Cassazione Civile, Ordinanza n. 06109/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti indicati, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame che tenga conto del ruolo dell'OIV nel procedimento di valutazione della performance e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un segretario comunale ha contestato il procedimento di valutazione della performance individuale relativo agli anni 2018 e 2019 svolto da un comune nell'ambito del piano della performance 2018-2020. Ha sostenuto che la valutazione fosse illegittima, arbitraria e non parametrata a criteri misurabili, perché effettuata dal sindaco, ritenuto privo della competenza tecnico-giuridica necessaria; ha inoltre chiesto il riconoscimento dell'indennità di risultato nella misura massima del 10% con condanna dell'ente al pagamento. In appello la domanda era stata respinta sul rilievo che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudice non può sostituirsi alla P.A. nella formulazione del giudizio di merito, ma solo sindacarne il rispetto delle regole procedimentali e dei canoni di correttezza e buona fede. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: (1) violazione della disciplina sulla valutazione delle competenze professionali e dei principi di separazione tra funzioni politiche e tecniche, con riferimento al d.lgs. 150/2009, d.lgs. 80/1998, d.lgs. 165/2001, art. 97 T.U.E.L. e art. 97 Cost.; (2) omesso esame e omessa pronuncia su fatti decisivi, in particolare sull'irregolarità del procedimento valutativo e sull'incompatibilità del regolamento comunale con l'art. 4 d.lgs. 165/2001; (3) censura sulle spese di lite; (4) censura per mancata ammissione di prove orali e documentali. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva esaminato la sola discrezionalità del sindaco, senza considerare il ruolo e le valutazioni dell'OIV previsti dalla disciplina e dal regolamento comunale, e ha cassato con rinvio; gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
La disciplina sulla misurazione e valutazione della performance richiede un sistema che consideri sia la performance organizzativa sia quella individuale e attribuisce rilievo ai compiti dell'OIV nel procedimento valutativo.
Richiamato dal ricorrente quale parte del quadro normativo sulla valutazione delle competenze professionali nel pubblico impiego contrattualizzato.
Richiamato per affermare la separazione tra funzioni politiche e tecniche e, secondo la Corte, per inquadrare la discrezionalità datoriale della P.A. nel pubblico impiego contrattualizzato.
art. 3, comma 5-bis, d.lgs. n. 150/2009
Richiamato come norma centrale del sistema di valutazione della performance e dei limiti alla valutazione delle competenze professionali.
Richiamato per la separazione delle funzioni; la Corte d'appello avrebbe dovuto confrontarsi con la sua incidenza sul regolamento comunale e sul procedimento valutativo.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla posizione funzionale del segretario comunale e al rapporto con il sindaco.
art. 97 Cost.
Richiamato come parametro di buon andamento e imparzialità, collegato ai canoni di correttezza, buona fede e obiettività della valutazione.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Invocato per l'omesso esame di fatti decisivi e l'omessa pronuncia su questioni controverse.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
Invocato per le censure sulle spese di lite e su errores in iudicando e in procedendo.
Richiamati dal ricorrente per contestare la regolazione delle spese di lite.
art. 132, n. 4, cod. proc. civ.
Richiamato dal ricorrente per denunciare vizi motivazionali e di nullità della sentenza sulle spese.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato dal ricorrente quale parametro di motivazione del provvedimento giudiziario.
artt. 116 e 210 e ss. cod. proc. civ.
Richiamati dal ricorrente per censurare la mancata ammissione delle prove richieste.
art. 42 CCNL segretari comunali e provinciali del 16.5.2001
La retribuzione di risultato del segretario non è automatica, ma richiede preventiva quantificazione, assegnazione di obiettivi e valutazione annuale dei risultati secondo la disciplina sulla performance.
art. 7 regolamento comunale sulla misurazione delle performance
Attribuisce all'OIV la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi e prevede che il sindaco valuti il segretario potendo richiedere il supporto dell'OIV.
art. 4 regolamento comunale sulla misurazione delle performance
Attribuisce all'OIV la valutazione della performance individuale, organizzativa e delle competenze professionali, manageriali e dei comportamenti organizzativi.
Attribuisce all'OIV specifici e imprescindibili compiti nel sistema di misurazione e valutazione della performance.
Stabilisce che il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco, ma ciò non esaurisce il sistema valutativo, che deve coordinarsi con i compiti dell'OIV.
Richiamato in relazione ai compiti dell'OIV in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.
Richiamato come modifica alla L. 190/2012 e nel contesto dei compiti dell'OIV in materia di trasparenza.
art. 4 Cost.
Richiamato implicitamente nel riferimento al principio di separazione delle funzioni tra indirizzo politico e gestione tecnica.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato la valutazione della performance non può essere ridotta alla sola discrezionalità dell'organo politico: il giudice deve verificare anche il ruolo effettivo degli organismi tecnici previsti dall'ordinamento o dal regolamento dell'ente.
- Quando il sistema di valutazione attribuisce compiti all'OIV o a un organismo equivalente, la sentenza che esamini la legittimità della valutazione deve confrontarsi con tale apporto procedimentale; la motivazione è carente se considera solo la decisione finale del valutatore politico.
- Il dipendente che contesti un illegittimo esercizio del potere valutativo non può ottenere in sede giudiziale la sostituzione del giudice all'amministrazione nella determinazione del punteggio, ma può far valere l'esatto adempimento della procedura o il risarcimento del danno da perdita di chance.
- La retribuzione di risultato del segretario comunale non è dovuta automaticamente per il solo svolgimento del servizio, ma presuppone preventiva determinazione delle risorse, assegnazione di obiettivi e valutazione annuale dei risultati secondo la disciplina di settore.
- La discrezionalità valutativa della P.A. incontra i limiti delle regole procedimentali, della ragionevolezza e dei canoni di buona fede e correttezza, oltre che del divieto di giudizi incoerenti con parametri di misurabilità e riscontri oggettivi.
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