Cassazione Civile, Sentenza n. 31635/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Firenze del 6/3/2018 che aveva dichiarato estinto il procedimento d'appello in seguito alla rinuncia agli atti depositata da Lorenzo Cappelli. Il ricorrente denunciava in particolare la violazione dei requisiti formali della pronuncia collegiale, perché il provvedimento reca la sola sottoscrizione del presidente senza indicazione né sottoscrizione del "relatore" o dell"estensore"; ulteriori motivi (dichiarati assorbiti) riguardavano la presunta illegittima dichiarazione di estinzione in pendenza del termine per l'impugnazione incidentale e la mancata pronuncia sulle spese del subprocedimento ex art. 351 c.p.c.
La decisione
Il giudice di legittimità ha accolto il primo motivo ritenendo il provvedimento viziato da nullità per difetto della sottoscrizione del giudice relatore/estensore (l'ordinanza era firmata solo dal presidente, senza che risultasse anche relatore o estensore). La Corte ha applicato la giurisprudenza consolidata e il rimedio previsto dall'art. 161 c.p.c. (vizî sanabili) nella forma dell'impugnazione, disponendo la cassazione del provvedimento e il rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione affinché rinnovasse la decisione; i restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Corte non ha deciso il merito della controversia e ha rinviato anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La sentenza pronunciata da organo collegiale richiede determinati requisiti formali (tra cui la sottoscrizione del presidente e del giudice estensore/relatore); l'assenza di tali formalità può comportare la nullità del provvedimento.
art. 161, comma 1, c.p.c.
La nullità derivante da sottoscrizione insufficiente (ad es. firma presente ma mancante quella del relatore) è sanabile; tale vizio si converte in motivo di impugnazione e consente il rimedio con la cassazione e il rinvio per rinnovazione della decisione.
art. 383 c.p.c.
In caso di cassazione per vizi formali del provvedimento collegiale deve essere disposto il rinvio ad altro giudice di pari grado per la rinnovazione della decisione.
art. 23, comma 8-bis del d.l. 28/10/2020, n.137, conv. con legge 18/12/2020, n.176
Disciplina la possibilità di decidere in camera di consiglio con modalità accelerate; il ricorso è stato deciso anche con riferimento a tale procedura straordinaria.
art. 276 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Rilevano la presunzione di coincidenza fra figura del relatore e dell'estensore quando ciò risulti dagli atti; l'assenza di indicazione esplicita impedisce tale presunzione e rende necessario che la sottoscrizione risulti dal provvedimento stesso.
art. 291, comma 3 c.p.c.; art. 307 c.p.c. (richiamati in motivazione)
Norme richiamate nel confronto giurisprudenziale relativo alla cancellazione dal ruolo e all'estinzione del processo; servono a distinguere fattispecie in cui la cancellazione implica estinzione da quelle in cui è necessario un distinto accertamento.
Massime di principio
- Una pronuncia collegiale che dichiari l'improcedibilità, l'inammissibilità o l'estinzione deve rispettare i requisiti formali tipici della sentenza: in particolare deve risultare la sottoscrizione sia del presidente sia del giudice relatore/estensore, o la chiara indicazione della coincidenza delle qualità.
- Se un provvedimento collegiale è sottoscritto solo dal presidente e non risulta che questi sia anche relatore/estensore, il provvedimento è affetto da nullità che può essere rilevata in cassazione; tale vizio può essere sanabile ai sensi dell'art. 161 c.p.c., ma l'effetto pratico è la cassazione con rinvio per rinnovazione.
- Il ricorso per cassazione è lo strumento appropriato per far valere vizi formali di un provvedimento collegiale; se tale vizio è accolto la Corte di legittimità di norma non decide il merito ma rinvia la causa al giudice di grado pari per una nuova pronuncia.
- La semplice rinuncia all'appello da parte di un appellante può determinare l'estinzione del giudizio, ma ogni questione collegata (es. spettanza di impugnazione incidentale o rimborso spese relative a subprocedimenti) può assumere rilievo diverso e deve essere valutata dal giudice investito della nuova pronuncia.
- Prima di considerare una pronuncia definitiva, verificare sempre la documentazione formale del provvedimento (intestazione, indicazione del relatore/estensore, sottoscrizioni): l'assenza di tali elementi costituisce un rischio concreto di annullabilità o nullità.
- Quando si individua un vizio di forma relativo alla composizione o alla sottoscrizione del collegio, è opportuno proporre tempestiva impugnazione e, se necessario, sollevare il vizio in sede di legittimità, avendo presente che l'effetto tipico sarà il rinvio a diverso collegio per rinnovare la decisione.
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