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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31571/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ordine forense)

La controversia

L’avvocato, già radiato con decisione disciplinare del 10 gennaio 2012, confermata dal Consiglio Nazionale Forense nel 2013 e dalle Sezioni Unite nel 2013, aveva chiesto la riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 55, comma 1, lett. a), della L. n. 247/2012, allegando una sentenza irrevocabile del 18 gennaio 2016 che lo aveva prosciolto, perché non aveva commesso il fatto, dall’imputazione di falsità ideologica relativa alla sottoscrizione della domanda di reiscrizione all’albo. Il Consiglio distrettuale di disciplina aveva respinto l’istanza e il CNF, con sentenza del 5 maggio 2021, aveva rigettato il ricorso. In cassazione l’interessato ha proposto tre motivi, esaminati congiuntamente: (1) violazione dell’art. 55, comma 1, lett. a), L. n. 247/2012 e dell’art. 111, comma 6, Cost., per carenza di motivazione sulla mancata rideterminazione della sanzione; (2) violazione degli artt. 2, comma 4, e 51, comma 2, L. n. 247/2012, sostenendo che il giudicato penale escludeva sia la sottoscrizione della domanda sia un coinvolgimento nella falsa dichiarazione e che non sussisteva il potere disciplinare per fatti anteriori all’iscrizione; (3) violazione degli artt. 17, comma 1, lett. g), e 53, comma 4, L. n. 247/2012, lamentando l’assenza di motivazione sulla conferma della radiazione e negando che la sentenza di patteggiamento integrasse una condanna per i reati ostativi all’iscrizione. Il CNF aveva tuttavia rilevato che l’interessato, dopo la reiscrizione, aveva prestato giuramento, ritirato il tesserino, pagato i contributi ed esercitato effettivamente la professione; inoltre, la precedente sentenza delle Sezioni Unite aveva già ritenuto che i fatti oggetto della sentenza di patteggiamento fossero autonomamente sufficienti a giustificare la radiazione.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso. La decisione impugnata si fondava su due rationes autonome non idoneamente censurate: l’effettiva reiscrizione e l’esercizio della professione, che rendevano irrilevante ai fini della riapertura il fatto che la domanda non fosse stata sottoscritta dall’interessato; e la precedente statuizione, coperta dal giudicato, secondo cui i fatti oggetto della sentenza di patteggiamento erano già sufficienti a sostenere la radiazione, indipendentemente dall’addebito di falso ideologico. Le doglianze volte a rimettere in discussione l’idoneità di tali fatti e la sussistenza del potere disciplinare investivano profili ormai coperti dalla cosa giudicata, mentre la censura sulla misura della sanzione non consentiva un nuovo sindacato di legittimità: la determinazione della sanzione adeguata è apprezzamento di merito del CNF. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione. È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 1, lett. a), L. n. 247/2012

    La conclusione della decisione impugnata è dunque che vi fu effettivo esercizio dell’attività professionale per cui non spiega alcuna efficacia ai fini della riapertura del procedimento l’accertamento che l’istanza non fu sottoscritta dal F..

    La riapertura del procedimento disciplinare non discende automaticamente dall’accertamento penale relativo alla mancata sottoscrizione della domanda quando il professionista abbia comunque fatto propria la reiscrizione e abbia effettivamente esercitato la professione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    I motivi, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono inammissibili, sotto un duplice ordine di ragioni, entrambe afferenti a rationes decidendi non idoneamente impugnate dal ricorrente.

    La censura di carenza di motivazione non supera il vaglio di ammissibilità se non si confronta con le autonome rationes decidendi che sorreggono la decisione impugnata.

  • art. 2, comma 4, L. n. 247/2012

    Rientra nel perimetro della cosa giudicata pure il rilievo circa la sussistenza del potere disciplinare anche per fatti risalenti ad epoca anteriore all’iscrizione all’albo professionale.

    La questione relativa al potere disciplinare per fatti anteriori all’iscrizione, se già definita con statuizione coperta dal giudicato, non può essere rimessa in discussione nel successivo giudizio.

  • art. 51, comma 2, L. n. 247/2012

    Rientra nel perimetro della cosa giudicata pure il rilievo circa la sussistenza del potere disciplinare anche per fatti risalenti ad epoca anteriore all’iscrizione all’albo professionale.

    La pronuncia ribadisce, nel caso concreto, che il potere disciplinare anche rispetto a fatti anteriori all’iscrizione era questione ormai coperta da giudicato; non ne compie una nuova valutazione nel merito.

  • art. 17, comma 1, lett. g), L. n. 247/2012

    Sulla base di tale statuizione, nella sentenza impugnata si afferma che il venir meno della ragione di incolpazione rappresentata dal falso ideologico non spiega efficacia ai fini della rideterminazione della sanzione in quanto fondamento sufficiente della radiazione sono i fatti per i quali è intervenuta la sentenza di applicazione della pena su richiesta.

    La sentenza non decide nuovamente se la sentenza di patteggiamento integri una condanna rilevante ai fini dell’iscrizione: ritiene inammissibile la censura perché l’autonoma sufficienza dei fatti oggetto di patteggiamento a fondare la radiazione era già stata affermata ed era coperta dal giudicato.

  • art. 53, comma 4, L. n. 247/2012

    Va comunque ribadito il principio per cui, in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la determinazione della sanzione adeguata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità sicché è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che tenda ad ottenere un sindacato sulle scelte discrezionali del CNF in ordine al tipo e all’entità della sanzione applicata.

    La determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare è un apprezzamento di merito del CNF, non sindacabile in cassazione attraverso una censura diretta a ottenere una nuova valutazione della sanzione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Ai fini della riapertura di un procedimento disciplinare, l’accertamento penale che esclude la riferibilità al professionista della sottoscrizione della domanda di reiscrizione non è decisivo quando risulti che questi abbia comunque fatto propria la reiscrizione e abbia effettivamente esercitato la professione.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con ciascuna ratio decidendi autonoma idonea, da sola, a sorreggere la pronuncia; in difetto, le censure che non incidono su tali ragioni sono inammissibili per carenza di decisività.
  • Una statuizione già coperta dal giudicato, compresa quella sulla sufficienza dei fatti contestati a fondare la sanzione e sulla sussistenza del potere disciplinare, non può essere rimessa in discussione nel successivo giudizio di cassazione.
  • La determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare forense costituisce apprezzamento di merito del Consiglio Nazionale Forense e non è sindacabile in cassazione mediante una richiesta di nuova valutazione della sua adeguatezza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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