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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31570/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza n. 188/2020 del Consiglio Nazionale Forense che aveva confermato la responsabilità disciplinare dell'avv. Mauro Cavalli e aveva irrogato la sanzione unitaria della sospensione dall'esercizio della professione per quattro mesi, per fatti contestati in più procedimenti (assunzione di incarico in periodo di sospensione, mancata partecipazione ad udienze come difensore, inadempimenti relativi all'aggiornamento professionale). Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, prescrizione di alcuni illeciti con richiamo allo jus superveniens, illegittima retroattività di nuove norme deontologiche, errata valutazione circa l'effetto della sospensione sul mandato difensivo e sulla nomina di sostituti, violazioni di legge nella motivazione e nella determinazione della sanzione, mancata dichiarazione di fungibilità con precedente sanzione cautelare

La decisione

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Il ricorso era stato notificato il 15 aprile 2021 mentre la sentenza del CNF era stata notificata il 16 ottobre 2020: il termine breve di 30 giorni previsto dall'art. 36, comma 6, l. 31 dicembre 2012 n. 247 è quindi decorso. La Corte ha ritenuto che la notifica della sentenza al ricorrente personalmente fosse idonea a far decorrere il termine breve anche se lo stesso era stato sottoposto a sospensione disciplinare, e che la sospensione non costituisce causa di interruzione o dilazione del termine di impugnazione. Inoltre la Corte ha richiamato il principio per cui le decisioni del CNF in materia disciplinare possono essere impugnate davanti alle Sezioni Unite solo per specifiche ipotesi (incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge, vizio di motivazione) e non per rinnovata valutazione di merito dei fatti disciplinari. Non è stata pronunciata decisione sul merito delle doglianze sostanziali.

Norme richiamate

  • legge 31 dicembre 2012 n. 247

    Stabilisce il termine breve di 30 giorni per proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del CNF; la Corte ha interpretato che il termine decorre dalla notifica della sentenza alla parte personalmente e che tale decorrenza non è sospesa o interrotta dalla sanzione di sospensione disciplinare

  • legge 247/2012

    Riferita dal ricorrente quale eventuale jus superveniens più favorevole (termine massimo di sette anni e mezzo per l'azione disciplinare); la Corte ha comunque ritenuto irrilevante la questione rispetto all'inammissibilità per tardività del ricorso

  • R.D.L. 1578/1933

    Norma storica sui termini di prescrizione quinquennali per i procedimenti disciplinari citata dal ricorrente come alternativa al nuovo regime; la Corte non ha esaminato il merito di questa doglianza essendo il ricorso inammissibile

  • Codice di procedura penale

    art. 97, comma 4; art. 107

    Richiamati nelle doglianze relative alla possibilità di sostituire il difensore e all'obbligo di comunicare la non accettazione del mandato; la Corte ha ritenuto che l'argomentazione del ricorrente in ordine all'inefficacia del mandato per effetto della sospensione non fosse idonea a giustificare la tardività dell'impugnazione

  • D.P.R. 5 giugno 2012, n. 137

    Norma sull'obbligo di formazione continua richiamata dal ricorrente come retroattivamente applicata; la Corte non ha deciso nel merito ma il rilievo riguarda la contestazione circa applicazione retroattiva delle norme deontologiche

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1 quater (come modificato dalla L. n. 228 del 2012)

    Riferito nella parte dispositiva: richiamo alla disciplina sul contributo unificato e oneri di versamento a carico del ricorrente

  • legge 31 dicembre 2012 n. 247

    Richiamata dal ricorrente per sostenere la fungibilità delle sanzioni disciplinari; la questione non è stata esaminata nel merito per inammissibilità del ricorso

  • Codice di procedura penale

    Citato dal ricorrente per analogia con la disciplina della fungibilità delle sanzioni penali; la Corte non ha affrontato la questione sostanziale

  • Costituzione

    Richiamato come possibile vizio di motivazione e di giusto processo da invocare nei limiti in cui le decisioni del CNF siano suscettibili di impugnazione davanti alle Sezioni Unite

  • Codice di procedura civile

    Individua le ipotesi tassative di ricorso per cassazione (tra cui la violazione di legge); la Corte ha richiamato la necessità che il ricorso indichi specificamente le ipotesi censorie previste dall'art. 360 c.p.c.

Massime di principio

  • I termini per impugnare una sentenza disciplinare del CNF sono perentori e brevissimi (30 giorni ex art. 36, comma 6, L. 247/2012): la notificazione della sentenza al professionista personalmente fa decorrere il termine anche se il professionista sia sottoposto a sospensione disciplinare
  • La sospensione disciplinare non interrompe né sospende automaticamente il termine di impugnazione: chi è sottoposto a sospensione deve tempestivamente attivare un altro difensore per proporre ricorso entro i termini previsti
  • Le Sezioni Unite possono esaminare le impugnazioni contro le sentenze del CNF solo per specifiche ragioni (incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge, vizio di motivazione ai sensi dell'art. 111 Cost. e dell'art. 360 c.p.c.); questioni di merito e rinnovata valutazione dei fatti disciplinari non sono di regola sindacabili
  • Le eccezioni procedurali od affermazioni di interruzione del termine (es. per effetto di notifiche o comunicazioni alternative) devono essere fondate su regole di legge chiare: semplici comunicazioni al CNF o al COA non sostituiscono la notifica formale idonea a sospendere o rinviare i termini
  • In caso di decreto di sospensione o di altra misura che limita lo jus postulandi, il professionista interessato dovrebbe comunque assicurarsi che la notifica della decisione sia conosciuta tempestivamente e, se necessario, incaricare un sostituto prima della scadenza del termine breve
  • Per contestare efficacemente questioni di diritto (es. retroattività di norme deontologiche o prescrizione degli illeciti) è opportuno che il ricorso indichi con precisione le norme ritenute violate o male applicate e si limiti alle ipotesi ammesse per la cassazione delle decisioni del CNF

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