Cassazione Civile, Sentenza n. 31572/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (organo disciplinare)
La controversia
Un avvocato impugnava la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 95/2021, depositata il 3 maggio 2021 e comunicata il 10 maggio 2021, che aveva respinto l'impugnazione contro la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina del 4 dicembre 2017, confermando la sospensione dall'esercizio della professione per due mesi. Il procedimento era nato da un esposto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce e riguardava la condotta tenuta in favore di una persona interdetta con sentenza del Tribunale di Lecce del 18 novembre 2005. In relazione al primo capo, l'avvocato, pur conoscendo l'interdizione, aveva autenticato la firma apposta dall'interdetto sulla procura per un procedimento volto alla sostituzione del tutore e aveva controfirmato l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il CNF aveva ritenuto che, sebbene gli atti fossero annullabili e non nulli, la condotta violasse comunque i doveri deontologici generali di indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza. Il secondo capo riguardava l'assunzione dell'incarico di protutore, in una situazione ritenuta incompatibile con il precedente mandato difensivo dell'interdetto. Con il primo motivo il ricorrente denunciava mutamento del fatto contestato, lesione del diritto di difesa, violazione della tipicità dell'illecito disciplinare e mancata riduzione della sanzione, poiché il CNF aveva riqualificato gli atti da nulli ad annullabili e confermato la responsabilità sulla base dei doveri generali. Con il secondo motivo invocava la legittimazione dell'interdetto ad attivare personalmente gli strumenti di tutela contro il conflitto con il tutore e sosteneva che l'assistenza legale e la richiesta di patrocinio statale fossero doverose. Con il terzo motivo contestava la ricostruzione del rapporto temporale tra rinuncia al mandato difensivo e assunzione dell'incarico di protutore, negando la sussistenza di conflitto o compromissione dell'indipendenza e richiamando il verbale dell'udienza del 9 marzo 2016.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto: la qualificazione degli atti come annullabili anziché nulli costituiva una riqualificazione giuridica, senza mutamento degli elementi materiali della condotta né concreta incertezza sull'addebito o pregiudizio difensivo; inoltre, la responsabilità poteva fondarsi sui doveri deontologici generali previsti dalla legge professionale e dal codice deontologico, non essendo richiesta una tassativa tipizzazione di ogni condotta disciplinarmente rilevante. La mancata mitigazione della sanzione non era sindacabile, considerata la neutralità della riqualificazione sul disvalore della condotta e la motivazione del CNF. Anche il secondo motivo è stato respinto: la possibilità per l'interdetto di attivare direttamente o tramite altri strumenti di tutela non giustificava che l'avvocato avviasse un giudizio attraverso un mandato e una procura provenienti dall'interdetto, autenticandone la firma e sottoscrivendo con lui l'istanza di patrocinio statale; la responsabilità riguardava tali modalità operative, non la consulenza o l'assistenza nel segnalare il conflitto al giudice tutelare. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità fuori dai limiti del controllo sulle decisioni disciplinari del CNF; il CNF aveva motivatamente ravvisato una concatenazione sostanzialmente unitaria tra il mandato difensivo e l'assunzione dell'ufficio di protutore, tale da compromettere i doveri di indipendenza e imparzialità, anche se la nomina fosse intervenuta dopo la rinuncia al mandato. Nessuna statuizione sulle spese, essendo intervenuto nel giudizio di legittimità soltanto il Procuratore Generale quale parte in senso formale. L'istanza di sospensione è rimasta assorbita. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
nessuna incertezza e nessun pregiudizio difensivo poteva all’avv. N. derivare dalla mera riqualificazione della natura giuridica degli atti indotti, dal momento che questa sola evenienza non introduceva nel giudizio disciplinare né un fatto nuovo, cioè ulteriore ed autonomo, che non gli fosse già stato contestato, nella sua materialità, fin dal capo iniziale di addebito L. n. 247 del 2012, ex art. 59 e nemmeno un fatto diverso, vale a dire il medesimo fatto originario diversamente connotato in tutti o alcuni suoi aspetti essenziali.
La contestazione disciplinare va valutata in relazione alla conoscenza effettiva dell'addebito e alla possibilità concreta di difendersi; la mera diversa qualificazione giuridica della condotta non introduce un fatto nuovo o diverso se gli elementi materiali restano invariati.
Ciò in ragione di prescrizioni comportamentali generali – secondo le quali la professione forense deve essere esercitata “con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza” – la cui effettività venne inficiata dal comportamento dell’avv. N. del tutto indipendentemente dalla precisazione, prettamente giuridica, sul carattere annullabile e non nullo degli atti indotti.
