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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05967/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda nasce da un'ordinanza della Corte di cassazione che, decidendo sul ricorso principale e su quello incidentale proposti contro una sentenza d'appello, aveva disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità per reciproca soccombenza. I ricorrenti hanno chiesto la correzione di errore materiale sostenendo che l'ordinanza non avesse espressamente statuito sulle spese del giudizio incidentale ex art. 373 c.p.c., relativo alla richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza d'appello. Secondo la loro prospettazione, la Corte avrebbe omesso una pronuncia specifica sulle spese di tale fase. Il Comune ha resistito all'istanza. La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la richiesta: ha affermato che la regolazione delle spese del giudizio di legittimità comprende l'intero processo giunto al suo esame, quindi anche l'eventuale fase incidentale ex art. 373 c.p.c.; ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello, l'ordinanza è provvisoria e non deve contenere liquidazione separata delle spese, che spettano invece alla Corte di cassazione nella decisione finale. Nel caso concreto, la compensazione per reciproca soccombenza è stata interpretata come comprensiva anche delle spese della fase incidentale, pur senza espresso riferimento testuale. Infine, la Corte ha escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione, richiamando la natura sostanzialmente amministrativa di tale procedimento e l'assenza di soccombenza anche se vi sia resistenza dell'altra parte.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per correzione di errore materiale. Ha ritenuto che non vi fosse alcuna omissione da emendare, poiché la compensazione delle spese disposta nell'ordinanza originaria doveva intendersi riferita all'intero giudizio di cassazione, comprensivo della fase incidentale ex art. 373 c.p.c. Inoltre, nel procedimento di correzione non è stata liquidata alcuna spesa, perché tale procedimento non genera una soccombenza in senso tecnico. La conseguenza pratica è la conferma dell'ordinanza precedente senza integrazioni sul capo spese.

Norme richiamate

  • art. 373 c.p.c.

    La richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza d'appello dà luogo a un procedimento incidentale provvisorio; la relativa fase non richiede una autonoma liquidazione delle spese da parte del giudice dell'incidente, poiché tali spese vanno ricondotte alla liquidazione finale del giudizio di cassazione.

  • artt. 287 c.p.c. e 288 c.p.c.

    Sono richiamati come base del procedimento di correzione degli errori materiali, qualificato dalla Corte come procedimento sostanzialmente amministrativo.

  • art. 391-bis c.p.c.

    È richiamato insieme agli artt. 287 e 288 c.p.c. quale fondamento del procedimento di correzione degli errori materiali nel giudizio di cassazione.

  • art. 91 c.p.c.

    La Corte esclude che nel procedimento di correzione sia configurabile una soccombenza rilevante ai fini della condanna o compensazione delle spese.

  • Cass. n. 25283/2025

    Viene citata per affermare che l'ordinanza ex art. 373 c.p.c. non deve contenere la liquidazione delle spese, perché la decisione è provvisoria e condizionata all'esito del giudizio di cassazione.

  • Cass. n. 20893/2025

    È richiamata per ribadire che la disciplina delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. è informata al principio di soccombenza riferito all'esito finale del giudizio.

  • Cass. S.U. n. 29432/2024

    È richiamata per affermare che nel procedimento di correzione degli errori materiali non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile una soccombenza anche quando la controparte resista all'istanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la regolazione delle spese deve essere riferita all'intero processo portato all'esame della Corte, comprensivo anche di eventuali fasi incidentali ex art. 373 c.p.c., salvo che dal provvedimento emerga una diversa volontà in modo espresso e inequivoco.
  • L'ordinanza resa nel procedimento di sospensione ex art. 373 c.p.c. ha natura provvisoria e non richiede una autonoma liquidazione delle spese, poiché la loro regolazione spetta al giudice di legittimità che definisce il giudizio principale.
  • Nel procedimento di correzione di errore materiale non è configurabile una vera soccombenza processuale ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; di conseguenza, non può disporsi la liquidazione delle spese neppure quando la controparte partecipi e si opponga all'istanza.
  • Quando il provvedimento sulle spese utilizza formule generali di compensazione o liquidazione riferite alla reciproca soccombenza, esse si intendono normalmente estese a tutte le fasi del giudizio giunte all'esame della Corte, se il testo complessivo non mostra una diversa delimitazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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