Cassazione Civile, Ordinanza n. 12539/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole, in larga parte, alla società contribuente e ai soci. La lite nasce da avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2007 e 2008, con i quali l'Ufficio aveva rettificato i ricavi della società, contestando omessa contabilizzazione di ricavi ai fini delle imposte dirette e maggior volume d'affari ai fini IVA, oltre a costi ritenuti indeducibili per il 2007; agli stessi soci erano stati poi imputati maggiori redditi di partecipazione. In cassazione l'Agenzia ha proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) violazione delle norme sul corrispondente devoluto in appello e sul giudicato interno, sostenendo che alcuni elementi dell'accertamento non fossero stati contestati; 3) e 4) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sulle presunzioni, per avere la CTR erroneamente escluso la tenuta degli elementi probatori dell'Ufficio; 5) violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica, fosse sufficiente e non apparente, perché consentiva di comprendere il percorso logico seguito dal giudice regionale, centrato sulle carenze probatorie degli accertamenti per ciascuna annualità. Ha poi escluso la violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., osservando che la CTR aveva correttamente esaminato complessivamente le allegazioni e le prove offerte nel processo. Quanto ai motivi sull'accertamento analitico-induttivo, la Corte ha qualificato le censure come dirette a ottenere una rivalutazione del merito e dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che la CTR aveva dato conto, in fatto, dell'inidoneità degli elementi presuntivi e dell'inconferenza dei raffronti operati dall'Ufficio. Il quinto motivo è stato assorbito dal rigetto dei precedenti. Conseguentemente, l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR, pur sintetica, fosse sufficiente
richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione; la Corte ha escluso che la sentenza ne fosse priva
richiamato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la violazione
richiamato per sostenere la mancata contestazione di alcuni elementi; la Corte ha escluso la preclusione invocata
richiamato in relazione al giudicato; la Corte ha escluso che vi fosse giudicato interno rilevante nel caso
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
comma 1, lett. d); comma 2, lett. d)
richiamato come base dell'accertamento analitico-induttivo/induttivo; la Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del merito già compiuta dalla CTR
richiamato sulla prova per presunzioni; la Corte ha ritenuto non sindacabile in cassazione la valutazione di fatto operata dal giudice di merito
richiamato per l'onere della prova; il motivo è stato assorbito dal rigetto dei precedenti
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come vizio di violazione di legge nei motivi dell'Agenzia
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come vizio processuale dedotto per motivazione apparente e violazione di norme processuali
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire, nemmeno in modo minimo, il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che sia sintetica, se indica gli elementi decisivi e le ragioni della decisione.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione del merito, delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito, purché la motivazione sia logicamente coerente e non affetta da errori materiali o incongruenze.
- In tema di accertamento tributario analitico-induttivo, la verifica della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi appartiene al giudice del merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata.
- La denuncia di violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova è inammissibile o comunque infondata quando, in realtà, si contesta soltanto l'apprezzamento delle prove già compiuto dal giudice di merito.
- Quando il contribuente chiede il rigetto integrale dell'appello dell'Ufficio, il giudice può valutare complessivamente tutti gli elementi dedotti dalle parti, senza dover isolare singoli profili dell'accertamento se la decisione finale dà conto dell'inidoneità complessiva della prova fiscale.
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