Cassazione Civile, Sentenza n. 31636/2021 del 04/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso verteva sul pagamento di onorari spettanti all'avv. Salvatore per attività di patrocinio in numerose procedure esecutive promosse per il recupero di diritti camerali. L'avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per Euro 5.686,30; la Camera aveva proposto opposizione che in primo grado fu accolta dal Tribunale di Cassino (revoca dell'ingiunzione). In appello l'avv. Salvatore ottenne il rigetto dell'opposizione e la condanna della Camera al pagamento. La Camera di Commercio ha impugnato in Cassazione deducendo, in particolare: (i) la nullità del contratto di patrocinio e della procura generale per violazione delle norme sui contratti pubblici (artt. 1418 e 1421 c.c., direttive europee e legislazione nazionale in materia di appalti/affidamenti di servizi); (ii) il difetto di potere del segretario generale a rilasciare la procura e l'inadeguatezza della ratifica, invocando la normativa camerale e la L. 580/1993; (iii) ulteriori censure circa il frazionamento illecito del credito e la deroga ai minimi tariffari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Camera di Commercio. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Corte d'appello aveva ricostruito la vicenda come costituita da tanti contratti di patrocinio autonomi (uno per ogni procedimento esecutivo, emergente dalla comparsa d'intervento sottoscritta dal difensore); tale ricostruzione, di fatto, rendeva irrilevante la presunta nullità dell'unico contratto-quadro dedotto dalla ricorrente e richiedente accertamenti di fatto nuovi, non esperibili in sede di legittimità. Inoltre la Cassazione ha dichiarato che numerosi giudicati già intervenuti su pretese analoghe precludono la riesame della nullità (principio del giudicato che copre il dedotto e il deducibile). Sul punto della rappresentanza, la Corte ha confermato che la ratifica dell'operato del segretario generale privo di poteri poteva essere implicita e in forma scritta, risultando dagli atti con cui la Camera ha assunto e fatto proprie le domande e le produzioni precedenti; tale ratifica è risultata comprovata e quindi ha sanato il difetto di rappresentanza. Quanto all'applicabilità delle norme sugli appalti ai servizi legali, la Corte ha ritenuto superfluo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e richiamato la giurisprudenza europea che esclude la piena applicazione del regime degli appalti ad alcuni servizi legali. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato, la ricorrente condannata alle spese di giudizio e al versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
art. 1418 c.c.
Invocato dalla ricorrente per dedurre la nullità del contratto di patrocinio per violazione di norme inderogabili; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile nel quadro fattuale ricostruito e alla luce del giudicato già formatosi sulle stesse questioni
art. 1421 c.c.
Richiamato insieme all'art. 1418 in relazione alla nullità dei negozi della P.A.; non ha comportato l'accoglimento del ricorso per i motivi di inammissibilità e giudicato
Direttive comunitarie 2004/18/CE e 2004/17/CE (e richiamo a 2014/24/UE)
La ricorrente deduceva la nullità per mancato rispetto delle norme sugli appalti; la Corte ha ritenuto che molte prestazioni legali sono escluse dal regime degli appalti (richiamando giurisprudenza della Corte di Giustizia) e che la questione comunitaria non influiva sul thema decidendum della Cassazione
D.Lgs. n. 157/1995, art. 3
Citato dalla ricorrente per inquadrare il servizio legale come appalto di servizi; la Corte ha considerato la questione nel contesto e richiamato l'orientamento che limita l'ambito di applicazione delle direttive ai servizi legali
L. n. 580/1993, artt. 9 e 16
Invocate dalla Camera per sostenere che la procura doveva essere rilasciata dal presidente; la Corte ha ritenuto che la ratifica dell'organo competente può sanare il difetto di potere del segretario generale e può essere implicita purché in forma scritta e adeguatamente comunicata
art. 1399 c.c.
Richiamato in relazione alla disciplina del 'falsus procurator' e alla ratifica: la Corte ha confermato che la ratifica può essere anche implicita e deve essere valutata con apprezzamento di fatto
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio del giudicato: 'copre il dedotto e il deducibile')
La Corte ha applicato il principio secondo cui un decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile o sentenze passate in giudicato precludono il riesame di questioni che costituiscono premessa logica indispensabile o che erano deducibili nei precedenti giudizi; ciò ha reso inammissibile la rilanciata nullità contrattuale
Corte di giustizia UE, sez. V, 06/06/2019, n.264
Richiamata per sostenere che l'esclusione di taluni servizi legali dal regime delle direttive sugli appalti non contrasta con i principi UE, e quindi non sosteneva l'argomento di nullità sollevato dalla ricorrente
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo divenuto definitivo può produrre un effetto di giudicato che copre non solo le questioni esplicitamente dedotte ma anche quelle deducibili e le premesse necessarie: ciò limita la possibilità di sollevare in giudizi successivi la nullità del rapporto fonte dell'obbligazione
- Se in ricorsi separati tra le stesse parti la materia è stata già risolta con sentenze passate in giudicato, il principio del giudicato implicito può precludere un riesame delle stesse censure
- La ratifica di un atto compiuto da un rappresentante senza potere (falsus procurator) può essere implicita e validamente manifestata tramite atti scritti consequenziali che dimostrino inequivocabilmente la volontà dell'ente di far proprie le operazioni del rappresentante; la comunicazione della ratifica al terzo contraente è rilevante per l'efficacia
- La disciplina sulla rappresentanza degli enti pubblici applica l'istituto della ratifica: l'organo competente dell'ente può sanare con un atto scritto la stipula effettuata da un soggetto privo di poteri esterni
- Non tutte le prestazioni legali rientrano necessariamente nel regime dei contratti pubblici; la giurisprudenza e la Corte di Giustizia hanno riconosciuto esclusioni per taluni servizi legali, ridimensionando l'applicabilità automatica delle norme sugli appalti al patrocinio giudiziario
- In sede di Cassazione i rilievi di fatto o la necessità di accertamenti probatori nuovi rispetto alla ricostruzione del merito portano all'inammissibilità o al rigetto del motivo: le censure devono essere specifiche e attinenti a vizi di diritto
- La frammentazione dei crediti (un credito per ogni procedimento esecutivo) può essere rilevante per escludere un unico rapporto contrattuale unitario e per sostenere l'esistenza di rapporti autonomi, con conseguenze sulla valutazione della nullità dell'accordo-quadro
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