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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33804/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente pubblico del comparto sanitario aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento di un compenso aggiuntivo per l’attività di gestione dell’elisuperficie della struttura sanitaria, svolta dall’aprile 2013 fino al pensionamento. Tale compenso gli era stato attribuito da note e provvedimenti unilaterali del direttore generale dell’azienda. In appello, però, la Corte territoriale ha accolto il gravame dell’azienda e rigettato la domanda, ritenendo che nel pubblico impiego contrattualizzato il trattamento economico debba trovare base nella legge o nella contrattazione collettiva, e che gli atti unilaterali di conferimento del compenso fossero nulli per difetto assoluto di attribuzione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha denunciato, in sintesi, errore nel percepire il contenuto della domanda e violazione dell’art. 112 c.p.c.; ha lamentato l’omessa considerazione della natura dirigenziale e extra-officio dell’incarico ai sensi dell’art. 53 d.lgs. 165/2001; ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo; ha sostenuto che l’incarico fosse disciplinato da fonte normativa (richiamando anche il D.M. 1 febbraio 2006) e quindi remunerabile; ha invocato l’efficacia di giudicato del precedente decreto ingiuntivo sul medesimo compenso; ha infine contestato la nullità degli atti datoriali e l’uso dell’autotutela ex l. 241/1990 su atti negoziali di gestione del rapporto. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, osservando che la Corte d’appello aveva correttamente accertato la mancanza di base contrattuale collettiva per il compenso, che la censura sulla natura dirigenziale dell’incarico non era decisiva rispetto alla disciplina dell’art. 53 d.lgs. 165/2001, che le doglianze sul vizio di motivazione non rispettavano i requisiti del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., e che il giudicato del decreto ingiuntivo non poteva estendersi a periodi successivi quando la statuizione riguardava un compenso contrario a norme imperative. È stato inoltre ribadito che, nel pubblico impiego contrattualizzato, un atto unilaterale della pubblica amministrazione non basta a fondare il diritto a un trattamento economico non previsto dalla contrattazione collettiva. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non fondate o non decisivi tutti e sei i motivi, valorizzando la ratio della sentenza d’appello: nel pubblico impiego contrattualizzato i compensi devono avere fondamento nella legge o nella contrattazione collettiva, non essendo sufficiente un atto unilaterale dell’amministrazione. Ha inoltre escluso che il precedente decreto ingiuntivo potesse estendere la propria efficacia ai periodi successivi, perché riferito a un compenso contrario a norme imperative. Conseguentemente, il lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il ricorrente lo invocava per denunciare asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non coglieva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio processuale denunciato per asserita violazione dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il vizio è oggi limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non potendo essere usato per rivalutare il ragionamento decisorio o le prove.

  • art. 53 d.lgs. 165/2001

    Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati

    la disciplina degli incarichi extra ufficio prescinde dalla natura dirigenziale o meno dell’incarico e richiede comunque una base normativa/autorizzativa; la Corte però rileva che la censura non era decisiva rispetto al diverso tema della mancanza di fondamento contrattuale collettivo del compenso.

  • art. 52 d.lgs. 165/2001

    richiamato dal ricorrente come disciplina delle mansioni superiori, ma la Corte rileva che la controversia non era utilmente sussumibile in tale fattispecie sulla base delle allegazioni svolte.

  • art. 45 d.lgs. 165/2001

    il parametro di verifica della parità di trattamento economico nel pubblico impiego contrattualizzato è il contratto collettivo del comparto di appartenenza.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. 165/2001

    l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva; un atto deliberativo dell’amministrazione non basta se non conforme al contratto collettivo.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    invocato per contestare la nullità/il difetto di potere; la Corte ha però ricondotto la vicenda alla nullità derivante dalla violazione di norme imperative sul trattamento economico nel pubblico impiego.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    richiamato dal ricorrente in tema di autotutela, ma ritenuto non dirimente rispetto alla ratio della sentenza d’appello.

  • art. 1, comma 1-bis, l. 241/1990

    invocato per sostenere l’applicazione del diritto privato agli atti non autoritativi della P.A.; la Corte ha però ribadito che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il trattamento economico deve comunque avere base nella contrattazione collettiva.

  • art. 1 l. 241/1990

    richiamato unitamente all’art. 21-septies e all’art. 21-nonies, senza superare la ratio della decisione di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

  • l. 228/2012, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. 115/2002.

  • D.M. 1 febbraio 2006

    invocato dal ricorrente come fonte che disciplinerebbe le attribuzioni del gestore dell’elisuperficie, ma la Corte osserva che non risulta idoneo, da solo, a fondare il diritto al trattamento economico in assenza di base nella contrattazione collettiva.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto a un trattamento economico aggiuntivo non può sorgere da un mero atto unilaterale dell’amministrazione: il compenso deve avere fondamento nella legge o nella contrattazione collettiva applicabile al comparto.
  • La natura extra-officio o la qualificazione dell’incarico come dirigenziale non è, di per sé, sufficiente a fondare il diritto alla retribuzione se manca una disciplina collettiva o normativa che autorizzi quel trattamento economico.
  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di omessa pronuncia o di errore nella qualificazione della domanda è inammissibile se non coglie la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e se la censura è solo generica o non decisiva.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
  • Il giudicato formatosi su un rapporto di durata non si estende automaticamente ai periodi successivi quando la precedente decisione riguarda un assetto incompatibile con norme imperative o con la disciplina inderogabile del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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