Cassazione Civile, Ordinanza n. 25081/2026 del 06/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la legittimità della revoca, disposta nel 2018 dal Comitato di solidarietà, delle somme corrisposte nel 2008 ai congiunti di una persona uccisa in un omicidio di stampo mafioso. I ricorrenti, costituiti parti civili nel processo penale, avevano ottenuto una provvisionale immediatamente esecutiva e, sulla base di essa, avevano ricevuto euro 70.000 ciascuno dal Fondo di solidarietà. Dopo avere presentato nel 2015 ulteriori istanze per ottenere il residuo risarcitorio riconosciuto in sede civile, tali istanze erano state rigettate nel 2017 sulla base di un'informativa prefettizia relativa alla presunta vicinanza della vittima ad ambienti criminali. Nel 2018 il Comitato aveva revocato anche le precedenti delibere del 2008 e richiesto la restituzione delle somme, ritenendo applicabile la disciplina della legge n. 122 del 2016 e insussistente il requisito della totale estraneità della vittima ad ambienti e rapporti delinquenziali. Il Tribunale aveva accolto la domanda dei beneficiari, ritenendo definitivamente concluse le istanze del 2007 con l'erogazione del 2008. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo non definitive le delibere fondate sulla provvisionale e legittima la loro revoca. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione degli artt. 4 e 5, comma 4, della legge n. 512 del 1999, dell'art. 15, comma 3, della legge n. 122 del 2016 e degli artt. 14 e 15 del d.P.R. n. 60 del 2014, sostenendo che le istanze erano già definitivamente definite prima dell'entrata in vigore della normativa sopravvenuta, che la provvisionale si era stabilizzata con il giudicato penale e che la revoca non poteva essere disposta a distanza di anni al di fuori delle ipotesi tipiche. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione di legge, violazione delle regole sull'onere della prova e vizio motivazionale, contestando l'accertamento della non estraneità della vittima agli ambienti criminali, il valore attribuito a risultanze investigative e dichiarazioni indirette, l'omessa considerazione delle assoluzioni penali e degli elementi favorevoli, nonché il rigetto della prova testimoniale richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'accesso al Fondo deriva da una fattispecie complessa di diritto pubblico: l'accertamento giudiziale del diritto al risarcimento, anche mediante provvisionale, costituisce un presupposto necessario ma non sufficiente, poiché resta autonoma la verifica amministrativa dei requisiti di legge. La provvisionale ha funzione anticipatoria e strumentale e la relativa delibera amministrativa non esaurisce il procedimento di accesso al Fondo, che rimane unitario fino alla verifica complessiva della spettanza del beneficio. Il requisito della totale estraneità della vittima e degli aventi causa ad ambienti e rapporti delinquenziali, esplicitato dalla legge n. 122 del 2016, è stato ritenuto dalla Corte elemento già immanente alla disciplina originaria e quindi meramente chiarificatore, non innovativo. La disposizione transitoria sulle istanze non ancora definite si applica, pertanto, quando il procedimento amministrativo sia ancora aperto, anche per la proposizione di un'ulteriore istanza relativa al residuo risarcitorio o per la persistente verifica dei requisiti. In mancanza del requisito dell'estraneità, l'amministrazione può negare il beneficio e incidere anche sulle somme già corrisposte in via provvisionale, mediante revoca e ripetizione dell'indebito, poiché viene meno la causa giustificativa dell'erogazione. La Corte ha inoltre ritenuto infondato o inammissibile il secondo motivo, rilevando la commistione tra violazione di legge e vizio motivazionale, la natura di merito delle censure sulla valutazione delle prove, la mancata specificazione delle richieste istruttorie e il difetto di autosufficienza della domanda subordinata. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.000 per compensi, oltre spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 4 della legge n. 512 del 1999
Disciplina i presupposti dell'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso; il requisito dell'estraneità agli ambienti criminali è considerato dalla Corte immanente alla disciplina originaria.
art. 5, comma 4, della legge n. 512 del 1999
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina dell'erogazione del beneficio.
art. 15, commi 1 e 3, della legge n. 122 del 2016
istanze non ancora definite
La previsione che esplicita il requisito dell'estraneità ha carattere chiarificatore e non innovativo; la disciplina si applica ai procedimenti ancora non definiti, intendendosi per tali quelli non esauriti con la verifica complessiva della spettanza del beneficio.
art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 302 del 1990
Richiamato dalla legge n. 122 del 2016 per esplicitare il requisito della totale estraneità della vittima e degli aventi causa ad ambienti e rapporti delinquenziali.
artt. 14 e 15 del d.P.R. n. 60 del 2014
Prevedono specifiche ipotesi di revoca, ma non escludono l'applicazione dei principi generali sulla ripetizione dell'indebito quando manchi un requisito costitutivo del beneficio.
La provvisionale riconosciuta in sede penale ha natura anticipatoria e strumentale; non esaurisce, nel procedimento amministrativo di accesso al Fondo, la verifica autonoma dei requisiti del beneficio.
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'efficacia delle sentenze penali irrevocabili.
La violazione ricorre quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte diversa da quella gravata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non coincide con la contestazione della valutazione delle prove.
La violazione presuppone che il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti e acquisite fuori dai poteri officiosi, non la mera preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre.
Consente al giudice di valutare le prove acquisite attribuendo maggiore forza persuasiva ad alcune rispetto ad altre.
art. 360, comma 1, nn. 1, 3 e 5, c.p.c.
Il ricorso per cassazione non può sovrapporre indistintamente mezzi eterogenei; il vizio di cui al n. 5 riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o argomentazioni difensive.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
Richiamato quale disposizione inseritiva dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'accesso a un Fondo pubblico di solidarietà può derivare da una fattispecie complessa nella quale l'accertamento giudiziale del diritto al risarcimento costituisce un presupposto necessario ma non sufficiente, restando autonoma la verifica amministrativa degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
- La delibera amministrativa che eroga una somma sulla base di una provvisionale giudiziale non esaurisce necessariamente il procedimento di accesso al beneficio quando la provvisionale abbia funzione anticipatoria e il procedimento sia diretto alla soddisfazione complessiva di un'unica obbligazione articolata in anticipazione e saldo.
- Il requisito dell'estraneità della vittima e degli aventi causa agli ambienti e rapporti delinquenziali, quando sia connaturato alla finalità solidaristica della disciplina istitutiva del beneficio, può essere qualificato come elemento costitutivo immanente anche prima della sua espressa positivizzazione da parte di una legge successiva.
- La disciplina transitoria riferita alle istanze non ancora definite si applica quando il procedimento amministrativo sia ancora aperto e non sia stata completata la verifica complessiva dei requisiti del beneficio; la sola precedente erogazione di una provvisionale non determina necessariamente la definizione dell'istanza.
- Quando venga accertata la mancanza originaria o sopravvenuta di un requisito costitutivo del beneficio pubblico, l'amministrazione può revocare anche somme già erogate in via anticipatoria e chiederne la restituzione, poiché viene meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la commistione indistinta tra motivi di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo, quando la formulazione imponga alla Corte di ricostruire autonomamente le censure e di ricondurle ai diversi mezzi di impugnazione.
- La contestazione della preferenza accordata dal giudice di merito ad alcune prove rispetto ad altre attiene alla valutazione del fatto e non integra, di per sé, violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 115 c.p.c. o dell'art. 116 c.p.c.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame deducibile in cassazione deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione, non singoli elementi istruttori o argomentazioni difensive.
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