La violazione dei doveri generali che regolano l'esercizio della professione forense può fondare la responsabilità disciplinare anche quando la qualificazione giuridica degli atti coinvolti sia mutata da nulli ad annullabili.
questi principi devono trovare applicazione anche in relazione al quadro normativo desumibile dalla L. n. 247 del 2012 e dal successivo codice deontologico, in quanto nella prima, là dove si afferma (art. 3, comma 3) che le norme disciplinari “per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall’osservanza del principio di tipizzazione della condotta e devono contenere l’espressa indicazione della sanzione applicabile”, si esprime una linea di tendenza che non esclude il ricorso, in via residuale, all’attribuzione di rilevanza disciplinare a una serie di comportamenti, ancorché non specificamente tipizzati, comunque lesivi dei doveri fondamentali sopra indicati;
La tipizzazione delle condotte disciplinari è richiesta per quanto possibile, ma non esclude in via residuale la rilevanza di comportamenti non specificamente elencati che ledano i doveri fondamentali della professione.
La circostanza che l’interdetto potesse legalmente raggiungere, in proprio, lo scopo prefissato di far emergere il conflitto di interessi con il tutore e di ottenerne la sostituzione previa designazione di un protutore, non incide pertanto sulla fondatezza dell’affermazione di responsabilità disciplinare, in realtà basata su una condotta del tutto diversa e non legittimata dalle norme e dai principi invocati dal ricorrente.
Il dovere di assistenza e patrocinio non legittima modalità operative contrarie alle regole deontologiche; la possibilità dell'incapace di attivare personalmente strumenti di tutela non rende lecita l'assunzione di un mandato e il compimento di atti processuali non consentiti.
il passaggio da una contestazione di induzione di atti nulli ad una condanna per induzione di atti annullabili (tali essendo quelli posti in essere dall’incapace in difetto di rappresentanza di protezione) è dipesa da una mera riqualificazione giuridica della fattispecie ex art. 427 c.c., del resto immediatamente percepibile ab initio dall’avvocato incolpato;
Gli atti compiuti dall'interdetto in difetto della rappresentanza di protezione sono annullabili; la loro riqualificazione giuridica non comporta, di per sé, mutamento del fatto contestato.
art. 24 Codice Deontologico Forense
In secondo luogo, non deve sfuggire che il giudizio di rilevanza disciplinare del fatto contestato nel secondo capo in addebito è stato dal CNF reso sulla base della considerazione della sostanziale contestualità ed unitarietà operativa nella quale l’avv. N. si propose (prima della dismissione del mandato difensivo di cui alla procura rilasciatagli dall’interdetto) come soggetto disponibile all’incarico di protutore, quindi assumendolo senz’altro nell’immediatezza della rinuncia al mandato stesso.
La prossimità e l'unitarietà operativa tra la difesa professionale di una persona e l'assunzione dell'ufficio di protutore possono compromettere l'indipendenza e l'imparzialità richieste al professionista, anche se la nomina segue di poco la rinuncia al mandato.
art. 111 Cost.
le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della S.C, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell’art. 111 Cost., per vizio di motivazione, “con la conseguenza che, salva l’ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza”
Il sindacato di legittimità sulle decisioni disciplinari del CNF è circoscritto ai vizi indicati e non consente una nuova valutazione dei fatti, della gravità dell'illecito o dell'adeguatezza della sanzione, salvo i limiti del controllo di ragionevolezza e l'ipotesi di sviamento di potere.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
L'importo aggiuntivo previsto per il rigetto è commisurato a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare forense, la diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto non viola la correlazione tra addebito e decisione quando rimangono invariati gli elementi materiali della condotta e l'incolpato ha avuto conoscenza dell'accusa e concreta possibilità di difendersi.
- La tipicità degli illeciti disciplinari forensi non comporta un'elencazione tassativa di ogni condotta vietata: possono assumere rilevanza disciplinare anche comportamenti non specificamente tipizzati che ledano i doveri fondamentali di indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza.
- La possibilità per una persona interdetta di attivare autonomamente strumenti di tutela contro un conflitto con il tutore non legittima il difensore a ricevere e autenticare una procura dell'interdetto o ad avviare procedimenti e richieste di patrocinio mediante atti invalidi; la responsabilità disciplinare dipende dalle modalità concrete dell'intervento professionale.
- Il controllo delle Sezioni Unite sulle decisioni disciplinari del CNF non consente una nuova ricostruzione dei fatti né una diversa valutazione della gravità dell'illecito e della sanzione, salvo i vizi di legittimità ammessi e il controllo di ragionevolezza nei limiti indicati.
- La sostanziale contestualità e unitarietà tra l'esercizio del mandato difensivo e l'assunzione dell'ufficio di protutore può integrare una compromissione dei doveri di indipendenza e imparzialità, anche quando la nomina formale intervenga dopo la rinuncia al mandato.
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