonifica, individuando nella società inquinatrice il soggetto tenuto al pagamento. Ha invece accolto entrambe le censure del ricorso incidentale del Comune: la prima perché la Corte d'appello non si era pronunciata sulla domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, domanda non preclusa dall'art. 345 c.p.c.; la seconda perché le spese di consulenza tecnica di parte, in quanto allegazione difensiva tecnica, sono normalmente rimborsabili alla parte vittoriosa salvo esclusione per eccessività o superfluità, circostanza non ricorrente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 17 d.lgs. 22/1997

    gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale sono a carico dei responsabili dell'inquinamento; se i responsabili non provvedono o non sono individuabili interviene il Comune, ma ciò non implica automaticamente solidarietà dell'ente con l'inquinatore. Gli oneri di bonifica costituiscono inoltre onere reale sulle aree inquinate.

  • art. 253 d.lgs. 152/2006

    richiamato come norma attualmente corrispondente all'art. 17 del d.lgs. 22/1997 in tema di bonifica dei siti inquinati.

  • art. 1292 c.c.

    invocato dal ricorrente principale per sostenere la solidarietà passiva, ma la Corte ha escluso che nel caso ricorressero i presupposti per affermarla nei confronti del Comune.

  • art. 1337 c.c.

    richiamato dal ricorrente principale, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'affermazione della solidarietà del Comune nella vicenda esaminata.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dal ricorrente principale, ma la Corte ha valorizzato soprattutto la disciplina speciale in materia ambientale e l'individuazione del responsabile dell'inquinamento.

  • art. 112 c.p.c.

    la mancata statuizione sulla domanda di restituzione proposta in appello integra omessa pronuncia.

  • art. 345 c.p.c.

    la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado non è preclusa in appello.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese di consulenza tecnica di parte rientrano, in linea di principio, tra le spese ripetibili dalla parte vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    il giudice può escludere dalla ripetizione le spese di consulenza tecnica di parte solo se le ritiene eccessive o superflue.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e per la presentazione delle memorie.

  • art. 371, comma 4, c.p.c.

    la memoria di replica al ricorso incidentale è stata ritenuta inammissibile perché per resistere al ricorso incidentale occorre il controricorso.

Massime di principio

  • In materia di bonifica di siti inquinati, l'obbligo di eseguire gli interventi grava anzitutto sul responsabile dell'inquinamento; l'intervento sostitutivo del Comune opera solo se i responsabili non provvedono o non sono individuabili e non comporta, di per sé, una solidarietà passiva dell'ente con il soggetto inquinatore.
  • La domanda di restituzione di somme corrisposte in esecuzione di una sentenza di primo grado può essere proposta e decisa in appello e, se omessa la statuizione, ricorre il vizio di omessa pronuncia.
  • Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, quale allegazione difensiva tecnica, sono normalmente ripetibili dalla parte vittoriosa, salvo che il giudice motivatamente le escluda perché eccessive o superflue.
  • Quando la controversia è regolata da una disciplina speciale che individua il soggetto obbligato alla bonifica, non è sufficiente invocare in via generale la solidarietà delle obbligazioni per estendere il debito ad altri soggetti pubblici estranei alla responsabilità dell'inquinamento.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteInadempimentoResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.